PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri
17.2.2016 - (2016/2540(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi a nome del gruppo EFDD
B8-0256/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri
Il Parlamento europeo,
– vista la dichiarazione della Commissione, del 4 febbraio 2016, sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri,
– visto l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al funzionamento della politica agricola comune,
– visto l'articolo 114 TFUE, relativo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno,
– visto l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE, relativo a misure nei settori veterinario e fitosanitario,
– visto l'articolo 169 TFUE, relativo a misure di protezione dei consumatori,
– visto l'articolo 13 TFUE, che prevede che l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,
– visti il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia[1] e il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013[2],
– vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti alle norme sanitarie stabilite nella legislazione comunitaria specifica di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE[3],
– vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale[4],
– viste le conclusioni della 3050a sessione del Consiglio "Agricoltura e Pesca" del 29 novembre 2010 relativamente al benessere di cani e gatti,
– visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio[5],
– visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione[6],
– visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive[7],
– vista la dichiarazione comune sul benessere degli animali firmata il 14 dicembre 2014 da Danimarca, Germania e Paesi Bassi,
– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 su un'assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e combattere la resistenza antimicrobica[8],
– viste le conclusioni dello studio del think tank strategico multisettoriale, interprofessionale e interdisciplinare sulle zoonosi degli animali da compagnia (CALLISTO),
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la Commissione ha finanziato uno studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali;
B. considerando che organizzazioni non governative, agenzie responsabili dell'applicazione della legge, autorità competenti e veterinari hanno dimostrato un incremento del traffico illegale degli animali da compagnia, che comporta diffuse violazioni del regime di trasporto di tali animali, l'elusione dei controlli e la falsificazione dei documenti;
C. considerando che, dopo il traffico di stupefacenti e di armi, l'abuso del regime di trasporto degli animali da compagnia costituisce attualmente, secondo le stime, la terza forma di commercio illegale più redditizia all'interno dell'UE;
D. considerando che organizzazioni non governative, agenzie responsabili dell'applicazione della legge e autorità competenti sempre più spesso hanno stabilito un nesso tra il commercio illegale di animali da compagnia e la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità;
E. considerando che, nonostante alcuni progressi recenti, permangono profonde preoccupazioni circa le informazioni fornite nei passaporti per animali da compagnia, in particolare riguardo alla possibilità di dimostrare la correttezza dell'età indicata per un determinato animale;
F. considerando che l'assenza di frontiere nell'area Schengen non permette soltanto ai cittadini di spostarsi tra gli Stati membri senza passaporto ma facilita anche lo spostamento degli animali tenuti come animali da compagnia all'interno dell'Unione senza che siano sottoposti a controlli;
G. considerando che gli animali da compagnia oggetto di scambi illegali sono spesso allevati in cattive condizioni, hanno ricevuto una scarsa socializzazione e sono maggiormente a rischio di contrarre malattie;
H. considerando che il 70% delle nuove malattie che si sono manifestate negli uomini negli ultimi decenni sono di origine animale e che gli animali da compagnia sono portatori di più di 100 zoonosi, compresa la rabbia;
I. considerando che gli acquirenti di animali da compagnia allevati in cattive condizioni devono spesso far fronte a spese veterinarie più elevate del previsto o alla morte improvvisa del loro nuovo animale da compagnia;
J. considerando che la maggioranza degli Stati membri dispone già di una qualche forma di prescrizioni in materia di registrazione e/o identificazione degli animali da compagnia; che nella gran parte dei casi queste banche dati non sono ancora collegate a una banca dati dell'UE, il che ostacola la piena tracciabilità degli animali domestici in caso di movimenti transfrontalieri;
K. considerando che il traffico illegale di animali selvatici costituisce una delle più estese attività della criminalità organizzata transnazionale a livello mondiale;
