Proposta di risoluzione - B8-0857/2016Proposta di risoluzione
B8-0857/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle sinergie tra i fondi strutturali e Orizzonte 2020

29.6.2016 - (2016/2695(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas a nome del gruppo EFDD

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0851/2016

Procedura : 2016/2695(RSP)
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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulle sinergie tra i fondi strutturali e Orizzonte 2020

(2016/2695(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, l'articolo 162 e gli articoli da 174 a 190,

–  visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca[1] (di seguito "regolamento recante disposizioni comuni"),

–  visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006[2],

–  visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo[3],

–  visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea[4],

–  visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi[5],

–  visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione[6],

–  visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[7],

–  visto il regolamento UE n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE[8],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 30 luglio 2013 dal titolo "Colmare il divario in tema di innovazione" (2013/C 218/03),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 20 novembre 2014 dal titolo "Misure volte a favorire la creazione di ecosistemi di startup high-tech" (2014/C 415/02),

–  vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla specializzazione intelligente: collegamento in rete di centri di eccellenza per un'efficace politica di coesione[9],

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2014 dal titolo "Ricerca e innovazione come fattori di rilancio della crescita" (COM(2014)0339),

–  vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, del 23 luglio 2014, dal titolo "Investimenti per l'occupazione e la crescita",

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo "Un piano di investimenti per l'Europa" (COM(2014)0903),

–  vista la guida 2014 della Commissione dal titolo "Favorire le sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione in materia di ricerca, innovazione e competitività",

–  vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sugli "investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione"[10],

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sul tema "Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati"[11],

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che nel periodo di programmazione finanziaria 2014-2020 la politica di coesione continua a rappresentare il principale strumento dell'UE esteso a tutte le regioni per gli investimenti nell'economia reale e dovrebbe contribuire a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali, esacerbate dalla crisi economica e finanziaria nonché dalle politiche di austerità e dai tagli di bilancio;

B.  considerando che la politica di coesione è stata costruita attorno all'articolazione dei suoi tre strumenti, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), unitamente a un maggiore coordinamento all'interno di un quadro strategico comune con i fondi per lo sviluppo rurale, in particolare il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e, per il settore marittimo e della pesca, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);   

C.  considerando che nel regolamento recante disposizioni comuni sono state fissate disposizioni comuni per tutti e cinque i fondi summenzionati, noti come fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), mentre le norme specifiche applicabili a ciascuno di essi e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea sono oggetto di regolamenti distinti;

D.  considerando che, per ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in toto o in parte attraverso il bilancio dell'UE nel settore della ricerca e dell'innovazione, andrebbero ricercate delle sinergie, in particolare tra l'intervento dei fondi SIE e Orizzonte 2020;

E.  considerando che la specializzazione intelligente può essere definita "un'impostazione strategica allo sviluppo economico attraverso un sostegno mirato alla ricerca e all'innovazione" e che essa privilegia gli investimenti nelle attività di ricerca e innovazione che sfruttano i punti di forza esistenti o potenziali delle regioni, garantendo in tal modo un impiego più efficace dei fondi pubblici, oltre a incentivare gli investimenti privati;

F.  considerando che la logica del rafforzamento delle sinergie tra Orizzonte 2020 e i fondi SIE consiste nel creare interazioni concrete tra strategie d'investimento e interventi, al fine di incidere in maniera significativa sull'economia, combinando investimenti innovativi a base territoriale nelle priorità di specializzazione intelligente con iniziative di ricerca e innovazione di portata mondiale, garantendo in tal modo un maggiore impatto dei fondi;

G.  considerando che nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020 gli Stati membri e le regioni sono tenuti a porre in essere una "strategia regionale di innovazione per la specializzazione intelligente" (RIS3), che rappresenta una condizione basilare per beneficiare di fondi d'investimento del FESR per la ricerca e l'innovazione;

H.  considerando che, nell'ambito del processo di promozione delle sinergie, occorre considerare in maniera combinata tre livelli di intervento: il livello strategico, il livello programmatico e il livello progettuale; che i livelli strategico e programmatico rivestono un'importanza cruciale per garantire la continuità delle politiche e una visione a lungo termine, come pure la determinazione ad attuare la strategia;

