PROPOSTA DI RISOLUZIONE sugli accordi internazionali nel settore dell'aviazione
7.12.2016 - (2016/2961(RSP))
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento
Michael Cramer a nome della commissione per i trasporti e il turismo
B8-1337/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sugli accordi internazionali nel settore dell'aviazione
Il Parlamento europeo,
– viste le decisioni del Consiglio dell'8 marzo 2016 che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati su accordi in materia di sicurezza aerea con il Giappone e la Cina,
– viste le decisioni del Consiglio del 7 giugno 2016 che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati su accordi a livello di UE in materia di servizi aerei con l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), la Turchia, il Qatar e gli Emirati arabi uniti,
– vista la comunicazione della Commissione del 27 settembre 2012 dal titolo "La politica estera dell'UE in materia di aviazione – Affrontare le sfide future" (COM(2012)0556),
– vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2015 dal titolo "Una strategia per l'aviazione in Europa" (COM(2015)0598),
– vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sull'aviazione[1],
– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea[2] ("l'accordo quadro"), in particolare i punti da 23 a 29 e gli allegati 2 e 3,
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare le sentenze del 24 giugno 2014 nella causa relativa alle isole Maurizio (C-658/11) e del 14 giugno 2016 nella causa relativa alla Tanzania (C-263/14),
– visto l'accordo interistituzionale del 12 marzo 2014 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune[3],
– vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 15 aprile 2013 sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo,
– viste le modalità pratiche di informazione sui negoziati in materia di aviazione internazionale, ivi compreso l'accesso alle informazioni riservate, come convenuto tra il presidente della commissione per i trasporti e il turismo e il commissario per i trasporti tramite scambio di lettere del 19 gennaio 2016 e del 18 marzo 2016,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218,
– vista l'interrogazione alla Commissione sugli accordi di aviazione internazionale (O-000128/2016 – B8-1807/2016),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, nel quadro della strategia per l'aviazione in Europa, la Commissione ha proposto di avviare negoziati in materia di sicurezza dell'aviazione civile con il Giappone e la Cina e in materia di servizi aerei a livello di UE con la Cina, la Turchia, il Messico, sei Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, l'Armenia e l'ASEAN;
B. considerando che il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati su accordi di sicurezza aerea con il Giappone e la Cina e su accordi a livello di UE in materia di servizi aerei con l'ASEAN, la Turchia, il Qatar e gli Emirati arabi uniti;
C. considerando che è necessaria l'approvazione del Parlamento per la conclusione di accordi internazionali che riguardano settori soggetti alla procedura legislativa ordinaria;
D. considerando che, quando la Commissione conduce negoziati su accordi tra l'Unione e paesi terzi od organizzazioni internazionali, il Parlamento è "immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura"[4];
E. considerando che l'accordo quadro dovrebbe garantire che i poteri e le prerogative delle istituzioni siano esercitati nel modo più efficace e trasparente possibile;
F. considerando che nell'accordo quadro in oggetto la Commissione si è impegnata a rispettare il principio della parità di trattamento del Parlamento e del Consiglio nelle questioni legislative e di bilancio, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle riunioni e la trasmissione di contributi o altre informazioni;
1. sottolinea che, per poter decidere se concedere o meno l'approvazione al termine dei negoziati, il Parlamento deve seguire il processo fin dall'inizio; ritiene che sia anche nell'interesse delle altre istituzioni individuare e affrontare precocemente qualsiasi questione di sufficiente importanza da mettere in dubbio la disponibilità del Parlamento a concedere l'approvazione;
2. ricorda che, secondo l'accordo quadro, il Parlamento dovrebbe in particolare ricevere fin dall'inizio, regolarmente e, se necessario, in via riservata, ogni dettaglio della procedura in corso in tutte le fasi dei negoziati;
3. si attende che la Commissione fornisca informazioni alla propria commissione competente circa l'intenzione di proporre negoziati finalizzati a concludere e modificare accordi aerei internazionali; si attende che la Commissione concluda accordi con il Consiglio e con i partner negoziali al fine di fornire ai deputati al Parlamento europeo l'accesso a tutta la documentazione pertinente, compresi le direttive di negoziato e i testi consolidati, parallelamente e su un piano di parità con il Consiglio;
4. ricorda che, conformemente all'articolo 24 dell'accordo quadro, le informazioni in oggetto devono essergli fornite in modo tale da consentirgli di esprimere eventualmente il proprio parere; esorta la Commissione a comunicare al Parlamento in che misura ha tenuto conto dei suoi pareri;
5. ricorda che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10 TFUE, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi della procedura;
6. riconosce che, nel ricevere informazioni sensibili in merito a negoziati in corso, il Parlamento ha l'obbligo di garantirne la riservatezza;
7. rileva che l'articolo 108, paragrafo 4, del proprio regolamento gli consente, "sulla base della relazione della commissione competente [...], [di] adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione" dell'accordo internazionale in esame;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] Testi approvati, P8_TA(2015)0394.
- [2] GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
- [3] GU C 95 dell'1.4.2014, pag. 1.
- [4] Articolo 218, paragrafo 10 TFUE.