PROPOSTA DI RISOLUZIONE sugli accordi internazionali nel settore dell'aviazione
7.12.2016 - (2016/2961(RSP))
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento
Daniela Aiuto, Rolandas Paksas, Rosa D'Amato, Peter Lundgren a nome del gruppo EFDD
B8-1338/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sugli accordi internazionali nel settore dell'aviazione
Il Parlamento europeo,
– viste le decisioni del Consiglio dell'8 marzo 2016 che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati su accordi in materia di sicurezza aerea con il Giappone e la Cina,
– viste le decisioni del Consiglio del 7 giugno 2016 che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati su accordi in materia di servizi aerei a livello dell'UE con l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), la Turchia, il Qatar e gli Emirati arabi uniti,
– vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2015 dal titolo "Una strategia per l'aviazione in Europa" (COM(2015)0598),
– vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sull'aviazione[1],
– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea [2]("l'accordo quadro"), in particolare i punti da 23 a 29 e gli allegati 2 e 3,
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare le sentenze del 24 giugno 2014 nella causa relativa alle isole Maurizio (C-658/11), e del 14 giugno 2016 nella causa relativa alla Tanzania (C-263/14),
– visto l'accordo interistituzionale del 12 marzo 2014 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune[3],
– vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 15 aprile 2013 sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo,
– viste le modalità pratiche di informazione sui negoziati in materia di aviazione internazionale, ivi compreso l'accesso alle informazioni riservate, come convenuto tra il presidente della sua commissione per i trasporti e il turismo e il commissario per i trasporti tramite scambio di lettere del 19 gennaio 2016 e del 18 marzo 2016,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218,
– vista l'interrogazione alla Commissione sugli accordi di aviazione internazionale (O-000128/2016 – B8-1807/2016),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, nel quadro della strategia per l'aviazione in Europa, la Commissione ha proposto di avviare negoziati in materia di sicurezza dell'aviazione civile con il Giappone e la Cina e in materia di servizi aerei a livello di UE con la Cina, la Turchia, il Messico, sei Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, l'Armenia e l'ASEAN;
B. considerando che il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati su accordi di sicurezza aerea con il Giappone e la Cina e su accordi a livello di UE in materia di servizi aerei con l'ASEAN, la Turchia, il Qatar e gli Emirati arabi uniti;
C. considerando che è necessaria l'approvazione del Parlamento per la conclusione di accordi internazionali che riguardano settori soggetti alla procedura legislativa ordinaria;
D. considerando che, quando la Commissione conduce negoziati su accordi tra l'Unione e paesi terzi od organizzazioni internazionali, il Parlamento è "immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura"[4];
E. considerando che l'accordo quadro dovrebbe garantire che i poteri e le prerogative delle istituzioni siano esercitati nel modo più efficace e trasparente possibile;
F. considerando che nell'accordo quadro in oggetto la Commissione si è impegnata a rispettare il principio della parità di trattamento del Parlamento e del Consiglio nelle questioni legislative e di bilancio, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle riunioni e la trasmissione di contributi o altre informazioni;
Accordi nel settore dell'aviazione
1. ritiene che accordi a livello di UE in materia di servizi aerei con i paesi vicini o con importanti partner globali possano incidere in maniera sostanziale sui passeggeri, sugli operatori del trasporto merci e sulle compagnie aeree, e ciò tramite sia l'accesso al mercato che la convergenza normativa per la promozione di una concorrenza leale, anche in termini di sovvenzioni statali e di norme sociali e ambientali;
2. invita la Commissione a garantire condizioni di parità per le compagnie aeree e gli aeroporti europei, nonché la reciprocità, e a inserire un'efficace clausola di concorrenza leale negli accordi in materia di aviazione; ribadisce che, ai fini dell'efficienza pratica di tali accordi in materia di aviazione, occorre prevedere una clausola di salvaguardia che contenga la definizione di infrazione e le conseguenze giuridiche della stessa;
