PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle sinergie per l'innovazione tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri fondi europei a sostegno dell'innovazione
29.6.2016 - (2016/2695(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić a nome del gruppo ALDE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0851/2016
B8-0858/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sulle sinergie per l'innovazione tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri fondi europei a sostegno dell'innovazione
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, l'articolo 162 e gli articoli da 174 a 178,
– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (di seguito "regolamento recante disposizioni comuni")[1],
– visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006[2],
– visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio[3],
– visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea[4],
– visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi[5],
– visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio[6],
– visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[7],
– vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sul tema "Specializzazione intelligente: collegamento in rete di centri di eccellenza per un'efficace politica di coesione"[8],
– vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sugli "investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione"[9],
– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sul tema "Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati"[10],
– vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2014, dal titolo "Ricerca e innovazione come fattori di rilancio della crescita" (COM(2014)0339),
– vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, del 23 luglio 2014, dal titolo "Investimenti per l'occupazione e la crescita",
– vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014, dal titolo "Un piano di investimenti per l'Europa" (COM(2014)0903),
– visto il documento di lavoro elaborato nel 2014 dai servizi della Commissione, dal titolo "Favorire le sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione in materia di ricerca, innovazione e competitività" (SWD(2014)0205),
– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010, dal titolo "Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020" (COM(2010)0553),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 30 luglio 2013, dal titolo "Colmare il divario in tema di innovazione",
– visto il parere del Comitato delle regioni del 20 novembre 2014, dal titolo "Misure volte a favorire la creazione di ecosistemi di startup high-tech",
– visto l'obiettivo tematico n. 1 (rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione tramite i fondi SIE),
– viste la concentrazione tematica nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale e, in particolare, le priorità in materia di sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), nonché al programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME), allo strumento per le PMI previsto da Orizzonte 2020 e alla componente del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) relativa alle PMI,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la politica di coesione per il periodo di programmazione finanziaria 2014-2020 continua a rappresentare il principale strumento dell'UE esteso a tutte le regioni per gli investimenti nell'economia reale e costituisce al contempo un'espressione della solidarietà europea, diffondendo la crescita e la prosperità e riducendo le disparità economiche, sociali e territoriali, che sono state esacerbate dalla crisi economica e finanziaria;
B. considerando che la politica di coesione dovrebbe essere pienamente allineata alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e che essa è basata sull'articolazione dei suoi tre fondi, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), unitamente a un più ampio coordinamento all'interno di un quadro strategico comune (QSC) con i fondi per lo sviluppo rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e, per il settore marittimo e della pesca, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
C. considerando che nel regolamento recante disposizioni comuni sono state fissate disposizioni comuni per tutti e cinque i fondi summenzionati, noti come fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), mentre le norme specifiche applicabili a ciascun fondo SIE e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea sono oggetto di regolamenti distinti;
D. considerando che la recente riforma della politica di coesione ha introdotto un numero limitato di obiettivi e priorità, creando una convergenza o concentrazione tematica, pur consentendo, al contempo, un certo grado di flessibilità e di adattamento a talune caratteristiche; che, inoltre, essa ha garantito un principio di partenariato rafforzato e una solida governance multilivello, un approccio ben definito allo sviluppo territoriale, un potenziamento delle sinergie tra i cinque fondi, come pure con altri fondi pertinenti (ad esempio Orizzonte 2020, il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, COSME, LIFE, il meccanismo per collegare l'Europa, Erasmus+ e NER300), un'ulteriore semplificazione delle norme di attuazione, un efficace sistema di monitoraggio e valutazione, un quadro di riferimento trasparente in materia di efficacia, norme chiare sull'utilizzo degli strumenti finanziari, un valido sistema di gestione e controllo e un'efficace sistema di gestione finanziaria;
