PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul regolamento delegato della Commissione del 30 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti
5.9.2016 - (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Pervenche Berès
B8-0974/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione del 30 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti
(C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)0399) ("il regolamento delegato"),
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ("PRIIP"), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 5,
– visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione nonché del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione,
– visti i progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati il 6 aprile 2016 dal Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza a norma degli articoli 10 e 56 dei regolamenti (UE) 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
– viste la lettera annunciata alla Commissione e inviata a quest'ultima in data 30 giugno 2016 dal presidente della commissione per i problemi economici e monetari e la lettera inviata dal presidente della commissione per i problemi economici e monetari in data 12 luglio 2016,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari,
– visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,
A. considerando che è essenziale che le informazioni per i consumatori in materia di prodotti di investimento siano confrontabili al fine di promuovere condizioni di parità nel mercato a prescindere da quale tipo di intermediario finanziario li produce o li commercializza;
B. considerando che sarebbe fuorviante per gli investitori eliminare il rischio di credito dal calcolo della categorizzazione del rischio di prodotti assicurativi;
C. considerando che il trattamento di prodotti che consentono opzioni multiple deve ancora essere chiarito, in particolare per quanto riguarda l'esplicita esenzione concessa agli OICVM ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014;
D. considerando che l'atto delegato adottato dalla Commissione contiene lacune nella metodologia di calcolo dei futuri scenari di rendimento e non soddisfa pertanto il requisito a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 di fornire informazioni che siano "accurate, corrette, chiare e non fuorvianti" e, in particolare, non mostra per alcuni PRIIP, anche in uno scenario negativo e anche per i prodotti che comportano regolarmente perdite durante il periodo minimo di detenzione raccomandato, che gli investitori potrebbero perdere del denaro;
E. considerando che la mancanza di orientamenti dettagliati nel regolamento delegato sulle "segnalazioni di comprensibilità" crea un grave rischio di incoerenza nell'applicazione di questo elemento nel documento contenente le informazioni chiave in tutto il mercato unico;
F. considerando che il Parlamento continua a ritenere che un'ulteriore standardizzazione del momento in cui le segnalazioni di comprensibilità sono utilizzate dovrebbe essere introdotta quale ulteriore mandato di norme tecniche di regolamentazione;
G. considerando che le norme stabilite nel regolamento delegato, se lasciate invariate, rischiano di essere in contrasto con lo spirito e lo scopo della legislazione, che è quello di fornire informazioni chiare, comparabili, comprensibili e non ingannevoli sui PRIIP agli investitori al dettaglio;
H. considerando che, nella lettera del 30 giugno 2016 inviata alla Commissione dal presidente della commissione per i problemi economici e monetari, il gruppo negoziale del Parlamento ha chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di ritardare l'attuazione del regolamento (UE) n. 1286/2014;
1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
3. chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle preoccupazioni di cui sopra;
4. invita la Commissione a prendere in considerazione una proposta che posticipi la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 onde garantire un'agevole attuazione dei requisiti stabiliti nel regolamento e nel regolamento delegato, ed evitare l'applicazione del livello 1 senza la precedente entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.