Proposta di risoluzione - B8-0147/2017Proposta di risoluzione
B8-0147/2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul regolamento delegato (UE) n. .../... della Commissione del 1° dicembre 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (C(2016)04362)

8.2.2017 - (2016/3017(DEA))

presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 4, del regolamento

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a nome del gruppo GUE/NGL

Procedura : 2016/3017(DEA)
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B8-0147/2017

Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato (UE) n. .../... della Commissione del 1° dicembre 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (C(2016)04362)

(2016/3017(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 1° dicembre 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (C(2016)4362),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, in particolare l'articolo 57, paragrafi 3 e 12[1],

–  visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione[2],

–  visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) del 28 settembre 2015,

–  vista la lettera del 27 novembre 2015 inviata dal suo relatore e dal presidente della commissione per i problemi economici e monetari al commissario Hill,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la deregolamentazione dei mercati finanziari precedente alla crisi finanziaria del 2007/2008 ha contribuito considerevolmente alla speculazione su tutti i tipi di strumenti finanziari, compresi gli strumenti derivati su merci;

B.  considerando che esiste un chiaro nesso tra la finanziarizzazione dei mercati delle merci e i prezzi di queste ultime, in particolare per i prodotti alimentari; che le attività degli attori finanziari tendono a far discostare i prezzi delle merci dai livelli giustificati dai fondamentali di mercato, con conseguenze negative sia sui produttori che sui consumatori, in particolare i più poveri;

C.  considerando che la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (MiFID II) introduce un nuovo regime armonizzato di limiti di posizioni per i contratti derivati relativi alle merci allo scopo di arrestare la speculazione eccessiva con derivati su merci;

D.  considerando che l'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE prevede che gli Stati membri si assicurino che le autorità competenti stabiliscano e applichino limiti di posizione sull'entità di una posizione netta che può essere detenuta da una persona in qualsiasi momento in derivati su merci, negoziati in sedi di negoziazione e contratti negoziati fuori listino (OTC) economicamente equivalenti, allo scopo di prevenire gli abusi di mercato e di favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento, anche prevenendo posizioni che producono distorsioni di mercato;

E.  considerando che l'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE conferisce all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, e delega alla Commissione il potere di adottare tali norme tecniche, per determinare la metodologia di calcolo che le autorità competenti devono applicare in sede di definizione dei limiti di posizione mensile a termine e altri limiti mensili di posizione per derivati su merci regolati fisicamente e a pronti, sulla base delle caratteristiche del relativo prodotto derivato;

F.  considerando che l'ESMA ha presentato le pertinenti norme tecniche di regolamentazione il 28 settembre 2015 (RTS 21);

G.  considerando che l'obiettivo delle norme tecniche di regolamentazione in questione è dotare le autorità nazionali competenti della metodologia di calcolo dei limiti di posizione allo scopo di istituire un regime armonizzato di limiti di posizioni per i derivati negoziati in sedi di negoziazione e contratti negoziati fuori listino (OTC);

H.  considerando che la squadra negoziale del Parlamento europeo sulla MiFID II ha espresso profonde preoccupazioni riguardo alla proposta dell'ESMA, sia per iscritto che in pubblico in sede di commissione per i problemi economici e monetari (commissione ECON);

I.  considerando che, in risposta ad alcune di tali critiche, il 1° dicembre 2016 la Commissione ha adottato il progetto di norme tecniche di regolamentazione, proposto dall'ESMA il 28 settembre 2015, apportandovi delle modifiche;

J.  considerando che l'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio incarica l'ESMA di tenere conto in fase di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione della volatilità dei mercati pertinenti, compresi i derivati sostitutivi e i mercati delle merci sottostanti;

K.  considerando che in virtù delle norme tecniche adottate dalla Commissione le autorità competenti non sono ancora soggette all'obbligo di tenere conto della volatilità per ridurre i limiti, ma devono farvi ricorso soltanto dopo aver constatato una situazione di "volatilità eccessiva"; che manca una definizione chiara di "volatilità eccessiva";

L.  considerando che il limite di posizione della base di riferimento è stato ridotto dalla Commissione rispetto alla precedente proposta dell'ESMA, ma soltanto per un numero molto limitato di contratti connessi ai prodotti alimentari e solo per l'ultimo mese (a termine);

M.  considerando che l'autorità nazionale competente può ancora, a sua discrezione, modulare i valori della base di riferimento all'interno dell'intervallo tra il 2,5% e il 30%; che non sono previste disposizioni per la fase degli "altri limiti mensili" nei contratti derivati;

N.  considerando che i limiti di posizione per i mesi non a termine si basano ancora sulle posizioni aperte anziché sull'offerta consegnabile, come chiesto dal Parlamento europeo per garantire un più stretto allineamento tra i prezzi di mercato e le merci economiche sottostanti;

O.  considerando che, per i contratti alimentari più sensibili e altamente liquidi, una base di riferimento del 20% non adempie all'obiettivo stabilito nella direttiva 2014/54/UE di prevenire gli abusi di mercato e favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento;

P.  considerando che i punti precedenti implicano che le autorità competenti conservano un significativo potere discrezionale, il che potrebbe compromettere l'intero regime di limiti di posizioni stabilito al livello 1 di MiFID II;

1.  solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.  chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle summenzionate preoccupazioni e, in particolare, che includa le seguenti raccomandazioni:

  (a) ridurre il limite di posizione "della base di riferimento" per i contratti alimentari più sensibili e altamente liquidi a un massimo del 15%;

(b) ampliare l'ambito dei contratti coperti da limiti ridotti includendovi almeno tutte le merci aventi effetti indiretti sui prezzi dei prodotti alimentari per il consumo umano;

  (c) ridefinire la volatilità in modo tale che renderla un parametro obbligatorio nella metodologia per definire i limiti di posizione;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.