Proposta di risoluzione - B8-0731/2016Proposta di risoluzione
B8-0731/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione XXXX per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4)

1.6.2016 - (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

presentata a norma dell'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del regolamento
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Bart Stae Correlatori: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen  

Procedura : 2016/2683(RSP)
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B8-0731/2016
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B8-0731/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione XXXX per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4)

(D044927/02 – 2016/2683(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (D044927/02),

–  vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio[1], in particolare il primo comma dell'articolo 18, paragrafo 1,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[2],

–  visto il parere pubblicato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 15 dicembre 2015[3],

–  visto il parere espresso dall'EFSA il 10 novembre 2014[4],

–  visto l'esito della votazione del comitato di regolamentazione del 25 aprile 2016,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che a marzo del 2013 una notifica (rif. C/NL/13/01) relativa all'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) è stata presentata da Suntory Holdings Limited, Osaka, Giappone, all'autorità competente dei Paesi Bassi;

B.  considerando che il campo di applicazione della notifica C/NL/13/01 riguarda l'importazione, la distribuzione e la vendita al dettaglio nell'Unione di fiori recisi del garofano geneticamente modificato (GM) shd-27531-4, soltanto a scopo ornamentale;

C.  considerando che il 25 aprile 2016 il comitato di regolamentazione non ha espresso alcun parere, con sette Stati membri rappresentanti il 7,84 % della popolazione che hanno votato contro il progetto di decisione di esecuzione della Commissione, sei Stati membri rappresentanti il 46,26 % della popolazione che si sono astenuti, undici Stati membri rappresentanti il 36,29 % della popolazione che hanno votano a favore e quattro Stati membri non rappresentati;

D.  considerando che il parere dell'EFSA sostiene che il gruppo di esperti OGM dell'EFSA è a conoscenza dell'abitudine alimentare di determinate popolazioni di consumare petali di garofano come condimento;

E.  considerando che il gruppo di esperti OGM dell'EFSA non ha tuttavia valutato le possibili conseguenze per l'uomo del consumo intenzionale di garofani GM;

F.  considerando che l'assunzione orale intenzionale e accidentale di fiori recisi di garofano GM da parte degli animali è stata esclusa dal parere dell'EFSA;

G.  considerando che il garofano appartiene alla specie Dianthus caryophyllus del genereDianthusampiamente coltivato;

H.  considerando che gli individui del genere Dianthus, comprese le specie selvatiche o addomesticate, sono assai diversi, in quanto le loro origini vanno dalla Russia alle regioni alpine della Grecia e alle montagne dell'Alvernia, in Francia; considerando che i Dianthus spp. si sono adattati alle regioni alpine più fredde dell'Europa e dell'Asia e sono presenti anche nelle regioni costiere mediterranee; considerando che il D. caryophyllus è una pianta ornamentale ampiamente coltivata in Europa, in serra e all'aperto (ad esempio in Italia e in Spagna), ed è talvolta naturalizzata in alcuni paesi del Mediterraneo, ma sembra essere limitata alle regioni costiere del Mediterraneo di Grecia, Italia, Sicilia, Corsica e Sardegna[5];

I.  considerando che i principali paesi produttori di garofani sono l'Italia, la Spagna e i Paesi Bassi e che i Dianthus caryophyllusselvatici sono concentrati soprattutto in Francia e in Italia[6];

J.  considerando che Cipro ha contestato la notifica e che il gruppo di esperti OGM dell'EFSA ha concordato con Cipro, che sostiene che la propagazione del garofano shd-27531-4 (ad esempio per radicazione) da parte di individui non può essere esclusa; considerando che l'EFSA ritiene che gli steli recisi con germogli vegetativi potrebbero essere diffusi per radicazione o micropropagazione e riversati nell'ambiente (ad esempio nei giardini);

K.  considerando che nell'ambiente naturale l'impollinazione incrociata di Dianthus spp. è effettuata da insetti impollinatori, in particolare da lepidotteri, che hanno una proboscide sufficiente per raggiungere il nettare alla base dei fiori; considerando che il gruppo di esperti OGM dell'EFSA è del parere che la potenziale propagazione di polline del garofano Dianthus GM shd-27531-4 a garofani Dianthusselvatici, ad opera di lepidotteri, non possa essere esclusa;

L.  considerando che una volta finita la loro funzione ornamentale, i Dianthus caryophyllus L. GM, linea shd-27531-4, diventano rifiuti che, conformemente ai principi dell'economia circolare, possono essere smaltiti mediante compostaggio, ma che l'EFSA non ha esaminato l'impatto di tali emissioni nell'ambiente;

M.  considerando che, in caso di emissione nell'ambiente attraverso semi vitali, polline o piante provviste di radici, il gruppo di esperti OGM dell'EFSA ritiene che il garofano shd-27531-4 non presenti caratteristiche di idoneità rafforzata, tranne quando è esposto a erbicidi sulfonilureici;

N.  considerando che il garofano GM contiene il gene SuRB (als) codificante per un mutante di acetolattato sintasi (ALS) derivato da Nicotiana tabacum, che gli conferisce tolleranza alla sulfonilurea;

O.  considerando che, secondo il PAN del Regno Unito, "alcuni erbicidi sono altamente tossici per le piante a dosi molto basse, come i sulfonilureici, i sulfonamidici e gli imidazolini. I sulfonilureici hanno sostituito altri erbicidi che sono più tossici per gli animali. Gli esperti hanno avvertito che l'utilizzo diffuso di sulfonilureici "potrebbe avere un impatto devastante sulla produttività delle colture non bersaglio e sulla composizione naturale della flora e della fauna selvatiche nonché sulle relative catene alimentari""[7];

P.  considerando che i sulfonilureici sono opzioni comuni di seconda linea per il trattamento del diabete di tipo 2 e sono associati a un rischio più elevato di incidenti cardiovascolari rispetto ad altri farmaci contro il diabete[8];

Q.  considerando che la creazione di un mercato delle piante resistenti ai sulfonilureici incoraggerà l'uso a livello mondiale come erbicida di tale farmaco contro il diabete;

R.  considerando che l'utilizzo di un farmaco per fini diversi dalla sanità pubblica, che porta a una sua diffusione incontrollata negli ecosistemi, può avere effetti deleteri sulla biodiversità a livello mondiale e provocare la contaminazione chimica dell'acqua potabile;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non soddisfi l'obiettivo della tutela della salute e dell'ambiente di cui alla direttiva 2001/18/CE e pertanto ecceda le competenze di esecuzione stabilite dalla direttiva in parola;

2.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.