PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri
2.3.2016 - (2016/2555(RSP))
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento
Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux a nome del gruppo S&D
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0312/2016
B8-0317/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International, le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri
Il Parlamento europeo,
– visto l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International (PMI) e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri,
– vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE[1],
– visto il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato durante la quinta sessione della conferenza delle parti contraenti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo con decisione FCTC/COP5 (1) del 12 novembre 2012,
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2016 dal titolo "Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States" (Valutazione tecnica dell'esperienza maturata con l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri) (SWD(2016)0044),
– vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sulle implicazioni dell'accordo tra la Comunità, Stati membri e Philip Morris per l'intensificazione della lotta contro la frode e il contrabbando di sigarette e sui progressi realizzati nell'applicazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di transito comunitario[2],
– viste le interrogazioni alla Commissione sull'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110-2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 e O-000019 – B8-0115/2016),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'obiettivo centrale dell'accordo PMI è di ridurre la diffusione delle sigarette PMI di contrabbando sul mercato illecito del tabacco nell'UE;
B. considerando che la valutazione tecnica dell'accordo PMI condotta dalla Commissione conclude che tale obiettivo centrale è stato effettivamente conseguito, ma che la riduzione delle sigarette PMI di contrabbando non ha portato a una generale riduzione del numero di prodotti illeciti sul mercato dell'UE;
C. considerando che l'accordo PMI ha prodotto benefici finanziari per le entrate pubbliche di circa un miliardo di dollari USA in pagamenti annuali e di 68,2 milioni di EUR in pagamenti in caso di confisca, suddivisi tra la Commissione (circa il 10 %) e gli Stati membri (circa il 90 %);
D. considerando che l'accordo PMI giungerà a scadenza il 9 luglio 2016;
E. considerando che, dalla firma dell'attuale accordo PMI, si sono registrati considerevoli cambiamenti nelle condizioni di mercato, in particolare la maggiore presenza di sigarette non di marca, spesso denominate "cheap whites", e lo sviluppo del nuovo mercato di vendita della nicotina liquida per le sigarette elettroniche;
F. considerando che, dalla firma dell'attuale accordo PMI, il contesto normativo è stato modificato in modo significativo, in particolare con l'adozione della direttiva 2014/40/UE sulla lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e del protocollo della convezione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo;
G. considerando che le cause C-358/14 Polonia / Parlamento e Consiglio, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited e C-547/14 Philip Morris Brands SARL e altri, che contestano la direttiva 2014/40/UE, sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE e dovrebbero essere ritirate dai produttori di tabacco in questione non appena possibile;
1. accoglie con favore il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco ("protocollo FCTC") adottato dalle parti della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, e chiede che il processo di ratifica sia completato nei tempi previsti, entro il 2022 o il 2023;
2. plaude all'adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE[3] (la direttiva sui prodotti del tabacco);
3. si compiace che il protocollo FCTC e la direttiva sui prodotti del tabacco costituiscano insieme i principali strumenti di lotta contro il commercio illecito del tabacco;
4. deplora che la valutazione tecnica della Commissione relativa all'esperienza maturata con l'accordo PMI sia stata pubblicata solo il 24 febbraio 2016, nonostante fosse stata annunciata nel maggio 2015, impedendo così al Parlamento di esprimere la propria opinione in maniera tempestiva su questa complessa e delicata questione;
5. si compiace della conclusione della valutazione tecnica della Commissione secondo cui l'accordo PMI ha effettivamente raggiunto il suo obiettivo di ridurre la diffusione delle sigarette PMI di contrabbando sul mercato illecito del tabacco nell'UE;
6. osserva tuttavia che tale riduzione delle sigarette PMI di contrabbando non ha portato a una generale riduzione dei prodotti illeciti sul mercato dell'UE;
7. sottolinea che, dalla firma dell'attuale accordo PMI, si sono registrati considerevoli cambiamenti nelle condizioni di mercato, in particolare la maggiore presenza di "cheap whites";
8. osserva che il sistema di tracciabilità e rintracciabilità previsto dalla direttiva sui prodotti del tabacco dovrebbe entrare in vigore nel maggio 2019;
9. sottolinea che la Commissione deve prendere provvedimenti immediati per garantire il pieno recepimento della direttiva sui prodotti del tabacco in tutti gli Stati membri;
10. osserva che diversi Stati membri hanno informalmente comunicato alla Commissione che il processo di recepimento della direttiva è stato completato; invita la Commissione a fornire informazioni esaustive sullo stato di avanzamento del recepimento dopo la scadenza del termine del 20 maggio 2016;
11. ricorda che il protocollo FCTC non entrerà in vigore prima del 2022 o del 2023;
12. osserva che le principali disposizioni in materia di tracciabilità e rintracciabilità del protocollo FCTC prenderanno effetto cinque anni dopo la sua entrata in vigore;
13. osserva che finora 15 paesi hanno ratificato il protocollo FCTC, tra cui cinque Stati membri dell'UE, e che l'UE è attualmente in procinto di ratificarlo;
14. invita la Commissione a garantire la tempestiva ratifica del protocollo FCTC da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, nonché dei principali paesi terzi;
15. esprime preoccupazione per il fatto che una proroga dell'accordo PMI potrebbe compromettere gli sforzi compiuti dall'UE a favore di una tempestiva ratifica del protocollo FCTC;
16. è convinto che il rinnovo dell'accordo PMI potrebbe non essere compatibile con gli obblighi incombenti all'UE in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo FCTC, il che potrebbe nuocere alla reputazione dell'UE quale leader mondiale della lotta al tabagismo;
17. sottolinea che l'accordo PMI, al momento della sua conclusione nel 2004, era uno strumento innovativo ed efficace di lotta contro il commercio illecito del tabacco, ma sottolinea che da allora il mercato e il contesto normativo hanno registrato considerevoli cambiamenti;
18. ritiene pertanto che l'accordo PMI non garantisca più un valore aggiunto per l'UE nella lotta contro il commercio illecito del tabacco;
19. chiede pertanto alla Commissione di astenersi da una proroga o da una rinegoziazione dell'accordo PMI dopo la sua attuale data di scadenza;
20. osserva che gli altri tre accordi conclusi con i produttori di tabacco restano in vigore fino al 2022 per Japan Tobacco International e fino al 2030 per British American Tobacco e Imperial Tobacco Limited;
21. esprime preoccupazione per il fatto che i quattro accordi conclusi con i produttori di tabacco non affrontano la questione delle "cheap whites"; invita pertanto la Commissione a presentare un quadro d'azione che definisca nuove misure intese ad affrontare urgentemente tale problema;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.