Proposta di risoluzione - B8-0316/2016Proposta di risoluzione
B8-0316/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla valutazione tecnica della Commissione relativa all'esperienza acquisita con l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri, e la prossima scadenza dell'accordo

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 e B8-0115/2016
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento

Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa a nome del gruppo PPE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0313/2016

Procedura : 2016/2555(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B8-0316/2016
Testi presentati :
B8-0316/2016
Discussioni :
Testi approvati :

B8-0316/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione tecnica della Commissione relativa all'esperienza acquisita con l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri, e la prossima scadenza dell'accordo

(2016/2555(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International (PMI) e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri,

–  vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE[1],

–  visto il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato durante la quinta sessione della conferenza delle parti contraenti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo con decisione FCTC/COP5 (1) del 12 novembre 2012,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2016 dal titolo "Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States" (Valutazione tecnica dell'esperienza acquisita con l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International (PMI) e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri) (SWD(2016)0444),

–  vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sulle implicazioni dell'accordo tra la Comunità, Stati membri e Philip Morris per l'intensificazione della lotta contro la frode e il contrabbando di sigarette e sui progressi realizzati nell'applicazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di transito comunitario[2],

–  viste le interrogazioni alla Commissione sulla valutazione tecnica dell'esperienza acquisita con l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri, e la prossima scadenza dell'accordo (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8–0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 e O-000019 – B8-0115/2016),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il contrabbando di tabacco è un reato grave che contribuisce al finanziamento di altre attività della criminalità internazionale organizzata, tra cui il terrorismo e la tratta di esseri umani nonché il traffico di stupefacenti e di armi;

B.  considerando che le frodi nel settore del tabacco sono fonte di preoccupazione per la salute pubblica e presentano un rischio sanitario maggiore rispetto alle sigarette originali; che, dal momento che le sigarette contraffatte sono fabbricate e importate illegalmente, gli ingredienti utilizzati non sono noti;

C.  considerando che le frodi nel settore del tabacco compromettono le politiche antifumo e promuovono quindi il tabagismo, offrendo un accesso maggiore (spesso a prezzi minori) ai prodotti del tabacco, in particolare per i giovani e per i gruppi a basso reddito;

D.  considerando che il fumo causa la morte prematura di 700 000 cittadini dell'UE ogni anno;

E.  considerando che l'obiettivo centrale dell'accordo PMI è ridurre la diffusione delle sigarette PMI di contrabbando sul mercato illecito del tabacco nell'UE;

F.  considerando che la valutazione tecnica dell'accordo PMI condotta dalla Commissione conclude che tale obiettivo centrale è stato effettivamente conseguito, ma che la riduzione del contrabbando di prodotti PMI non ha comportato una riduzione complessiva della quantità di prodotti illeciti sul mercato dell'UE;

G.  considerando che l'accordo PMI ha finora prodotto benefici finanziari per le entrate pubbliche di circa un miliardo di EUR in pagamenti annuali e di 68,2 milioni di EUR in pagamenti in caso di confisca, suddivisi tra la Commissione (circa il 10%) e gli Stati membri (circa il 90%);

H.  considerando che l'accordo PMI giungerà a scadenza il 9 luglio 2016;

I.  considerando che, dalla firma dell'attuale accordo PMI, si sono registrati considerevoli cambiamenti nelle condizioni di mercato, in particolare la maggiore presenza di sigarette non di marca, spesso denominate "cheap white";

J.  considerando che, dalla firma dell'attuale accordo PMI, il contesto normativo è stato modificato in modo significativo, in particolare con l'adozione della direttiva 2014/40/UE sulla lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e del protocollo della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo;

K.  considerando che le cause C-358/14 Polonia / Parlamento e Consiglio, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited e C-547/14 Philip Morris Brands SARL e altri, che contestano la direttiva 2014/40/UE, sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE e dovrebbero essere ritirate dai produttori di tabacco in questione non appena possibile;

1.  accoglie con favore il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco ("protocollo FCTC") della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, e chiede il completamento del processo di ratifica affinché il sistema di tracciabilità e rintracciabilità entri in vigore entro il 2022 o il 2023;

2.  plaude all'adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE[3] (la direttiva sui prodotti del tabacco);

3.  sottolinea che il protocollo della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo e la direttiva sui prodotti del tabacco costituiscono insieme i principali strumenti di lotta contro il commercio illecito del tabacco;

4.  accoglie con favore la valutazione tecnica della Commissione relativa all'esperienza acquisita con l'accordo PMI; deplora tuttavia che la valutazione sia stata pubblicata solo il 24 febbraio 2016, nonostante fosse stata annunciata nel maggio 2015, e che sia stato impedito al Parlamento di esprimere la propria opinione in maniera tempestiva su questa complessa e delicata questione;

5.  prende atto della valutazione della Commissione secondo cui l'accordo PMI ha effettivamente conseguito l'obiettivo di ridurre la prevalenza delle sigarette PMI di contrabbando sul mercato illecito del tabacco nell'UE, come dimostra il calo di circa l'85 % del volume di sigarette PMI originali confiscate dagli Stati membri tra il 2006 e il 2014;

