Proposta di risoluzione - B8-1233/2016Proposta di risoluzione
B8-1233/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla situazione in Bielorussia

16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli a nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-1232/2016

Procedura : 2016/2934(RSP)
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B8-1233/2016
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B8-1233/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Bielorussia

(2016/2934(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni e raccomandazioni sulla Bielorussia,

–  viste le elezioni parlamentari tenutesi in data 11 settembre 2016 e le elezioni presidenziali tenutesi in data 11 ottobre 2015,

–  vista la dichiarazione, del 13 settembre 2016, del presidente della sua delegazione per le relazioni con la Bielorussia sulle recenti elezioni parlamentari nel paese,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 12 settembre 2016 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna sulle elezioni parlamentari in Bielorussia,

–  vista la dichiarazione preliminare dell'OSCE/ODIHR, dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), del 12 settembre 2016, sulle elezioni parlamentari in Bielorussia,

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia, in particolare quelle del 16 febbraio 2016 che revocano le sanzioni nei confronti di 170 persone e tre società bielorusse,

–  vista la dichiarazione resa il 12 settembre 2016 dal portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulle elezioni parlamentari in Bielorussia,

–  vista la relazione finale dell'OSCE, del 28 gennaio 2016, sulle elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia l'11 ottobre 2015,

–  viste le numerose dichiarazioni delle autorità bielorusse con cui si sono impegnate ad attuare, prima delle elezioni parlamentari del 2016, alcune raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR formulate a seguito delle elezioni presidenziali del 2015,

–  visti il rilascio di sei prigionieri politici da parte delle autorità bielorusse il 22 agosto 2015 e la conseguente dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, e del commissario per la politica di vicinato e i negoziati di allargamento, Johannes Hahn, sul rilascio dei prigionieri politici in Bielorussia il 22 agosto 2015,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, nella sua relazione finale sulle elezioni presidenziali del 2015 in Bielorussia, l'OSCE/ODIHR, insieme alla commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, ha elaborato una serie di raccomandazioni cui la Bielorussia doveva dare seguito prima delle elezioni parlamentari del 2016;

B.  considerando che, al fine di intrecciare migliori relazioni con l'Occidente, le autorità bielorusse hanno consentito ai partiti democratici dell'opposizione di registrarsi alle elezioni parlamentari del 2016 in maniera più facile rispetto alle precedenti elezioni e che gli osservatori stranieri hanno ottenuto un migliore accesso al conteggio dei voti;

C.  considerando che, secondo la valutazione dell'OSCE/ODIHR, le elezioni parlamentari del 2016 sono state organizzate in maniera efficiente, ma che rimane un determinato numero di carenze sistemiche di lunga data, comprese le restrizioni del quadro giuridico per i diritti politici e le libertà fondamentali; che durante il conteggio e lo scrutinio si sono registrati un numero significativo di irregolarità procedurali e una mancanza di trasparenza;

D.  considerando che, per la prima volta in 20 anni, nel parlamento bielorusso sarà rappresentata un'opposizione democratica;

E.  considerando che dal 1994 non si svolgono in Bielorussia elezioni libere ed eque secondo una legislazione elettorale conforme alle norme dell'OSCE/ODIHR riconosciute a livello internazionale;

F.  considerando che nel febbraio 2016 l'UE ha revocato gran parte delle sue misure restrittive nei confronti di funzionari ed entità giuridiche della Bielorussia, come gesto di buona volontà volto a incoraggiare tale paese a migliorare la propria situazione in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto; che sono stati osservati alcuni sforzi visibili per affrontare determinate questioni di lunga data in vista delle elezioni del 2016, mentre permangono allo stesso tempo molti problemi irrisolti riguardanti il quadro elettorale giuridico e procedurale;

G.  considerando che i due gruppi di monitoraggio delle elezioni bielorusse, Human Rights Defenders for Free Elections (HRD) e Right to Choose-2016 (R2C), hanno condannato le ultime elezioni in quanto non hanno rispettato una serie di norme internazionali fondamentali e non costituiscono un riflesso attendibile della volontà dei cittadini bielorussi;

H.  considerando che gruppi di osservatori bielorussi hanno raccolto prove concrete di enormi sforzi a livello nazionale per gonfiare i numeri complessivi dell'affluenza durante il periodo di votazione anticipata di cinque giorni (6-10 settembre) e il giorno delle elezioni (11 settembre);

I.  considerando che la prima visita della delegazione del Parlamento per le relazioni con la Bielorussia dal 2002 si è svolta a Minsk il 18 e 19 giugno 2015; che il Parlamento non ha attualmente relazioni ufficiali con il parlamento bielorusso;

J.  considerando che la Bielorussia ha svolto un ruolo di mediazione costruttivo nell'accordo sul cessate il fuoco in Ucraina;

K.  considerando che l'invasione russa e l'annessione della Crimea hanno acuito, nella società bielorussa, i timori relativi ad una destabilizzazione della situazione interna a seguito di un cambio di potere;

L.  considerando che la Bielorussia è l'unico paese in Europa ad applicare la pena capitale; che il 4 ottobre 2016 la Corte suprema bielorussa ha confermato la condanna a morte di Siarhei Vostrykau; che si tratta della quarta conferma di condanna a morte nel 2016;

