PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI)
2.3.2016 - (2015/2555(RSP))
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi a nome del gruppo EFDD
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0312/2016
B8-0314/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI)
Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione dell'11 marzo 2015 sulla relazione annuale 2013 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode[1], e vista la sua decisione del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive[2],
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2016 dal titolo "Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States" (Valutazione tecnica dell'esperienza acquisita con l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri) concernente un'eventuale decisione sull'avvio di negoziati tra l'Unione europea e l'industria del tabacco (SWD(2016) 0044),
– vista la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo e il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco,
– vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco alla convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni del protocollo che rientrano nel titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (2015/0100 (NLE)),
– vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE[3] (direttiva sui prodotti del tabacco),
– visti i quattro accordi di cooperazione attualmente in vigore tra gli Stati membri e l'Unione europea e, rispettivamente, Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) e British American Tobacco (BAT),
– viste le interrogazioni alla Commissione sulla raccomandazione della Commissione sull'apertura/il proseguimento di negoziati tra l'Unione europea e Philip Morris (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 e O-000019/2016 – B8-0115/2016),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la tutela degli interessi finanziari dell'UE è una delle principali priorità della Commissione e che il commercio illecito dei prodotti del tabacco, in particolare di sigarette di contrabbando e contraffatte, costa, secondo una stima prudente, ai bilanci UE e nazionali oltre 10 miliardi di euro in entrate del settore pubblico perse all'anno;
B. considerando che il commercio illecito è un reato grave che contribuisce al finanziamento di altre attività della criminalità internazionale organizzata, tra cui traffico di esseri umani, di stupefacenti e di armi e, in alcuni casi, attività di gruppi terroristici;
C. considerando che il contrabbando di tabacco mina le politiche sanitarie pubbliche dell'UE e che i prodotti illeciti del tabacco sono disponibili, anche per i giovani, a prezzi illegali e notevolmente scontati in molti luoghi; che le sigarette contraffatte non soltanto sono fabbricate e importate illegalmente, ma gli ingredienti in esse utilizzati non sono noti e rappresentano pertanto un grave rischio per la salute;
D. considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il fumo del tabacco è la seconda principale causa di morte nel mondo e la principale causa di morti evitabili; che il tabagismo provoca ogni anno 5,4 milioni di vittime;
E. considerando che, per affrontare il problema delle sigarette di contrabbando e contraffatte, l'UE e gli Stati membri (fatta eccezione per la Svezia nel caso degli accordi BAT e ITL) hanno firmato accordi giuridicamente vincolanti con Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) e Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010); che, mediante tali accordi, le imprese si sono impegnate a versare un importo complessivo pari a 2,15 miliardi di USD all'UE ed agli Stati firmatari al fine di lottare contro il commercio illegale di sigarette;
F. considerando che, 15 anni fa, il mercato illecito dell'UE era dominato dal contrabbando di sigarette dei quattro principali produttori; che la prevalenza del contrabbando di sigarette di tali produttori è andata diminuendo; che il mercato attuale presenta una quota crescente di sigarette non di marca ("cheap whites") e che gli oltre 600 milioni di sigarette confiscati con l'aiuto dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nel 2015 erano quasi del tutto costituiti da "cheap whites"; che, secondo le stime della società di ricerca Euromonitor all'11 giugno 2015, il volume totale del mercato illegale di sigarette dell'UE è leggermente aumentato, passando da 64 a 66 miliardi di sigarette nel corso degli ultimi cinque anni; che nonostante il calo complessivo delle confische di sigarette di PMI e delle marche degli altri tre principali produttori di tabacco, il volume e la disponibilità di prodotti illeciti sul mercato del tabacco dell'UE restano preoccupanti;
G. considerando che gli accordi sono stati stipulati in una totale opacità e mancanza di trasparenza; che non vi sono dati su come gli Stati membri abbiano speso il denaro ricevuto in virtù di tali accordi;
