PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri
17.2.2016 - (2016/2540(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Renate Sommer a nome del gruppo PPE
Julie Girling a nome del gruppo ECR
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0251/2016
B8-0254/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri
Il Parlamento europeo,
– vista la dichiarazione della Commissione, del 4 febbraio 2016, sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri,
– visto l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al funzionamento della politica agricola comune,
– visto l'articolo 114 TFUE, relativo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno,
– visto l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE, relativo a misure nei settori veterinario e fitosanitario,
– visto l'articolo 169 TFUE, relativo a misure di protezione dei consumatori,
– visto l'articolo 13 TFUE, che prevede che l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,
– visti il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003[1], e il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2],
– vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE[3],
– vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale[4],
– viste le conclusioni della 3050a sessione del Consiglio "Agricoltura e Pesca", del 29 novembre 2010, relativamente al benessere di cani e gatti,
– visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio[5],
– visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione[6],
– vista la dichiarazione comune sul benessere degli animali firmata il 14 dicembre 2014 da Danimarca, Germania e Paesi Bassi,
– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 su un'assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e combattere la resistenza antimicrobica[7],
– viste le conclusioni dello studio del Think Tank strategico multisettoriale, interprofessionale e interdisciplinare sulle zoonosi degli animali da compagnia (CALLISTO),
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la Commissione ha finanziato uno studio sul benessere di cani e gatti che sono oggetto di pratiche commerciali;
B. considerando che organizzazioni non governative, agenzie responsabili dell'applicazione della legge, autorità competenti e veterinari hanno evidenziato un incremento del commercio illegale di animali da compagnia, che comporta diffuse violazioni del regime di trasporto degli animali da compagnia, l'elusione dei controlli e la falsificazione dei documenti;
C. considerando che l'abuso del regime di trasporto degli animali da compagnia costituisce attualmente, secondo le stime, la terza forma di commercio illegale più redditizia all'interno dell'UE, dopo il traffico di stupefacenti e di armi;
D. considerando che le organizzazioni non governative, le agenzie responsabili dell'applicazione della legge e le autorità competenti collegano sempre più frequentemente il commercio illegale di animali da compagnia alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità;
E. considerando che, nonostante i recenti progressi, permangono profonde preoccupazioni quanto alle informazioni fornite nei passaporti per animali da compagnia, in particolare riguardo alla possibilità di dimostrare l'esattezza dell'età indicata per un determinato animale;
F. considerando che l'assenza di frontiere nell'area Schengen non permette soltanto ai cittadini di spostarsi tra gli Stati membri senza passaporto, ma facilita anche lo spostamento all'interno dell'Unione degli animali tenuti come animali da compagnia, senza che siano sottoposti a controlli;
G. considerando che spesso gli animali da compagnia oggetto di commercio illegale sono allevati in cattive condizioni, hanno avuto una socializzazione scarsa e sono maggiormente esposti al rischio di malattie;
H. considerando che il 70% delle nuove malattie umane manifestatesi negli ultimi decenni sono di origine animale e che gli animali comunemente tenuti come animali da compagnia sono portatori di più di 100 zoonosi, compresa la rabbia;
I. considerando che quanti acquistano animali allevati in cattive condizioni devono spesso far fronte a spese veterinarie più elevate del previsto o alla morte improvvisa del loro nuovo animale da compagnia;
J. considerando che la maggioranza degli Stati membri dispone già di una qualche forma di prescrizioni per la registrazione o l'identificazione degli animali da compagnia; che la maggior parte di queste banche dati non è ancora collegata a una banca dati dell'UE e che ciò ostacola la piena tracciabilità degli animali domestici in caso di movimenti transfrontalieri;
K. considerando che il traffico illegale di animali selvatici costituisce a livello mondiale una delle più vaste attività della criminalità organizzata transnazionale;
1. pone l'accento sul ruolo positivo degli animali da compagnia nella vita di milioni di persone e famiglie in tutta l'UE e ribadisce che i proprietari dovrebbero poter viaggiare nell'Unione con i propri animali in modo sicuro e controllato;
2. accoglie con favore i miglioramenti apportati al regime di trasporto degli animali di compagnia mediante il regolamento (UE) n. 576/2013, in particolare le nuove caratteristiche di sicurezza del passaporto per animali da compagnia;
3. prende atto con preoccupazione delle prove fornite da organizzazioni non governative, agenzie responsabili dell'applicazione della legge, autorità competenti e veterinari, che dimostrano chiaramente i crescenti abusi del regime di trasporto degli animali da compagnia, illecitamente utilizzato a fini commerciali;
4. osserva che il ridotto tasso di vaccinazione tra gli animali da compagnia oggetto di commercio illegale comporta spesso la necessità di somministrare loro antibiotici; sottolinea che tale pratica aumenta il rischio di resistenza antimicrobica tra gli animali da compagnia; esprime preoccupazione poiché ne deriva un fattore di rischio aggiuntivo per lo sviluppo e la trasmissione della resistenza antimicrobica negli esseri umani;
5. riconosce che, sebbene molti Stati membri siano dotati di sistemi obbligatori per l'identificazione e la registrazione degli animali da compagnia, esistono discrepanze quanto al tipo di informazioni registrate, agli animali cui si applicano le prescrizioni in materia di identificazione e registrazione e al livello amministrativo al quale tali informazioni sono conservate;
6. ritiene che l'esistenza di sistemi compatibili relativamente alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestris catus) ridurrebbe le possibilità di falsificazione dei documenti e di commercio illegale, tutelando dunque la salute pubblica e la salute animale e assicurando un'efficace tracciabilità all'interno dell'Unione;
7. prende atto con preoccupazione dell'aumento del commercio illegale di animali selvatici comunemente tenuti come animali da compagnia;
8. ritiene che l'esistenza di sistemi compatibili relativamente alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali selvatici comunemente tenuti come animali da compagnia ridurrebbe le possibilità di commercio illegale e migliorerebbe la protezione della salute pubblica e della salute animale così come della biodiversità, e dovrebbe altresì garantire un'efficace tracciabilità all'interno dell'Unione;
9. invita la Commissione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili, ad adottare senza indugio un atto delegato per stabilire, conformemente agli articoli 108, 109 e 118 di tale regolamento, sistemi dettagliati e compatibili relativamente ai mezzi e ai metodi di identificazione e registrazione di cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestris catus);
10. invita la Commissione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili, a valutare l'adozione di atti delegati per stabilire, conformemente agli articoli 108, 109 e 118 di tale regolamento, sistemi dettagliati e compatibili relativamente ai mezzi e ai metodi di identificazione e registrazione dei seguenti animali da compagnia di cui all'allegato I del regolamento medesimo: rettili, volatili (esemplari di specie avicole diverse da polli domestici, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti), roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare;
11. invita la Commissione a garantire che le prescrizioni di cui ai paragrafi 10 e 11 assicurino che le misure di prevenzione e controllo delle malattie stabilite nel regolamento sulle malattie animali trasmissibili siano efficacemente applicate e che promuovano la tracciabilità degli animali da compagnia, i loro movimenti all'interno degli Stati membri e tra di essi e il loro ingresso nell'Unione;
12. esorta la Commissione a esaminare le misure aggiuntive per contrastare il commercio illegale di animali da compagnia contenute nelle conclusioni dello studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali e a pubblicare senza indugio tali conclusioni;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
- [2] GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109.
- [3] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
- [4] Testi approvati, P7_TA(2014)0381.
- [5] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
- [6] GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13.
- [7] Testi approvati, P8_TA(2015)0197.