Proposta di risoluzione - B8-1084/2016Proposta di risoluzione
B8-1084/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

3.10.2016 - (D046169/00 – 2016/2922(RSP))

presentata a norma dell'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del regolamento

da Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Procedura : 2016/2922(RSP)
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B8-1084/2016
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B8-1084/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(D046169/00 – 2016/2922(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D046169/00),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[2],

–  visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato l'8 luglio 2016 senza esprimere parere,

–  visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 6 dicembre 2012[3],

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[4],

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[5],

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[6],

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[7],

–  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE e 2011/894/UE[8],

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che l'11 e il 18 aprile 2007 Monsanto Europe S.A. ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, tre domande di rinnovo concernenti l'autorizzazione di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi esistenti ottenuti a partire da granturco MON 810, l'autorizzazione di mangimi contenenti granturco MON 810 o da esso costituiti e l'autorizzazione di granturco MON 810 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ivi inclusa la coltivazione; che dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, tali prodotti sono stati notificati alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, e inseriti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati;

B.  considerando che il 9 marzo 2016 Monsanto Europe S.A. ha inviato una lettera alla Commissione chiedendo che la parte della domanda relativa alla coltivazione fosse trattata in maniera distinta rispetto al resto della domanda;

C.  considerando che il granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6, come descritto nella domanda, produce la proteina Cry1Ab, derivata dal Bacillus thuringiensis, sottospecie kurstaki, che conferisce protezione dalla predazione di alcuni parassiti dell'ordine dei lepidotteri, tra cui la piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e la nottua del mais (Sesamia spp.);

D.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato permanente l'8 luglio 2016 senza che fosse espresso alcun parere;

E.  considerando che i due principali motivi che hanno determinato il voto contrario o l'astensione degli Stati membri sono stati la mancanza di studi a lungo termine sull'alimentazione e la tossicità e un'insufficiente valutazione dei rischi;

F.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato di appello il 15 settembre 2016 senza che fosse espresso alcun parere, con 12 Stati membri rappresentanti il 38,74 % della popolazione dell'UE che hanno votato a favore, 11 Stati membri rappresentanti il 18,01 % della popolazione dell'UE che hanno votato contro, 4 Stati membri rappresentati il 43,08 % della popolazione dell'UE che si sono astenuti e 1 Stato membro rappresentante lo 0,17 % che era assente durante la votazione;

G.  considerando che il 22 aprile 2015 la Commissione si rammaricava, nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa di modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003, del fatto che, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, le decisioni di autorizzazione erano state adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno di pareri del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, era diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

H.  considerando che la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 è stata respinta dal Parlamento il 28 ottobre 2015 per il fatto che, mentre la coltivazione degli OGM avviene necessariamente sul territorio di uno Stato membro, il loro commercio oltrepassa le frontiere, il che significa che un divieto nazionale di "vendita e uso" proposto dalla Commissione sarebbe impossibile da applicare senza reintrodurre i controlli alle frontiere sulle importazioni; che il Parlamento ha respinto la proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 invitando la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  sostiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non è conforme al diritto dell'Unione, non essendo compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in base ai principi generali sanciti nel regolamento (CE) n. 178/2002, nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.  chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta legislativa sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modifichi il regolamento (CE) n. 1829/2003 per tenere conto delle preoccupazioni frequentemente espresse a livello nazionale e che non si riferiscono soltanto alle questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute o l'ambiente;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.