H. considerando che l'accordo con PMI scadrà nel luglio 2016 e prevede che le parti si incontrino a breve al fine di valutare un'eventuale proroga dell'accordo di cooperazione; che anche la Commissione si è impegnata a ratificare il protocollo dell'OMS sul commercio illegale, al fine di combattere il commercio illegale di prodotti del tabacco, nonché ad invitare i paesi terzi a ratificare il protocollo;
I. considerando che tutti gli Stati membri dell'UE dovranno ratificare il protocollo alla convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e che cinque lo hanno già fatto; che il protocollo entrerà in vigore una volta che 40 parti lo avranno ratificato;
J. considerando che il segretariato della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo ha stabilito che gli accordi con l'industria del tabacco, inclusi quelli con l'UE e con Interpol, sono in conflitto con tale convenzione, poiché servono gli interessi delle imprese del settore del tabacco e minacciano i progressi nel controllo di tale settore;
1. deplora con fermezza il fatto che la Commissione abbia pubblicato la sua valutazione dell'accordo con PMI solo il 21 febbraio 2016, nonostante le numerose richieste da parte del Parlamento europeo di procedere in tal senso; ritiene che tale ritardo nella pubblicazione rappresenti una grave mancanza da parte della Commissione nell'adempiere ai suoi obblighi in materia di trasparenza, dinanzi sia al Parlamento sia ai cittadini dell'UE;
2. nota che, secondo quanto affermato nella valutazione, non è possibile dimostrare alcuna "causalità" diretta tra l'accordo con PMI e il calo delle confische, nonostante il fatto che le confische di prodotti PMI autentici siano diminuite di circa l'85 % dal 2006;
3. sottolinea che i parametri specifici utilizzati nell'accordo con PMI prevedono una soglia di notifica pari a 50 000, e che il calo delle confische registrate potrebbe essere collegato a metodi operativi diversi, in particolare un aumento del contrabbando ripetuto di volumi più ridotti; ricorda che i dati disponibili su tale tipo di traffico sono limitati poiché gli Stati membri raramente registrano i casi di confisca al di sotto di detta soglia;
4. si rammarica del fatto che la Commissione europea e gli Stati membri ricevano significativi versamenti annui da parte dell'industria del tabacco per lottare contro la contraffazione delle sigarette e ritiene che la valutazione di un'eventuale proroga degli accordi con l'industria del tabacco potrebbe minare la credibilità di una lotta reale al contrabbando di sigarette; ricorda che non sono disponibili dati sull'utilizzo di tali versamenti da parte degli Stati membri e deplora tale mancanza di trasparenza;
5. sottolinea che la direttiva sui prodotti del tabacco prevede già un obbligo giuridico per le imprese del settore del tabacco di introdurre e mantenere un sistema di tracciabilità e rintracciabilità, che dovrà essere operativo per le sigarette e il tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019 e per gli altri prodotti del tabacco dal 20 maggio 2024; ricorda che il protocollo del 2015 relativo alla convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo prevede un requisito simile a livello globale, che dovrebbe entrare in vigore nel 2022 o 2023; sottolinea altresì che gli atti di esecuzione e delegati sul futuro sistema di tracciabilità che saranno adottati ai sensi dell'articolo 15 della direttiva sui prodotti del tabacco dovranno essere compatibili con le disposizioni del protocollo sulla stessa materia (articolo 8);
6. deplora il fatto che la Commissione e gli Stati membri non siano in grado di istituire un sistema indipendente di tracciabilità e rintracciabilità; deplora altresì che alcuni Stati membri stiano già discutendo accordi con le imprese del settore del tabacco per istituire sistemi di tracciabilità e rintracciabilità prima che le norme in materia di tracciabilità siano stabilite mediante atti delegati e prima della ratifica da parte dell'UE del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco alla convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo;
7. sollecita la Commissione a ratificare quanto prima il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco alla convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo ed accoglie con favore il suo impegno nell'invitare gli Stati membri e i paesi terzi a ratificarlo; ricorda che il protocollo vieta chiaramente interazioni inappropriate con l'industria del tabacco;
8. chiede alla Commissione di sospendere qualsiasi ulteriore contatto con PMI e altri produttori del settore del tabacco in merito ad una possibile proroga degli accordi sul tabacco e chiede di non rinnovare, prorogare o rinegoziare gli accordi attuali;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] Testi approvati, P8_TA(2015)0062.
- [2] Testi approvati, P8_TA(2015)0118.
- [3] GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.