Proposta di risoluzione - B8-0515/2016/REV1Proposta di risoluzione
B8-0515/2016/REV1

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'8 aprile 2016 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446

2.5.2016 - (2016/2656(DEA))

presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento

Vicky Ford a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Procedura : 2016/2656(DEA)
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B8-0515/2016
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B8-0515/2016

Progetto di decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'8 aprile 2016 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446

(2016/2656(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)2002),

–  vista la lettera in data 11 marzo 2016 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 21 aprile 2016 della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione[1], in particolare gli articoli 278 e 279 e l'articolo 284, paragrafo 5,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento,

A.  considerando che, in seguito all'adozione del regolamento delegato (UE) 2016/341[2], si è riscontrato che alcuni formulari, nella parte relativa alle semplificazioni, sono stati erroneamente omessi dall'allegato 12, il che avrà un impatto molto negativo per le autorità doganali e gli operatori economici se non verranno aggiunti prima del 1º maggio 2016, data in cui le disposizioni pertinenti del codice doganale dell'Unione e le relative disposizioni di applicazione diventeranno applicabili;

B.  considerando che in merito allo stesso allegato 12, nella parte relativa alle semplificazioni, alcuni errori sono stati rilevati anche per quanto riguarda la terminologia utilizzata nei formulari e che, se tali errori non vengono corretti, incideranno sulla chiarezza giuridica e la conformità con il codice doganale dell'Unione e le relative disposizioni di applicazione;

C.  considerando che il regolamento delegato (UE) 2016/341 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza al fine di includere nell'allegato 12, nella parte riguardante le semplificazioni, i formulari che mancano e, nella stessa parte di tale allegato, sostituire i formulari esistenti;

D.  considerando che, al fine di garantire che l'Unione doganale funzioni senza intoppi e che non vi siano interruzioni dei flussi di scambi, il regolamento delegato deve applicarsi a partire dal 1º maggio 2016;

E.  considerando che il regolamento delegato può entrare in vigore alla fine del periodo di controllo da parte del Parlamento e del Consiglio solo se né l'una né l'altra Istituzione hanno sollevato obiezioni, o se, prima della scadenza di tale periodo, sia il Parlamento che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni; che, ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, il periodo di controllo consiste in due mesi a decorrere dalla data di notifica, vale a dire sino al 9 giugno 2016, e che tale periodo può essere prorogato di altri due mesi;

F.  che tuttavia, per motivi di urgenza, in data 11 marzo 2016 la Commissione ha chiesto al Parlamento una conferma anticipata entro il 1° maggio 2016 riguardo al regolamento delegato;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.