Proposta di risoluzione - B8-1124/2016Proposta di risoluzione
B8-1124/2016

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 4 ottobre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

19.10.2016 - (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento
Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Werner Langen

Procedura : 2016/2930(DEA)
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B8-1124/2016
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B8-1124/2016

Progetto di decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 4 ottobre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

(C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)06329),

–  vista la lettera in data 4 ottobre 2016 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 13 ottobre 2016 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni[1] (regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, EMIR), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

–  visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione[2], del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione[3], nonché del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione[4],

–  viste le norme tecniche di regolamentazione presentate l'8 marzo 2016 dalle Autorità europee di vigilanza (AEV, ossia l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) a norma dell'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 648/2012,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.  considerando che il regolamento EMIR fissa obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter (OTC), obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l'esercizio delle attività delle controparti centrali (CCP) e dei repertori di dati sulle negoziazioni;

B.  considerando che l'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento EMIR stabilisce che le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni per specificare le procedure di gestione del rischio, fra cui le diposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie e alla segregazione, richieste ai fini della conformità al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento EMIR, come pure le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell'applicare le esenzioni di cui all'articolo 11, paragrafi da 6 a 10, del regolamento EMIR, nonché i criteri applicabili di cui all'articolo 11, paragrafi da 5 a 10, del regolamento EMIR, fra cui le fattispecie da considerare impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività tra le controparti;

C.  considerando che l'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento EMIR conferisce alla Commissione il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione, in funzione della natura giuridica della controparte, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (regolamento ABE), del regolamento (UE) n. 1094/2010 (regolamento EIOPA) o del regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA);

D.  considerando che nel settembre 2013 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) hanno pubblicato il loro quadro comune globale che definisce i requisiti di margine dei derivati non compensati a livello centrale, rivisto nel marzo 2015;

E.  considerando che le AEV hanno presentato alla Commissione il progetto di norme tecniche di regolamentazione l'8 marzo 2016;

F.  considerando che il 28 luglio 2016 la Commissione ha notificato alle AEV la sua intenzione di approvare il progetto di norme tecniche di regolamentazione dopo l'introduzione di alcune modifiche a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dei regolamenti ABE, EIOPA ed ESMA;

G.  considerando che l'8 settembre 2016 le AEV hanno presentato alla Commissione un parere formale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dei regolamenti ABE, EIOPA ed ESMA, e il progetto di norme tecniche di regolamentazione rivisto;

H.  considerando che il 4 ottobre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato;

I.  considerando che tale regolamento delegato può entrare in vigore solo alla fine del tempo di esame da parte del Parlamento e del Consiglio solo se né il Parlamento né il Consiglio hanno sollevato obiezioni o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni;

J.  considerando che il periodo di esame previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, dei regolamenti ABE, EIOPA ed ESMA consiste in tre mesi dalla data di notifica delle norme tecniche di regolamentazione; che il suddetto periodo di esame scadrà pertanto il 4 gennaio 2017;

K.  considerando che il calendario per l'attuazione dei requisiti di margine dei derivati non compensati a livello centrale è stato concordato a livello internazionale (CBVB e IOSCO); che l'Unione, pur non avendo rispettato la data concordata del 1° settembre 2016 per la prima fase dell'attuazione, ha ancora tempo per completare la sua normativa per la seconda scadenza del 1° marzo 2017, quando un gran numero di controparti finanziarie e di gruppi non finanziari dovrebbe iniziare lo scambio dei margini;

L.  considerando che sarebbe opportuno dichiarare senza indugio di non sollevare obiezioni in modo da consentire all'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali e da permettere alle controparti di prepararsi ai nuovi requisiti con sufficiente anticipo; che tale approccio contribuirà a fornire quanto prima la certezza giuridica agli operatori del mercato sia nell'Unione che nei paesi terzi;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.