I.  considerando che, data la diversità delle modalità di pianificazione e realizzazione tra il programma quadro, Orizzonte 2020 e i fondi SIE, la "guida alle sinergie" fornisce una tassonomia di cinque tipi di interventi sinergici a livello di attuazione del progetto;

J.  considerando che la Commissione ha adottato una comunicazione sul contributo dei fondi SIE alla strategia di crescita dell'UE, al piano di investimenti e alle priorità della Commissione nel prossimo decennio, che costituisce di fatto la relazione sull'attuazione dei fondi SIE fino a questo momento, prevista dall'articolo 16 delle disposizioni comuni inerenti ai fondi, la quale illustra altresì gli esiti dei negoziati con tutti gli Stati membri sugli accordi e i programmi di partenariato e le sfide chiave per ciascun paese;

1.  sottolinea l'assoluta importanza di garantire sinergie ottimali tra Orizzonte 2020 e i fondi SIE per essere in grado di affrontare la sempre crescente pressione concorrenziale dei mercati globali e massimizzare l'incidenza e l'efficienza dei finanziamenti pubblici;

2.  sottolinea il fatto che il regolamento recante disposizioni comuni relativo ai fondi SIE contempla per la prima volta il mandato giuridico di massimizzare le sinergie non soltanto tra i due strumenti in questione ma anche con altri programmi quali COSME, Erasmus+ e il Meccanismo per collegare l'Europa; ricorda che il nuovo quadro per la politica sociale si concentra su un numero limitato di obiettivi d'intervento e su quattro settori prioritari ad elevato potenziale di crescita, vale a dire ricerca e innovazione, PMI, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'economia a basse emissioni di carbonio;

3.  rileva che le sinergie dovrebbero coadiuvare l'attuazione delle strategie di specializzazione intelligente, che sono la condizionalità ex ante per gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione;

4.  pone in rilievo il fatto che, nel promuovere le sinergie, è indispensabile incentivare la cooperazione strategica tra le autorità pubbliche responsabili della concezione dei programmi, come pure coordinare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione nei settori prioritari identificati a sostegno della competitività e della crescita;

5.  sottolinea la necessità di assicurare piena coerenza e sinergie tra tutti gli strumenti dell'UE, al fine di evitare sovrapposizioni o contraddizioni tra loro o tra i diversi livelli di attuazione strategica; deplora, a tale proposito, che la creazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) abbia comportato una riduzione di 2,2 miliardi di EUR dal bilancio di Orizzonte 2020, limitandone la capacità di conseguire i suoi obiettivi e compromettendo la politica dichiarata dell'Unione, secondo cui gli investimenti nella ricerca rappresentano il migliore fattore di moltiplicazione per uscire dalla crisi ma che ha dimostrato altresì l'incompatibilità del Fondo in questione con gli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale sanciti dai trattati;

6.  rileva che nel periodo di programmazione 2014-2020 la politica di coesione permette agli strumenti finanziari di svolgere un ruolo più incisivo, ricordando tuttavia che, secondo il considerando 53 del regolamento mento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, gli strumenti finanziari dovrebbero essere utilizzati a titolo complementare, sulla base di una valutazione ex ante che dimostri la loro maggiore efficacia per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione rispetto ad altre forme di finanziamento dell'Unione, tra cui le sovvenzioni;

7.  sottolinea che l'attuazione di un'efficace politica di sinergie presuppone una chiara definizione operativa di ciò che si intende o meno per sinergie e che il semplice fatto di aggiungere fondi o trasferire risorse finanziarie da un fondo all'altro non rappresenta certamente una forma di sinergia; evidenzia la necessità che una struttura sinergica sia semplice e mirata al fine di conseguire, combinando i diversi apporti, risultati nettamente superiori di quelli che si possono ottenere da ciascun apporto individuale; sottolinea che una premessa per il conseguimento di sinergie consiste nello sfruttare appieno le possibilità offerte dalla situazione pre-sinergia; chiede, a tale proposito, che la strategia in materia di sinergie sia collegata ai riesami dettagliati della situazione dei Fondi strutturali e di Orizzonte 2020, onde garantire che le sinergie non siano considerate un pretesto per chiudere un occhio sui problemi di esecuzione ben documentati e spesso ripetuti riscontrati in diversi Stati membri;

