Proposta di risoluzione - B8-1220/2016Proposta di risoluzione
B8-1220/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati del proposto accordo tra il Canada e l'Unione europea su un accordo economico e commerciale globale (CETA)

11.11.2016 - (2016/2981(RSP))

presentata a norma dell'articolo 108, paragrafo 6, del regolamento

Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Kostas Chrysogonos, Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

Procedura : 2016/2981(RSP)
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B8-1220/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati del proposto accordo tra il Canada e l'Unione europea su un accordo economico e commerciale globale (CETA)

(2016/2981(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il proposto accordo tra il Canada e l'Unione europea su un accordo economico e commerciale globale (CETA),

–  vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra[1],

–  visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare i paragrafi 6 e 11,

–  visto l'articolo 108, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.  considerando che il 27 aprile 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di integrazione economica con il Canada a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri,

B.  considerando che il 12 settembre 2011 il Consiglio ha adottato una raccomandazione della Commissione sulla modifica delle direttive negoziali per la conclusione di un accordo di integrazione economica con il Canada al fine di autorizzare la Commissione a negoziare, per conto dell'Unione, in materia di investimenti,

C.  considerando che i negoziatori hanno concluso i negoziati sul CETA nell'agosto 2014 e completato la verifica giuridica il 29 febbraio 2016;

D.  considerando che il testo dell'accordo presentato al Consiglio per essere concluso, firmato e applicato provvisoriamente contiene un capitolo sugli investimenti (capitolo 8) il quale include, tra l'altro, una sezione sulla tutela degli investimenti (sezione D) e una sezione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra gli investitori e gli Stati (sezione F);

1.  ritiene che sussista insicurezza giuridica riguardo alla compatibilità dell'accordo proposto con i trattati e, in particolare, con l'articolo 19 del trattato sull'Unione europea e con gli articoli 49, 54, 56, 267 e 340 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

2.  decide di chiedere il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità dell'accordo proposto con i trattati;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione e di prendere le disposizioni necessarie ai fini dell'ottenimento del parere della Corte di giustizia.