E. considerando che, per agevolare la concentrazione sull'efficacia e sul conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, è stata introdotta per ogni Stato membro una riserva di efficacia, costituita dal 6 % delle risorse assegnate al FESR (escluso l'obiettivo di cooperazione territoriale europea), al FSE, al FC, al FEASR e al FEAMP, e che si prevede di assegnare tale riserva soltanto ai programmi e alle priorità che, sulla base di una valutazione dell'efficacia da compiere nel 2019, avranno raggiunto i rispettivi obiettivi intermedi; che è stato altresì creato un legame più stretto tra la politica di coesione e la governance economica dell'Unione onde garantire l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi SIE, mentre rigorose attività di monitoraggio e valutazione fanno sì che la politica di coesione 2014-2020 sia la politica maggiormente sottoposta a valutazioni nel quadro del bilancio dell'UE;
F. considerando che il 14 dicembre 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione sul contributo dei fondi SIE alla strategia di crescita dell'UE, al piano di investimenti e alle priorità della Commissione nel corso del prossimo decennio, la quale costituisce di fatto la relazione di cui all'articolo 16 del regolamento recante disposizioni comuni sui fondi SIE per quanto riguarda la loro attuazione sino a tale data, e illustra altresì gli esiti dei negoziati con tutti gli Stati membri sugli accordi di partenariato, i programmi operativi e le sfide chiave per ciascun paese;
1. ribadisce che i legami tra la politica di coesione e altre politiche, programmi di finanziamento e iniziative dell'UE (come Orizzonte 2020, il meccanismo per collegare l'Europa, il mercato unico digitale, lo sviluppo rurale, l'Unione dell'innovazione e le iniziative faro di Europa 2020) sono stati rafforzati all'interno del quadro strategico comune introdotto dal regolamento recante disposizioni comuni, e che la politica di coesione contribuisce così in modo sostanziale al rafforzamento del mercato unico e al conseguimento degli obiettivi strategici di Europa 2020 attraverso tutti i suoi strumenti e obiettivi, tra cui l'agenda urbana, l'agenda territoriale, gli investimenti nelle PMI, le strategie per la crescita e la specializzazione intelligenti, i potenziali destinatari e gli investitori interessati all'adozione di soluzioni innovative in settori quali, tra gli altri, l'ambiente, l'energia, la salute, il clima, la digitalizzazione, i trasporti e l'urbanistica;
2. sottolinea che le suddette sinergie sono integrate già a partire dalla fase di pianificazione strategica e richiedono quindi, sin dall'inizio, scelte e programmazioni strategiche da parte delle regioni e degli Stati membri, al fine di identificare e creare opportunità, ad esempio per la promozione dell'eccellenza nei settori di specializzazione intelligente; fa notare che, nel caso di Orizzonte 2020, ciò consiste nell'accrescere la consapevolezza, fornire informazioni (soprattutto sui risultati della ricerca emersi dai progetti del 7° PQ e di Orizzonte 2020), intraprendere campagne di comunicazione, rendere le reti esistenti accessibili ai nuovi operatori e mettere il più possibile in collegamento i punti di contatto nazionali con i responsabili politici e le autorità di gestione dei fondi SIE a livello nazionale e regionale;
3. sottolinea che l'elaborazione di strategie di specializzazione intelligente attraverso il coinvolgimento delle autorità di gestione nazionali o regionali e delle parti interessate, quali università e altri istituti d'istruzione superiore, l'industria e i partner sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale rappresenta un obbligo per le regioni e gli Stati membri che intendono investire le risorse del FESR in ricerca e innovazione; rammenta che la metodologia della specializzazione intelligente dovrebbe continuare a fungere da modello per l'impostazione della politica di coesione dopo il 2020, dal momento che le strategie di specializzazione intelligente dovrebbero includere iniziative a monte (creazione di capacità e miglioramento dei sistemi nazionali/regionali di ricerca e innovazione) e a valle (utilizzo dei risultati della ricerca, sostegno all'innovazione e accesso al mercato) nell'ambito di Orizzonte 2020, il che a sua volta stimola la cooperazione a livello dell'UE per colmare il divario in termini di innovazione in Europa e rafforzare la competitività globale dell'Unione, investendo al contempo nella creazione di legami tra i soggetti più all'avanguardia e quanti seguono i loro passi nel contesto dell'obiettivo "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione";
4. esprime soddisfazione per il fatto che, nel periodo di programmazione 2014-2020, la politica di coesione consente agli strumenti finanziari di svolgere un ruolo più decisivo e osserva che tali strumenti, in quanto integrativi delle sovvenzioni, esercitano un importante effetto leva e possono contribuire a migliorare il tasso di assorbimento fornendo il cofinanziamento necessario; sottolinea tuttavia che le sovvenzioni continuano a essere indispensabili per progetti non del tutto redditizi, come quelli nell'ambito della ricerca e dell'innovazione e quelli fortemente orientati alle sfide della società;
5. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare costantemente attenzione alle esigenze delle PMI nella progettazione e nell'attuazione dei fondi SIE e di Orizzonte 2020, come pure alle sinergie tra questi; ricorda la sua risoluzione del 5 febbraio 2013 su migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti (P7_TA(2013)0036) e sottolinea pertanto che qualsiasi finanziamento aggiuntivo dell'UE è vivamente auspicabile; chiede alla Commissione di predisporre inviti coordinati a presentare proposte allo scopo di agevolare l'accesso ai finanziamenti plurifondo; chiede altresì una valutazione approfondita dei pertinenti programmi per le PMI, quali COSME, lo strumento per le PMI previsto da Orizzonte 2020 e la componente del FEIS relativa alle PMI, dal punto di vista sia della dotazione di bilancio sia del tasso di successo dei progetti, come pure degli oneri amministrativi e della facilità di attuazione;
6. osserva che le sinergie con le altre politiche e gli altri strumenti devono essere ulteriormente rafforzate al fine di ottenere il massimo impatto dagli investimenti; ricorda, a tale riguardo, il progetto pilota "scala verso l'eccellenza" (Stairway to Excellence, S2E) finanziato dal bilancio dell'UE, che continua a fornire sostegno alle regioni e agli Stati membri nello sviluppo e nello sfruttamento delle sinergie tra i fondi SIE; chiede che agli Stati membri sia concessa sufficiente flessibilità nell'utilizzo del marchio di eccellenza; propone che i progetti con un marchio di eccellenza possano essere utilizzati come iniziative pilota ai fini di un'armonizzazione e di una maggiore coerenza per quanto concerne gli aiuti di Stato e le norme in materia di appalti pubblici nell'ambito dei fondi SIE e di Orizzonte 2020; mette in evidenza l'importanza di identificare anche ambiti di specializzazione correlati in altre regioni e in altri Stati membri, allo scopo di collaborare con questi ed essere più preparati a cogliere le opportunità offerte dai progetti multinazionali e creare contatti a livello internazionale;
7. sottolinea che il FEIS deve svolgere un ruolo complementare e aggiuntivo rispetto ai fondi SIE e ad altri programmi dell'UE, come Orizzonte 2020, nonché alle consuete attività della Banca europea per gli investimenti; rileva che, di conseguenza, il FEIS si rivolge a tipi di progetti diversi da quelli potenzialmente destinatari dei 2,2 miliardi di EUR a titolo di Orizzonte 2020; sottolinea la necessità di assicurare la piena coerenza e le sinergie fra tutti gli strumenti dell'UE, al fine di conseguire gli obiettivi generali della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed evitare sovrapposizioni o contraddizioni tra di loro o tra i diversi livelli di attuazione strategica, integrando al contempo i fondi e i programmi nazionali e regionali; rammenta che la revisione della strategia Europa 2020 deve affrontare tale sfida con l'obiettivo di utilizzare tutte le risorse disponibili in maniera efficace e di conseguire i risultati attesi per quanto riguarda gli obiettivi strategici generali, dato che la quantità, la qualità e l'impatto degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione dovrebbero essere incrementati attraverso l'uso coordinato degli strumenti della politica di coesione e di Orizzonte 2020; osserva tuttavia che l'eccellenza dovrebbe continuare a essere il criterio chiave per la selezione dei progetti nell'ambito di Orizzonte 2020;
8. invita la Commissione a monitorare e comunicare i successi ottenuti grazie alle sinergie onde diffondere le migliori pratiche e aumentare il loro impatto in vista della revisione della strategia Europa 2020; sottolinea che un siffatto sistema non dovrebbe comportare un aumento degli oneri amministrativi;
9. pone in risalto le attività esplorative condotte dal commissario per la ricerca, la scienza e l'innovazione in merito all'eventuale istituzione di un Consiglio europeo dell'innovazione volto a migliorare il coordinamento delle iniziative nel settore dell'innovazione all'interno dell'Unione europea;
10. richiama l'attenzione sulla questione del collegamento fra Orizzonte 2020 e i fondi SIE in termini di procedure di audit; invita pertanto la Commissione a mettere a punto, per il periodo successivo al 2020, un approccio chiaro, coerente e coordinato relativo all'evoluzione futura dei fondi SIE e al programma quadro di ricerca e innovazione, prestando particolare attenzione alle procedure amministrative e di audit, alla proporzionalità e all'obbligo di rendiconto;
11. chiede alla Commissione europea di pubblicare, nel quadro della revisione intermedia dei fondi SIE, una comunicazione sull'attuazione delle sinergie, in quanto, limitandosi a menzionare il loro potenziale in caso di scarse risorse di investimento e le prospettive generali per quanto riguarda la risposta futura alle nuove sfide, non ha affrontato tale questione nella relazione che ha elaborato a norma dell'articolo 16 del regolamento recante disposizioni comuni, benché le raccomandazioni specifiche per paese ne siano parte integrante;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi nazionali e regionali degli Stati membri.
- [1] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
- [2] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
- [3] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
- [4] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
- [5] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.
- [6] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.
- [7] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
- [8] Testi approvati, P7_TA(2014)0002.
- [9] Testi approvati, P8_TA(2015)0308.
- [10] Testi approvati, P8_TA(2015)0419.