L. considerando che la fuga di animali esotici o selvatici in un ambiente privo dei loro nemici naturali può comportarne la diffusione incontrollata, con ripercussioni per l'ambiente, la sanità pubblica e l'economia;
1. pone l'accento sull'importante ruolo degli animali da compagnia nella vita di milioni di persone e famiglie in tutta l'UE e ribadisce che i proprietari dovrebbero poter viaggiare nell'Unione con i propri animali in modo sicuro e controllato;
2. accoglie con favore i miglioramenti apportati al regime di trasporto degli animali da compagnia introdotti dal regolamento (UE) n. 576/2013, in particolare i nuovi dispositivi di sicurezza contenuti nel passaporto per animali da compagnia;
3. prende atto con preoccupazione degli elementi presentati da organizzazioni non governative, agenzie responsabili dell'applicazione della legge, autorità competenti e veterinari a chiara dimostrazione dei crescenti abusi del regime di trasporto degli animali da compagnia, che viene illecitamente utilizzato a fini commerciali;
4. osserva che il tasso ridotto di vaccinazione tra gli animali da compagnia oggetto di commercio illegale implica che spesso gli animali sono stati trattati con antibiotici; sottolinea che tale pratica aumenta il rischio di resistenza antimicrobica tra gli animali da compagnia; esprime preoccupazione poiché ne deriva un fattore di rischio aggiuntivo per lo sviluppo e la trasmissione della resistenza antimicrobica negli esseri umani;
5. riconosce che la scarsa socializzazione costituisce un fattore fondamentale dei problemi comportamentali degli animali da compagnia e che gli acquirenti di animali che hanno ricevuto una socializzazione insufficiente espongono sé stessi e gli altri animali al rischio di essere attaccati o morsi;
6. riconosce che, sebbene molti Stati membri dispongano di regimi obbligatori di identificazione e registrazione degli animali da compagnia, esistono divergenze per quanto riguarda il tipo di informazioni detenute, gli animali cui si applicano le prescrizioni in materia di identificazione e registrazione e il livello di governance al quale le informazioni sono conservate;
7. ritiene che un'armonizzazione delle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per i cani (canis lupus familiaris) e i gatti (felis silvestris catus) ridurrebbe la portata della falsificazione dei documenti e del commercio illegale, proteggendo in tal modo la salute pubblica e degli animali e fornendo un'efficace tracciabilità all'interno dell'Unione;
8. osserva con preoccupazione il crescente commercio illegale di animali selvatici tenuti normalmente come animali da compagnia;
9. ritiene che un'armonizzazione delle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per gli animali selvatici tenuti normalmente come animali da compagnia ridurrebbe la portata del commercio illegale, garantirebbe una migliore protezione della salute pubblica e degli animali non ché della biodiversità e fornirebbe anche un'efficace tracciabilità all'interno dell'Unione;
10. invita la Commissione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili, ad adottare senza indugio un atto delegato per stabilire, conformemente agli articoli 108, 109 e 118 del regolamento, prescrizioni dettagliate e armonizzate per i mezzi e i metodi di identificazione e registrazione dei cani (canis lupus familiaris) e dei gatti (felis silvestris catus);
11. invita la Commissione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili, a considerare l'adozione di atti delegati per stabilire, conformemente agli articoli 108, 109 e 118 del regolamento, prescrizioni dettagliate e armonizzate per i mezzi e i metodi di identificazione e registrazione dei seguenti animali da compagnia, di cui all'allegato I del regolamento: rettili, volatili (esemplari di specie avicole diverse da polli domestici, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti), roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare;
12. invita la Commissione a garantire che le prescrizioni di cui ai paragrafi 10 e 11 assicurino che le misure di prevenzione e controllo delle malattie stabilite nel regolamento sulle malattie animali trasmissibili siano efficacemente applicate e che promuovano la tracciabilità degli animali da compagnia, i loro movimenti all'interno degli Stati membri e tra di essi e il loro ingresso nell'Unione;
13. esorta la Commissione a esaminare le misure aggiuntive per combattere il commercio illegale di animali da compagnia contenute nelle conclusioni dello studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali e a pubblicare senza indugio tali conclusioni;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
- [2] GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109.
- [3] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
- [4] Testi approvati, P7_TA(2014)0381.
- [5] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
- [6] GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13.
- [7] GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.
- [8] Testi approvati, P8_TA(2015)0197.