PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle sinergie per l'innovazione tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri fondi europei per l'innovazione
29.6.2016 - (2016/2695(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Martina Michels a nome del gruppo GUE/NGL
B8-0861/2016
Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulle sinergie per l'innovazione tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri fondi europei per l'innovazione
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 162 e da 174 a 178,
– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (in appresso "il regolamento recante disposizioni comuni")[1],
– visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006[2],
– visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio[3],
– visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea[4],
– visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi[5],
– visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio[6],
– visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[7],
– vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sull'ottimizzazione dello sviluppo del potenziale delle regioni ultraperiferiche mediante la creazione di sinergie tra i fondi strutturali e gli altri programmi dell'Unione europea[8],
– vista la sua risoluzione, del 9 settembre 2015, dal titolo "Investimenti per l'occupazione e la crescita: promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione[9],
– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sul tema "Verso la semplificazione e orientamento ai risultati della politica di coesione nel periodo 2014-2020"[10],
– vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo "Investimenti per l'occupazione e la crescita", del 23 luglio 2014,
– vista la guida pubblicata dalla Commissione nel 2014, dal titolo "Favorire le sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione, innovazione e competitività",
– visto l'accordo della COP 21, firmato a Parigi nel 2015,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la politica di coesione per il periodo di programmazione finanziaria 2014-2020 continua a rappresentare il principale strumento dell'UE riguardante tutte le regioni e che è l'unico fondo per la redistribuzione della ricchezza tra regioni dell'UE e mira a estendere la prosperità e ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali, esacerbate dalla crisi economica e finanziaria e dalle politiche di austerità;
B. considerando che la politica di coesione è costruita attorno all'articolazione dei tre fondi, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), assieme a un più ampio coordinamento nell'ambito di un quadro strategico comune (QSC) con i fondi per lo sviluppo rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
C. considerando che sono state stabilite disposizioni comuni per questi cinque fondi – i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) – nell'ambito del regolamento recante disposizioni comuni, mentre le norme specifiche applicabili a ciascun fondo SIE e all'obiettivo della cooperazione territoriale europea sono state oggetto di regolamentazioni distinte;
D. considerando che la recente riforma della politica di coesione ha introdotto un numero limitato di obiettivi e priorità istituendo una concentrazione tematica;
1. ricorda che le sinergie non possono essere utilizzate come un modo per dirottare i fondi SIE dal loro obiettivo di coesione territoriale, economica e sociale;
2. ricorda che la politica di coesione è intesa a espandere la prosperità e ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali, aggravate dalla crisi economica e finanziaria e dalle politiche di austerità; condanna con energia, a tale riguardo, il nesso tra la governance economica e la politica di coesione;
3. ribadisce che il legami tra la politica di coesione e le altre politiche e iniziative dell'UE sono stati rafforzati nel quadro strategico comune introdotto dal regolamento recante disposizioni comuni e, di conseguenza, attraverso tutti i suoi strumenti e obiettivi, tra cui l'agenda urbana, l'agenda territoriale, gli investimenti nelle PMI, in particolare nelle microimprese, la crescita intelligente e le strategie di specializzazione intelligente e che essi devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione;
4. sottolinea il fatto che il regolamento sulle disposizioni comuni relative ai fondi SIE comprende per la prima volta un mandato giuridico inteso a massimizzare le sinergie non solo tra questi due strumenti, ma anche con altri programmi come COSME, Erasmus + e il meccanismo per collegare l'Europa; ricorda che il nuovo quadro della politica di coesione è concentrato su un numero limitato di obiettivi politici e quattro settori prioritari;
5. sottolinea il fatto che le sinergie sono incorporate dalla fase di pianificazione strategica e richiedono pertanto, sin dall'inizio, scelte strategiche e di pianificazione da parte delle regioni e degli Stati membri al fine di identificare e generare opportunità; rileva che, nel caso di Orizzonte 2020, ciò comprende l'attuazione dei programmi con modalità compatibili con le sinergie in termini di sensibilizzazione, divulgazione di informazione, avvio di campagne di comunicazione e punti di contatto nazionali (PCN) per quanto possibile al livello dei responsabili politici nazionali e regionali e delle autorità di gestione dei fondi SIE;
