RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'8 aprile 2016 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446
2.5.2016 - (2016/2656(DEA))
Vicky Ford a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
B8-0515/2016
Progetto di decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'8 aprile 2016 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446
(2016/2656(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)2002),
– vista la lettera in data 11 marzo 2016 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 21 aprile 2016 della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione[1], in particolare gli articoli 278 e 279 e l'articolo 284, paragrafo 5,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
– visto l'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento,
A. considerando che, in seguito all'adozione del regolamento delegato (UE) 2016/341[2], si è riscontrato che alcuni formulari, nella parte relativa alle semplificazioni, sono stati erroneamente omessi dall'allegato 12, il che avrà un impatto molto negativo per le autorità doganali e gli operatori economici se non verranno aggiunti prima del 1º maggio 2016, data in cui le disposizioni pertinenti del codice doganale dell'Unione e le relative disposizioni di applicazione diventeranno applicabili;
B. considerando che in merito allo stesso allegato 12, nella parte relativa alle semplificazioni, alcuni errori sono stati rilevati anche per quanto riguarda la terminologia utilizzata nei formulari e che, se tali errori non vengono corretti, incideranno sulla chiarezza giuridica e la conformità con il codice doganale dell'Unione e le relative disposizioni di applicazione;
C. considerando che il regolamento delegato (UE) 2016/341 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza al fine di includere nell'allegato 12, nella parte riguardante le semplificazioni, i formulari che mancano e, nella stessa parte di tale allegato, sostituire i formulari esistenti;
D. considerando che, al fine di garantire che l'Unione doganale funzioni senza intoppi e che non vi siano interruzioni dei flussi di scambi, il regolamento delegato deve applicarsi a partire dal 1º maggio 2016;
E. considerando che il regolamento delegato può entrare in vigore alla fine del periodo di controllo da parte del Parlamento e del Consiglio solo se né l'una né l'altra Istituzione hanno sollevato obiezioni, o se, prima della scadenza di tale periodo, sia il Parlamento che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni; che, ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, il periodo di controllo consiste in due mesi a decorrere dalla data di notifica, vale a dire sino al 9 giugno 2016, e che tale periodo può essere prorogato di altri due mesi;
F. che tuttavia, per motivi di urgenza, in data 11 marzo 2016 la Commissione ha chiesto al Parlamento una conferma anticipata entro il 1° maggio 2016 riguardo al regolamento delegato;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
- [2] Regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).