8.  osserva la necessità di rafforzare ulteriormente le sinergie con altre politiche e altri strumenti, onde massimizzare l'impatto degli investimenti; ricorda, a tale riguardo, il progetto pilota del bilancio dell'UE "scala di eccellenza" (S2E), che continua a fornire sostegno alle regioni di tredici Stati membri nello sviluppo e nello sfruttamento delle sinergie tra i fondi SIE; mette in risalto l'importanza di identificare altresì ambiti di specializzazione correlati in altre regioni e in altri Stati membri, al fine di instaurare una collaborazione con essi, prepararsi meglio per le possibilità offerte dai progetti multinazionali e instaurare collegamenti a livello internazionale;

9.  ricorda che i fondi a titolo di Orizzonte 2020 sono insufficienti e che numerosi progetti considerati eccellenti non possono essere finanziati; evidenzia la necessità di sbloccare finanziamenti alternativi, ad esempio assegnando sovvenzioni a titolo del FEIS a progetti Orizzonte 2020 con l'aiuto del marchio di eccellenza; propone che il loro status di eccellenza in base alla valutazione Orizzonte 2020 sia accettato ex ante, dal momento che i criteri di valutazione corrispondono a quelli previsti dal regolamento recante disposizioni comuni per il relativo obiettivo tematico (ad esempio, (rafforzamento della ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione),

10.  ribadisce pertanto l'importanza di allineare il contenuto e i criteri di selezione per i finanziamenti FEIS alle attività tipo di Orizzonte 2020 per poter finanziare al titolo del FEIS i progetti che soddisfano la soglia di valutazione prevista da Orizzonte 2020 ma che non hanno potuto essere finanziati a causa dell'esiguità della dotazione di tale programma;

11.  chiede un sistema di monitoraggio per seguire i successi delle sinergie al fine di diffondere le migliori pratiche e accrescerne l'impatto in vista del riesame della strategia Europa 2020;

12.  evidenzia la necessità che il Commissario per la ricerca, la scienza e l'innovazione migliori nettamente il coordinamento delle iniziative d'innovazione nell'Unione europea, procedendo a importanti adeguamenti legislativi e operativi per alcune di esse e garantendo che il finanziamento di attività inerenti all'innovazione resti strettamente legato alle prestazioni effettive e sia finalizzato al conseguimento di risultati tangibili nell'intera Unione; sottolinea, a tale proposito, che prima di istituire un qualsiasi nuovo organismo od organizzazione in tale ambito, è estremamente importante, dal punto di vista politico, sfruttare appieno tutte le possibilità offerte dagli organismi esistenti;

13.  richiama l'attenzione sul nesso tra Orizzonte 2020 e i fondi SIE in termini di sicurezza (la necessità di disporre dello stesso livello di infrastruttura TIC nell'intera UE), nonché sulla dimensione manifatturiera di tale nesso; auspica l'armonizzazione delle strutture di sicurezza nel settore delle TIC in modo tale che i regolamenti sui fondi SIE nel prossimo periodo di programmazione si occupino anche di tali aspetti, e sottolinea la necessità di garantire sufficienti risorse finanziarie a tal fine;

14.  chiede alla Commissione di pubblicare una comunicazione sull'attuazione delle sinergie, in quanto, ad eccezione di un riferimento al loro potenziale nell'utilizzo delle scarse risorse d'investimento e alle prospettive generali per quanto riguarda la risposta futura alle nuove sfide, la questione non viene affrontata nelle sua relazione elaborata a norma dell'articolo 16 del regolamento recante disposizioni comuni, benché le raccomandazioni specifiche per paese siano parte integrante di tali sinergie;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.