6. sottolinea che lo sviluppo di strategie di specializzazione intelligente attraverso il coinvolgimento delle autorità di gestione nazionali o regionali e delle parti interessate, come università e altri istituti di istruzione superiore, e delle parti sociali, è utile per le regioni e gli Stati membri che desiderano investire delle risorse del FESR a favore della ricerca e dell'innovazione;
7. rileva il maggiore utilizzo degli strumenti finanziari nel bilancio dell'Unione come una forma di finanziamento complementare rispetto ai sussidi e alle sovvenzioni; osserva che gli strumenti finanziari possono costituire un'alternativa e una modalità complementare di finanziamento, ma andrebbero attivati soltanto in caso di progetti per i quali questo tipo di finanziamento rappresenta un valore aggiunto e migliora la corretta gestione dei fondi pubblici;
8. invita la Commissione a effettuare un'analisi approfondita dell'utilizzo degli strumenti finanziari a partire dall'inizio dell'attuale periodo di programmazione; sottolinea che, in sede di valutazione di uno strumento finanziario, la dimensione di leva finanziaria non può essere l'unico criterio di valutazione; ricorda, in tale contesto, l'importanza di criteri di "addizionalità" e la valutazione del contributo al conseguimento degli obiettivi di coesione dell'UE in quanto il FEIS ha come base giuridica l'articolo 175, paragrafo 3, del TFUE;
9. deplora, a tale proposito, la mancanza di criteri geografici e di sviluppo nel Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); sottolinea che il FEIS e i fondi SIE (comprese le politiche di coesione, sviluppo rurale e pesca) riguardano diversi settori e livelli istituzionali; sottolinea che dovrebbero essere garantite la piena coerenza e le sinergie tra tutti gli strumenti dell'UE, al fine di evitare sovrapposizioni o contraddizioni tra loro o tra i diversi livelli di attuazione strategica; deplora, a tale riguardo, che la creazione del FEIS abbia comportato una riduzione del meccanismo per collegare l'Europa e Orizzonte 2020, limitandone in tal modo la capacità di raggiungere i loro obiettivi e dimostrando l'incompatibilità di tale Fondo con gli obiettivi della coesione sociale, economica e territoriale sancito dai trattati;
10. ricorda che non vi sono sufficienti finanziamenti nell'ambito di Orizzonte 2020, in particolare per le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche, e che i progetti valutati eccellenti non ottengono finanziamenti; sottolinea che occorre sbloccare finanziamenti alternativi (ad esempio sovvenzioni dei fondi SIE potrebbero essere destinate a progetti eccellenti di Orizzonte 2020); propone che il loro status e il loro livello di eccellenza stabilito da Orizzonte 2020 siano convalidati ex ante ove i criteri di valutazione corrispondano a quelli previsti dal regolamento recante disposizioni comuni per l'obiettivo tematico (ad esempio "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione");
11. deplora la concentrazione territoriale dei fondi dell'UE destinati alla ricerca in pochi paesi e università; chiede una politica di ricerca e innovazione che garantisca un'equa distribuzione territoriale orientata agli obiettivi della politica di coesione;
12. invita la Commissione a presentare quanto prima un quadro volto a rafforzare sinergie efficaci tra FESR e FES;
13. invita la Commissione a proporre un quadro per le sinergie tra i fondi SIE, Orizzonte 2020 e la strategia per la crescita blu;
14. ricorda che il regolamento sulle disposizioni comuni è basato sull'obiettivo orizzontale dello sviluppo sostenibile e ritiene, a tale proposito, che le sinergie tra i fondi SIE e altre politiche dell'UE debbano essere rafforzate, in particolare in linea con gli obiettivi dell'UE di sviluppare le energie rinnovabili, compresi gli obiettivi della COP 21 e con tutti i fondi dell'UE destinati a sostenere la protezione della natura e della biodiversità;
15. ritiene che le sinergie tra la politica di coesione e il programma Orizzonte 2020 non dovrebbero riguardare la ricerca militare;
16. evidenzia i problemi che le politiche di austerità e i vincoli di bilancio pongono alle autorità nazionali, regionali e locali ai fini del conseguimento del tasso di cofinanziamento dei fondi dell'UE; invita la Commissione a rivedere i tassi effettivi di cofinanziamento e consentire esenzioni temporanee per gli Stati membri e le regioni dell'UE che si scontrano con gravi problemi economici;
17. chiede un sistema di controllo per monitorare il successo delle sinergie al fine di diffondere le prassi migliori e trarre insegnamenti in vista della revisione della strategia Europa 2020;
18. invita la Commissione a valutare la possibilità di applicare la "regola d'oro" per gli investimenti pubblici, esonerando così gli investimenti pubblici dal volume del disavanzo pubblico e consentendo agli Stati membri di effettuare investimenti pubblici, anche quelli sostenuti dai fondi dell'UE;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
- [2] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
- [3] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
- [4] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
- [5] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.
- [6] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.
- [7] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
- [8] Testi approvati, P7_TA(2014)0133.
- [9] Testi approvati, P8_TA(2015)0308.
- [10] Testi approvati, P8_TA(2015)0419.