Proposta di risoluzione - B8-0464/2016Proposta di risoluzione
B8-0464/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla situazione in Polonia

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

di Robert Jarosław Iwaszkiewicz a nome del gruppo EFDD

Procedura : 2015/3031(RSP)
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B8-0464/2016
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B8-0464/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Polonia

(2015/3031(RSP))

Il Parlamento europeo,

––  vista la sua discussione del 19 gennaio 2016 sulla situazione in Polonia,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2 del regolamento,

A.  considerando che la storia della Polonia offre molteplici esempi del suo impegno nella lotta per la libertà e la sovranità, conquistate versando in sacrificio il sangue dei propri soldati e civili; che occorre tenere presente in particolare che la Polonia è stato il primo paese in Europa a resistere all'aggressione del nazismo tedesco e che è stata la Polonia ad avviare lo smantellamento del sistema comunista;

B.  considerando che la Polonia è stata pioniera di democrazia, libertà individuale e libertà di religione in Europa, che la Repubblica di Polonia è stato il primo paese in Europa e il secondo al mondo ad adottare una costituzione e che per secoli la tutela di cui hanno goduto i diritti dell'uomo e la libertà personale e religiosa in Polonia ha fornito il miglior modello possibile per l'Europa;

C.  considerando che l'articolo 197 dell'attuale costituzione polacca prevede che la Corte costituzionale operi in base alla legge approvata dal Parlamento polacco;

D.  considerando che le dichiarazioni e l'attività mediatica del Presidente della Corte costituzionale stanno allargando il conflitto e rendendo difficile conseguire un compromesso sul funzionamento della Corte costituzionale;

E.  considerando che la crisi della Corte costituzionale ha avuto inizio nell'ottobre 2015 in seguito ad azioni politicamente motivate da parte del governo di coalizione PO-PSL dopo la sconfitta subita alle elezioni; che la Corte costituzionale ha deciso nel dicembre 2015 che la scelta di due giudici risalente all'ottobre 2015 era stata incostituzionale;

F.  considerando che gli orientamenti della Commissione di Venezia non sono vincolanti e possono, ma non devono, essere accettati dai governi degli Stati membri come guida per introdurre modifiche positive;

G.  considerando che il Presidente della Commissione di Venezia evidenzia nella sua nota che la riforma della Corte costituzionale polacca è una questione interna della Polonia e dovrebbe essere risolta dalle autorità nazionali competenti;

H.  considerando che il diritto polacco disciplina esplicitamente le questioni riguardanti le scadenze in materia di pubblicazione delle decisioni della Corte costituzionale;

I.  considerando che i trattati non conferiscono alla Commissione né a qualsiasi altra autorità UE il diritto di interferire nel sistema politico di uno Stato membro, soprattutto quando le modifiche proposte non violano la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

J.  considerando che l'allargamento della crisi della Corte costituzionale potrebbe avere conseguenze sul funzionamento del diritto in Polonia;

1.  ritiene che la separazione del potere costituzionale in Polonia, il funzionamento della democrazia parlamentare, le libertà fondamentali e lo stato di diritto non siano a rischio;

2.  sottolinea che la crisi della Corte costituzionale rappresenta un problema interno alla Polonia e può essere risolto solo dal governo polacco in dialogo con tutti i soggetti interessati;

3.  riconosce che la situazione in Polonia non richiede interventi da parte della Commissione europea o di qualsiasi altra istituzione UE; ritiene che il governo polacco sia libero e sovrano nelle proprie azioni e non possa essere costretto a prendere in considerazione le opinioni di organismi quali la Commissione di Venezia;

4.  riconosce che qualsiasi interferenza della Commissione o di qualsiasi altro organo UE in materia di rispetto delle regole democratiche in Polonia è ingiustificato; sottolinea che tale azione non sarebbe in linea con il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea;

5.  evidenzia che le azioni intraprese dalla Commissione nei confronti della Polonia e del governo polacco sono politicamente motivate e sono sfruttate dall'opposizione per rafforzare l'impressione di caos politico in Polonia;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Presidente della Repubblica di Polonia.