PROPOSTA DI RISOLUZIONE on China’s market economy status
10.5.2016 - (2016/2667(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen a nome del gruppo ALDE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0607/2016
B8-0607/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sullo status di economia di mercato della Cina
Il Parlamento europeo,
– viste la legislazione antidumping dell'UE (regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea)[1] e la sua normativa antisovvenzioni (regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[2]),
– visto il protocollo di adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare la sezione 15;
– viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina,
– vista la Comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 intitolata "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica" (COM(2012)0582), che fissa l'obiettivo di portare al 20 % entro il 2020 il contributo dell'industria al PIL dell'Unione;
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione europea e la Cina sono due delle principali potenze commerciali del mondo e che la Cina è il secondo partner commerciale dell'Unione, mentre l'Unione è il primo partner commerciale della Cina, con un volume di scambi giornaliero ben superiore a un miliardo di EUR;
B. considerando che qualsiasi decisione sul modo in cui tener conto della scadenza della sezione 15, lettera a), punto ii) del protocollo di adesione della Cina all'OMC e sul modo in cui gestire le importazioni dalla Cina oggetto di dumping illegale dopo il dicembre 2016 deve garantire, come principio guida, la conformità della legislazione dell'Unione con la legislazione dell'OMC;
C. considerando che quando la Cina ha aderito all'OMC, una disposizione transitoria di tale adesione prevedeva una metodologia specifica per il calcolo del dumping, che è stata inserita nella sezione 15 del protocollo di adesione e che ha costituito la base di un trattamento differenziato delle importazioni cinesi;
D. considerando che la Cina non soddisfa allo stato attuale i criteri stabiliti dall'UE per la concessione dello status di economia di mercato, né certamente li soddisferà entro la fine del 2016;
E. considerando la necessità di esaminare le precise conseguenze giuridiche della scadenza della sezione 15, lettera a), punto ii), per quanto riguarda il metodo utilizzato attualmente per stabilire il valore normale dei beni cinesi esportati nell'UE ai fini delle misure antidumping, come pure gli effetti giuridici delle restanti parti della sezione 15;
F. considerando che, dato l'attuale grado di influenza dello Stato sull'economia cinese, le decisioni delle società in materia di prezzi, costi, produzione e fattori produttivi spesso non rispondono alle indicazioni di mercato che rispecchiano l'offerta e la domanda;
G. considerando che, vista la mancanza di trasparenza e cooperazione, risulta spesso difficile per l'UE verificare adeguatamente le denunce di manipolazione dei prezzi e di intervento governativo nel settore industriale cinese;
H. considerando che la sovraccapacità produttiva della Cina in taluni settori provoca un abbassamento dei prezzi mondiali e che i prezzi esigui delle esportazioni cinesi incidono su determinati settori industriali dell'UE, come testimoniano i recenti effetti deleteri sul settore siderurgico dell'Unione;
I. considerando che dalla consultazione pubblica e dallo studio condotti di recente sulle implicazioni delle eventuali modifiche alle procedure antidumping nei confronti della Cina potrebbero emergere informazioni supplementari potenzialmente utili per affrontare la questione;
1. ribadisce l'importanza del partenariato strategico dell'Unione con la Cina, nel cui ambito il commercio e gli investimenti svolgono un ruolo centrale, la rilevanza della Cina nelle catene globali del valore e il fatto che numerosi posti di lavoro nell'Unione dipendono dai rapporti commerciali con la Cina;
2. constata che la sezione 15, lettera a), punto ii), del protocollo di adesione della Cina all'OMC giunge a scadenza l'11 dicembre 2016; invita la Commissione, se del caso, a esaminare quali cambiamenti giuridici potrebbero essere necessari per tener conto di tale scadenza;
3. insiste affinché qualsiasi proposta contemplata dalla Commissione sia saldamente fondata sui quattro seguenti principi chiave:
• la necessità di garantire che la legislazione dell'Unione resti pienamente conforme ai suoi obblighi derivanti dalla legislazione dell'OMC e dalle conseguenze giuridiche delle modifiche apportate a determinate parti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina;
• la necessità non solo di tenere conto degli effetti giuridici specifici della scadenza della sezione 15, lettera a), punto ii), ma anche di garantire la corretta interpretazione giuridica delle sezioni del protocollo di adesione che resteranno in vigore dopo l'11 dicembre 2016;
• la necessità di assicurare che l'Unione, riconoscendone l'importanza critica e cruciale, conservi la piena e costante capacità di adottare misure tempestive, necessarie ed efficaci per contrastare le pratiche di dumping e rafforzi la sua capacità di combattere le sovvenzioni e le sovraccapacità dei suoi partner commerciali, che ledono il settore industriale dell'Unione, nonché garantisca che le imprese dell'UE continuino a operare in condizioni di parità a livello mondiale;
• la necessità che qualsiasi proposta legislativa si basi su una valutazione attenta e ponderata degli aspetti giuridici di un'eventuale decisione, nonché delle potenziali ripercussioni economiche, sociali, industriali, politiche e strategiche a medio e lungo termine;
4. chiede che tale riflessione non pregiudichi l'imminente necessità di una riforma di maggiore portata degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea;
5. invita la Commissione a proseguire il dialogo con i settori industriali dell'UE interessati (ad esempio quelli della siderurgia, della ceramica e della carta) sui prossimi passi da compiere;
6. esorta la Commissione a coordinarsi con i suoi principali partner commerciali, anche nel contesto del prossimo vertice del G7, circa le misure da adottare in seguito alla scadenza di alcune disposizioni della sezione 15;
7. insiste affinché la Commissione non presenti alcuna proposta durante la sospensione dei lavori parlamentari;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.