6.  osserva tuttavia che tale riduzione del contrabbando di prodotti PMI non ha comportato una riduzione generale dei prodotti illeciti sul mercato dell'UE; rileva inoltre che il contrabbando di prodotti delle grandi imprese produttrici è sempre più sostituito da altri prodotti, che includono le sigarette non di marca ("cheap white"), tipicamente fabbricati nei paesi terzi;

7.  sottolinea che, dalla firma dell'attuale accordo PMI, si sono registrati considerevoli cambiamenti nelle condizioni di mercato, in particolare la maggiore presenza di "cheap white"; aggiunge tuttavia che l'accordo PMI non ha mai avuto l'obiettivo di affrontare il problema del contrabbando di "cheap white" all'interno dell'UE;

8.  osserva che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le autorità doganali di molti Stati membri hanno sottolineato il valore aggiunto dell'accordo per le loro attività investigative;

9.  osserva che, a seguito degli accordi sul tabacco, le imprese hanno proceduto a controlli rigorosi sulla loro produzione, i loro clienti e contraenti, l'immagazzinamento e il trasporto di sigarette, così come sui tipi di pagamenti accettabili per le sigarette;

10.  si rammarica che la gestione degli accordi sul tabacco da parte della Commissione non sia stata sempre trasparente, possa aver determinato situazioni di conflitto di interesse e non sia stata oggetto di un vero controllo democratico;

11.  invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima trasparenza nei colloqui esplorativi in merito all'eventuale proroga dell'accordo, compreso un adeguato coinvolgimento del Parlamento;

12.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che il bilancio dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sia parzialmente finanziato dai pagamenti annuali dell'industria del tabacco, come indicato negli accordi sul tabacco, in quanto tale situazione potrebbe comportare un conflitto d'interessi;

13.  si compiace degli sforzi profusi fin dal 2014 dalla Commissione tesi a migliorare la gestione e l'attuazione dell'accordo PMI, compresa l'istituzione di una nuova struttura per l'analisi delle sigarette sequestrate e la nuova applicazione informatica (ToSMA) per lo scambio delle informazioni sui sequestri;

14.  invita la Commissione a vagliare le possibilità di migliorare ulteriormente i meccanismi di controllo per quanto riguarda l'analisi delle sigarette sequestrate onde ridurre al minimo i rischi di dichiarazioni false da parte del produttore;

15.  osserva che il sistema di tracciabilità e rintracciabilità previsto dalla direttiva sui prodotti del tabacco dovrebbe entrare in vigore nel maggio 2019;

16.  sottolinea che la Commissione deve adottare immediatamente provvedimenti per garantire il recepimento integrale della direttiva sui prodotti del tabacco in tutti gli Stati membri;

17.  osserva inoltre che il protocollo FCTC non entrerà in vigore almeno fino al 2022 o al 2023;

18.  ribadisce la costante necessità di combattere il commercio illegale, la contraffazione e l'evasione fiscale; ritiene che la Commissione dovrebbe pertanto individuare modi per affrontare la situazione attuale in modo trasparente e responsabile con la partecipazione del Parlamento europeo, dato il possibile vuoto temporale tra la scadenza dell'accordo PMI attualmente vigente e l'entrata in vigore della direttiva sui prodotti del tabacco e del protocollo della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo;

19.  sottolinea che ogni eventuale negoziato che potrebbe portare a una proroga dell'accordo deve tenere conto dei significativi cambiamenti del contesto normativo dalla firma dell'attuale accordo;

20.  evidenzia pertanto che qualsiasi eventuale proroga dell'accordo può essere considerata una disposizione transitoria intesa a evitare un vuoto normativo fino alla piena entrata in vigore della direttiva sui prodotti del tabacco e del protocollo FCTC;

21.  invita PMI a continuare ad applicare le disposizioni in materia di sistema di tracciabilità e rintracciabilità e dovuta diligenza ("conosci il tuo cliente") contenute nell'attuale accordo, indipendentemente dal suo rinnovo;

22.  esprime preoccupazione per il fatto che l'accordo PMI attualmente in vigore non risolva la questione delle "cheap white", trattandosi di sigarette non di marca che pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo; invita pertanto la Commissione a presentare un quadro d'azione che definisca nuove misure intese ad affrontare urgentemente tale problema;

23.  invita la Commissione a valutare la possibilità di prevedere la scadenza degli altri tre accordi con produttori di tabacco all'entrata in vigore del protocollo FCTC;

24.  invita la Commissione a proporre un ulteriore regolamento al fine di applicare le disposizioni in materia di sistema di tracciabilità e rintracciabilità e dovuta diligenza ("conosci il tuo cliente") al tabacco grezzo tagliato, ai filtri e alle cartine usati dall'industria del tabacco, quale strumento supplementare per combattere i prodotti contraffatti o di contrabbando;

25.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.