3. ricorda che le norme di sicurezza aerea rivestono un'importanza fondamentale per i passeggeri, l'equipaggio e il settore dell'aviazione in generale ed è pertanto favorevole alla conclusione di accordi di sicurezza aerea con paesi che dispongono di un'importante industria aeronautica, in considerazione dei risparmi e della coerenza degli standard rigorosi ottenibili riducendo al minimo la duplicazione di valutazioni, test e controlli;
4. rileva che il Consiglio non ha a tutt'oggi conferito un mandato alla Commissione per negoziare accordi a livello di UE in materia di servizi aerei con la Repubblica popolare di Cina, il Messico, l'Armenia, il Bahrein, il Kuwait, l'Oman, il Qatar e l'Arabia Saudita; ritiene che tale situazione sia dannosa per gli interessi degli Stati, vista in particolare la rapida crescita di tali economie;
5. sottolinea che, nel valutare gli accordi nel settore aereo presentatigli per approvazione, il Parlamento si adopererà per applicare una serie di norme coerenti; osserva, in particolare, che in sede di tale valutazione, il Parlamento presterà estrema attenzione nel verificare in che misura le restrizioni all'accesso al mercato e alle opportunità d'investimento sono allentate in modo equilibrato, sono forniti incentivi per conservare e migliorare le norme sociali e ambientali, sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati e la vita privata, è compreso il riconoscimento reciproco delle norme di sicurezza ed è garantito un livello elevato di diritti dei passeggeri;
6. richiama l'attenzione sulla crescente importanza del contributo del settore dell'aviazione al riscaldamento globale e ritiene che gli accordi dovrebbero comportare l'impegno a collaborare, nel quadro dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile, per ridurre le emissioni degli aeromobili, come anche l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tecnica nei settori della climatologia (CO2 e altre emissioni nell'atmosfera rilevanti per il clima), della ricerca e dello sviluppo tecnologico e del consumo di carburante;
7. rileva che, nel caso di accordi di sicurezza, i criteri in base a cui il Parlamento valuta gli accordi trasmessigli per approvazione includono: il pieno e reciproco riconoscimento delle prassi e procedure di certificazione, lo scambio di dati sulla sicurezza, ispezioni comuni, una maggiore cooperazione normativa e consultazioni a livello tecnico intese a risolvere i problemi prima di attivare il meccanismo di composizione delle controversie;
Procedura
8. sottolinea che, per poter decidere se concedere o meno l'approvazione al termine dei negoziati, il Parlamento deve seguire il processo fin dall'inizio; ritiene che sia anche nell'interesse delle altre istituzioni individuare e affrontare precocemente qualsiasi questione di sufficiente importanza da mettere in dubbio la disponibilità del Parlamento a concedere l'approvazione;
9. ricorda che, secondo l'accordo quadro del 2010, il Parlamento dovrebbe in particolare ricevere fin dall'inizio, regolarmente e, se necessario, in via riservata, ogni dettaglio della procedura in corso in tutte le fasi dei negoziati;
10. si attende che la Commissione fornisca informazioni alla propria commissione competente circa l'intenzione di proporre negoziati finalizzati a concludere e modificare accordi aerei internazionali, i progetti di direttive e dei testi negoziali e il documento da siglare, nonché altri documenti e informazioni pertinenti;
11. ricorda che, conformemente all'articolo 24 dell'accordo quadro, le informazioni in oggetto devono essergli fornite in modo tale da consentirgli di esprimere eventualmente il proprio parere; esorta la Commissione a comunicare al Parlamento in che misura ha tenuto conto dei suoi pareri;
12. ricorda che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10 TFUE, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi della procedura;
13. riconosce che, nel ricevere informazioni sensibili in merito a negoziati in corso, il Parlamento ha l'obbligo di garantirne la riservatezza;
14. rileva che l'articolo 108, paragrafo 4, del proprio regolamento gli consente, "sulla base della relazione della commissione competente […], di adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione" dell'accordo internazionale in esame;
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15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] Testi approvati, P8_TA(2015)0394.
- [2] GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
- [3] GU C 95 dell'1.4.2014, pag. 1.
- [4] Articolo 218, paragrafo 10 TFUE.