Proposta di risoluzione - B8-0315/2016Proposta di risoluzione
B8-0315/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla valutazione tecnica condotta dalla Commissione dell'esperienza acquisita con l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International e le sue consociate, da un lato, e l'Unione e i suoi Stati membri, dall'altro, e la prossima scadenza dell'accordo

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 e B8-0115/2016
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento

Michael Theurer a nome del gruppo ALDE

Procedura : 2016/2555(RSP)
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B8-0315/2016
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B8-0315/2016
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B8-0315/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione tecnica condotta dalla Commissione dell'esperienza acquisita con l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International e le sue consociate, da un lato, e l'Unione e i suoi Stati membri, dall'altro, e la prossima scadenza dell'accordo

(2016/2555(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International (PMI) e le sue consociate, da un lato, e l'Unione e i suoi Stati membri, dall'altro,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2016 dal titolo "Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States" (Valutazione tecnica dell'esperienza acquisita con l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International (PMI) e le sue consociate, da un lato, e l'Unione e i suoi Stati membri, dall'altro) (SWD(2016)0044),

–  vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE[1],

–  visto il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato durante la quinta sessione della conferenza delle parti contraenti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo con decisione FCTC/COP5 (1) del 12 novembre 2012,

–  vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sulle implicazioni dell'accordo tra la Comunità, Stati membri e Philip Morris per l'intensificazione della lotta contro la frode e il contrabbando di sigarette e sui progressi realizzati nell'applicazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di transito comunitario[2],

–  viste le interrogazioni alla Commissione sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI) (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 e O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il commercio illecito dei prodotti del tabacco, e in particolare il contrabbando di sigarette contraffatte, causa perdite alle entrate dell'UE e dei suoi Stati membri (in termini di dogane, IVA e accise) di più di 10 miliardi di EUR l'anno;

B.  considerando che il contrabbando di tabacco è un reato grave che contribuisce al finanziamento di altre attività della criminalità internazionale organizzata, tra cui la tratta di esseri umani nonché il traffico di stupefacenti e di armi;

C.  considerando che le frodi nel settore del tabacco pregiudicano le politiche antifumo e promuovono quindi il tabagismo, offrendo un accesso maggiore (e spesso a prezzi minori) ai prodotti del tabacco, in particolare per i giovani e per i gruppi a basso reddito;

D.  considerando che le frodi nel settore del tabacco rappresentano una preoccupazione a livello pubblico e sanitario poiché creano un rischio sanitario maggiore rispetto alle sigarette originali visto che quelle contraffatte sono fabbricate e importate illegalmente e gli ingredienti utilizzati non sono noti;

E.  considerando che, per affrontare il problema delle sigarette di contrabbando e contraffatte, l'UE e gli Stati membri (tranne la Svezia per gli accordi con British American Tobacco (BAT) e Imperial Tobacco Limited (ITL) hanno firmato accordi giuridicamente vincolanti con Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), BAT (2010) e ITL (2010);

F.  considerando che ad oggi l'accordo con PMI ha prodotto benefici finanziari per le entrate pubbliche di circa un miliardo di dollari in pagamenti annuali e di 68,2 milioni di euro in pagamenti in caso di confisca, suddivisi tra la Commissione (circa il 10%) e gli Stati membri (circa il 90%);

G.  considerando che l'accordo PMI giungerà a scadenza il 9 luglio 2016;

H.  considerando che, dalla firma dell'attuale accordo PMI, si sono registrati considerevoli cambiamenti nelle condizioni di mercato, in particolare la maggiore presenza di sigarette non di marca, spesso denominate "cheap white";

I.  considerando che il contesto normativo è stato modificato in modo significativo dalla firma dell'attuale accordo PMI, in particolare con l'adozione della direttiva 2014/40/UE sulla lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e del protocollo alla convezione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo;

1.  accoglie con favore la relazione della Commissione sulla valutazione dell'accordo sul tabacco con PMI; si rammarica tuttavia dei tempi di consegna di detta valutazione tecnica;

2.  accoglie con favore il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato nell'ambito della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo e incoraggia gli Stati membri a portare a termine il processo di ratifica il prima possibile;

3.  plaude all'adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (direttiva sui prodotti del tabacco);

4.  prende atto della valutazione della Commissione secondo cui l'accordo con PMI ha effettivamente conseguito l'obiettivo di ridurre la prevalenza delle sigarette PMI di contrabbando sul mercato illecito del tabacco nell'UE, come dimostra il calo di circa l'85 % nel volume delle sigarette PMI originali confiscate dagli Stati membri tra il 2006 e il 2014; osserva tuttavia che, secondo la Commissione, la riduzione del contrabbando di prodotti PMI non ha comportato una riduzione generale nel numero di prodotti illeciti sul mercato dell'UE; rileva che il contrabbando che interessa i prodotti delle grandi imprese produttrici è stato sempre più sostituito da un fenomeno che riguarda altri prodotti, comprese le sigarette non di marca ("cheap whites"), tipicamente fabbricati nei paesi terzi;

5.  ribadisce quanto dichiarato nella relazione della Commissione, ossia che strumenti giuridicamente vincolanti e applicabili, accompagnati da una rigorosa applicazione della legge, sono il mezzo più efficace per garantire una significativa riduzione del commercio illegale di prodotti del tabacco;

6.  ricorda che, come indicato nella relazione della Commissione, la direttiva sui prodotti del tabacco impone già alle società del tabacco l'obbligo giuridico di introdurre e mantenere un sistema di rilevamento e localizzazione, che sarà operativo nel 2019 al più tardi, e che il protocollo del 2015 prevede un requisito simile a livello globale, che nella migliore delle ipotesi entrerà in vigore nel 2022 o 2023;;

7.  sottolinea che la Commissione deve adottare immediatamente provvedimenti per garantire la totale trasposizione della direttiva sui prodotti del tabacco in tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri ad attuare prontamente la direttiva sui prodotti del tabacco, in particolare le misure di rilevamento e localizzazione;

8.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che il bilancio dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sia parzialmente finanziato dai pagamenti annuali dell'industria del tabacco, come indicato negli accordi sul tabacco, in quanto tale situazione potrebbe comportare un conflitto d'interessi;

9.  sottolinea che la Commissione dovrebbe concentrarsi sugli strumenti legislativi europei e internazionali per combattere il fenomeno delle sigarette contraffatte e di contrabbando;

10.  ribadisce la costante necessità di lottare contro il commercio illegale, la contraffazione e l'evasione fiscale; ritiene che la Commissione dovrebbe pertanto individuare modi per affrontare la situazione attuale garantendo trasparenza e responsabilità con la partecipazione del Parlamento europeo, dato il possibile vuoto temporale tra la scadenza dell'accordo PMI attualmente vigente e l'entrata in vigore della direttiva sui prodotti del tabacco e il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.