M.  considerando che un significativo miglioramento della libertà di espressione e della libertà dei mezzi di comunicazione, il rispetto dei diritti politici dei comuni cittadini e degli attivisti dell'opposizione e il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sono tutti presupposti indispensabili per migliorare le relazioni tra l'UE e la Bielorussa; che l'Unione europea mantiene saldo l'impegno a difendere ulteriormente i diritti umani in Bielorussia, comprese la libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione;

N.  considerando che, come dichiarato nella relazione del Relatore speciale dell'ONU per la situazione dei diritti umani in Bielorussia del 21 aprile 2016, nonostante l'evidente intensificazione dei contatti tra Bielorussia, Unione europea e Stati Uniti, nel paese continuano a verificarsi violazioni dei diritti umani e non si è notato alcun cambiamento significativo;

O.  considerando che le organizzazioni per i diritti umani hanno richiamato l'attenzione su nuovi metodi di molestie nei confronti dell'opposizione;

1.  rimane seriamente preoccupato per le carenze riscontrate dagli osservatori internazionali indipendenti durante le elezioni presidenziali del 2015 e le elezioni parlamentari del 2016; prende atto dei tentativi di compiere progressi, che restano insufficienti; osserva che l'opposizione avrà due rappresentanti nel neoeletto parlamento; ritiene che si tratti tuttavia di nomine politiche anziché di un equo risultato elettorale;

2.  invita le autorità bielorusse a riprendere senza indugio l'attività relativa ad una riforma elettorale completa nel quadro di un processo di democratizzazione più ampio e in collaborazione con i partner internazionali; sottolinea la necessità di introdurre le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR in tempo utile prima delle elezioni comunali del marzo 2018; sottolinea come ciò sia fondamentale per conseguire l'auspicato miglioramento delle relazioni UE-Bielorussia;

3.  ribadisce il suo appello alle autorità bielorusse affinché garantiscano in ogni circostanza il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e agli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani ratificati dalla Bielorussia;

4.  invita il governo bielorusso a riabilitare i prigionieri politici liberati e a ripristinare i loro diritti civili e politici;

5.  esprime preoccupazione per il fatto che, dal 2000, nessun nuovo partito politico sia stato registrato in Bielorussia; chiede un allentamento delle restrizioni in tale ambito e sottolinea la necessità di consentire un'attività politica senza impedimenti;

6.  si attende che le autorità cessino di vessare per ragioni politiche i mezzi di comunicazione indipendenti; sollecita a porre fine alla pratica dei procedimenti amministrativi e all'applicazione arbitraria dell'articolo 22, paragrafo 9, punto 2, del codice amministrativo nei confronti dei giornalisti indipendenti che lavorano per mezzi di comunicazione stranieri senza accreditamento, poiché ciò limita il diritto alla libertà di espressione e la diffusione delle informazioni;

7.  invita le autorità bielorusse ad abrogare l'articolo 193, paragrafo 1, del codice penale bielorusso, che vieta l'organizzazione di attività di associazioni pubbliche non registrate o la partecipazione alle stesse, in quanto tale disposizione è in contrasto con le norme internazionali in materia di libertà di associazione e costituisce una violazione da parte della Bielorussia dei suoi obblighi in quanto membro dell'OSCE e dell'ONU;

8.  esorta la Bielorussia, in quanto unico paese in Europa ad applicare la pena capitale, ad aderire alla moratoria generale sulla pena di morte come primo passo verso la sua abolizione definitiva; ricorda che la pena di morte costituisce un trattamento inumano e degradante, non ha alcun effetto deterrente provato e rende irreversibili gli errori giudiziari;

9.  invita le autorità bielorusse a riconoscere e a estendere la piena collaborazione al mandato del Relatore speciale dell'ONU per la situazione dei diritti umani in Bielorussia, avviando un dialogo concreto e costruttivo e facilitando una visita nel paese;

10.  invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a esaminare nuove modalità di supporto delle organizzazioni della società civile in Bielorussia; sottolinea, a tale proposito, la necessità di sostenere tutte le fonti di informazione indipendenti della società bielorussa, inclusi i mezzi di comunicazione che trasmettono in lingua bielorussa;

11.  prende atto dell'avvio, nel gennaio 2014, dei negoziati sulle misure di facilitazione del rilascio dei visti al fine di migliorare i contatti interpersonali e favorire l'emergere della società civile; sottolinea che la Commissione e il SEAE dovrebbero adottare le misure necessarie per accelerare i progressi in tal senso;

12.  appoggia la politica di "impegno critico" attuata dall'UE nei confronti delle autorità bielorusse e manifesta inoltre la propria disponibilità a contribuirvi attraverso la propria delegazione per le relazioni con la Bielorussia; invita la Commissione a monitorare da vicino le iniziative legislative in Bielorussia e a controllare la loro applicazione;

13.  ribadisce il proprio impegno a lavorare per il bene del popolo della Bielorussia, sostenendone le aspirazioni e iniziative a favore della democrazia e contribuendo a un futuro stabile, democratico e prospero per il paese;

14.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), al Servizio europeo per l'azione esterna, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, all'OSCE/ODHIR, al Consiglio d'Europa e alle autorità bielorusse.