PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle relazioni UE-Turchia
22.11.2016 - (2016/2993(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano a nome del gruppo S&D
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-1276/2016
Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 27 ottobre 2016 sulla situazione dei giornalisti in Turchia[1] e del 14 aprile 2016 sulla relazione 2015 sulla Turchia[2],
– visto il quadro negoziale dell'UE per la Turchia del 3 ottobre 2005,
– vista la relazione annuale sui progressi compiuti dalla Turchia per il 2016, pubblicata dalla Commissione il 9 novembre 2016 (SWD(2016)0366),
– viste le conclusioni del Consiglio sulla Turchia del 18 luglio 2016,
– visto il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)[3],
– visto il diritto alla libertà di espressione sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui la Turchia è parte;
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione europea e il Parlamento europeo hanno condannato con fermezza il fallito colpo di Stato militare in Turchia e hanno riconosciuto la competenza legittima delle autorità turche a perseguire i responsabili di questo tentativo e coloro che vi hanno preso parte;
B. considerando che la Turchia è un paese candidato all'adesione all'Unione europea; che le misure repressive messe in atto dal governo turco nell'ambito dello stato di emergenza sono sproporzionate e violano i diritti e le libertà fondamentali tutelati dalla Costituzione turca, i valori democratici su cui si fonda l'Unione europea come pure l'ICCPR; che dopo il colpo di Stato le autorità hanno arrestato 10 membri della Grande assemblea nazionale turca e circa 150 giornalisti, il numero più elevato al mondo; che sono stati arrestati 2 386 giudici e pubblici ministeri e altre 40 000 persone, e che oltre 31 000 di essi continuano a essere in stato d'arresto; che 129 000 dipendenti pubblici sono stati sospesi (66 000) o licenziati (63 000), e che contro la maggior parte di essi ad oggi non è stata formulata alcuna accusa;
C. considerando che il presidente Erdoğan e il governo turco hanno rilasciato ripetute dichiarazioni sulla reintroduzione della pena di morte; che il Consiglio, nelle sue conclusioni del 18 luglio 2016 sulla Turchia, ha ricordato che l'opposizione inequivocabile alla pena di morte è un elemento essenziale dell'acquis dell'Unione;
D. considerando che sono state sollevate serie preoccupazioni quanto alle condizioni di coloro che sono stati arrestati e incarcerati a seguito del colpo di Stato, contro i quali si presumono anche torture e maltrattamenti, al licenziamento massiccio di funzionari statali, che sono ancora in attesa di un processo equo, e alle forti restrizioni imposte alla libertà di espressione nonché alla stampa e ai media in Turchia, a seguito delle quali non è rimasto quasi alcun mezzo di comunicazione indipendente;
E. considerando che il paragrafo 5 del quadro dei negoziati di adesione con la Turchia stabilisce che la Commissione, in caso di violazione grave e persistente dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, raccomanderà di sospendere i negoziati e proporrà le condizioni per la loro eventuale ripresa; che la Turchia non soddisfa più in modo sufficiente i criteri di Copenaghen, dal momento che non rispetta i valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea; che in caso di interruzione temporanea dei negoziati gli attuali colloqui sarebbero sospesi, non si aprirebbero nuovi capitoli e non sarebbero avviate nuove iniziative in relazione all'adesione della Turchia all'UE;
1. condanna con fermezza le sproporzionate misure repressive in fase di attuazione in Turchia dopo il fallito colpo di Stato militare di luglio; invita la Commissione e gli Stati membri a procedere a una sospensione temporanea dei negoziati di adesione in corso, fino a quando il governo turco non ricomincerà a rispettare lo Stato di diritto e i diritti umani; prosegue tuttavia il proprio impegno per mantenere il legame della Turchia con l'UE ed è convinto che il posto di una Turchia democratica sia all'interno dell'Unione; ribadisce l'impegno dell'UE nei confronti di una cooperazione positiva e strategica con la Turchia;
2. si impegna a rivedere la propria posizione in merito alla temporanea sospensione dei negoziati di adesione dopo la revoca dello stato di emergenza in Turchia;
3. ribadisce che la reintroduzione della pena capitale da parte del governo turco porterebbe a una sospensione formale del processo di adesione;
4. sottolinea che i lavori legati alla liberalizzazione dei visti saranno avviati solamente quando la Turchia avrà opportunamente soddisfatto tutte le condizioni fissate nel programma di liberalizzazione dei visti;
5. chiede alla Commissione di prendere in esame le eventuali implicazioni della sospensione dei finanziamenti concessi alla Turchia nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), tenendo conto degli effetti di tale decisione sulla società civile nel paese; invita la Commissione a considerare anche i più recenti sviluppi in Turchia nell'ambito della relazione sulla revisione intermedia dell'IPA prevista per il 2017;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al governo e al parlamento della Turchia, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Servizio europeo per l'azione esterna.
- [1] Testi approvati, P8_TA(2016)0423.
- [2] Testi approvati, P8_TA(2016)0133.
- [3] GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11.