Proposta di risoluzione - B8-0179/2017Proposta di risoluzione
B8-0179/2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno

8.3.2017 - (2016/3042(RSP))

presentata a norma dell'articolo 216, paragrafo 2, del regolamento

Cecilia Wikström a nome della commissione per le petizioni

Procedura : 2016/3042(RSP)
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B8-0179/2017

Risoluzione del Parlamento europeo sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno

(2016/3042(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti i titoli IV e V e gli articoli 4, paragrafo 2, lettera a), 20, 21, 26, 45-48 e 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 5, paragrafo 2, 30, 31 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[1],

–  visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[2],

–  visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione[3],

–  visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013[4],

–  vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[5],

–  vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE[6],

–  vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[7],

–  vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera[8],

–  vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")[9],

–  vista la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori[10],

–  vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")[11],

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2009)0313),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2013 dal titolo "Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza" (COM(2013)0837),

–  vista la relazione sulla cittadinanza del 24 gennaio 2017, dal titolo "Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico" (COM(2017)0030),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea[12],

–  vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi[13],

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'UE[14],

–  visto l'articolo 216, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto numerose petizioni che sollevano preoccupazioni in merito ai vari ostacoli incontrati dai cittadini dell'UE nell'esercizio della loro libertà di circolazione;

B.  considerando che il mancato riconoscimento da parte di alcuni Stati membri del matrimonio o dell'unione civile LGBTI può costituire un ostacolo alla libertà di circolazione nell'Unione di queste persone e dei loro partner, impedendo loro di accedere ad alcune delle prestazioni sociali o dei servizi pubblici in tali paesi;

C.  considerando che, durante la riunione della commissione per le petizioni dell'11 ottobre 2016, si è tenuta un'audizione sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'Unione di circolare e lavorare nel mercato interno, quali presentati dai firmatari;

D.  considerando che la libertà di circolazione costituisce un diritto fondamentale dei cittadini dell'UE ed è essenziale per la coesione economica e sociale all'interno dell'Unione, con l'obiettivo di garantire la piena occupazione e il progresso sociale;

E.  considerando che, come evocato da vari firmatari, la libertà di circolazione dei lavoratori è stata violata da diversi Stati membri; che i cittadini mobili dell'UE talvolta evitano di rivolgersi ai servizi sanitari per timore di essere espulsi, il che ne limita di fatto il diritto fondamentale di accedere all'assistenza sanitaria;

F.  considerando che la crisi economica e le misure per combatterla hanno aumentato le disparità socioeconomiche e il volume delle migrazioni economiche all'interno dell'UE; che ciò dovrebbe essere tenuto in debita considerazione e che dovrebbero essere stabilite misure di coordinamento specifiche sia dallo Stato membro d'origine e da quello ospitante che dalle istituzioni UE interessate;

G.  considerando che la mobilità dei lavoratori nell'UE può rappresentare una sfida per i mercati del lavoro nazionali, il che richiede soluzioni mirate, ma può anche contribuire a una loro maggiore equità, a condizione che i diritti fondamentali dei lavoratori siano pienamente tutelati;

H.  considerando che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE condividono la responsabilità di far funzionare i principi della libera circolazione a vantaggio dei cittadini, della crescita, dello sviluppo economico e sociale e dell'occupazione nonché di garantire un recepimento e un'applicazione più efficaci del relativo quadro giuridico dell'UE;

I.  considerando che, in taluni casi, la sicurezza sociale dei lavoratori mobili dell'UE e delle loro famiglie è caratterizzata da disuguaglianze e imprevisti;

J.  considerando che i diritti di sicurezza sociale dovrebbero essere goduti, senza discriminazioni nei confronti dei lavoratori permanenti, stagionali o frontalieri, da chi esercita la propria attività finalizzata alla prestazione di servizi;

K.  considerando che l'utilizzo di cambiali nei rapporti di lavoro può determinare una situazione ingiusta e discriminatoria per i lavoratori e impedire loro di godere del loro diritto alla libera circolazione nel mercato interno;

L.  considerando che i firmatari esprimono preoccupazione riguardo alla mancanza di connettività a banda larga, specialmente nelle zone remote, rurali e montane, e per la mancata corrispondenza tra la velocità di banda larga pubblicizzata e quella effettiva che incide sul livello di tutela dei consumatori nel mercato interno e crea ostacoli all'accesso all'informazione e ai servizi;

1.  invita gli Stati membri, in osservanza del principio di sussidiarietà, ad eliminare eventuali pratiche discriminatorie e ostacoli inutili dalle proprie normative applicabili ai cittadini dell'UE e ai loro familiari, compresi i familiari che non sono cittadini dell'UE, affinché beneficino del diritto di ingresso e di soggiorno nei loro territori nonché dei loro diritti sociali, rendendo al contempo la loro amministrazione più efficiente al fine di agevolare la mobilità del lavoro nell'UE;

2.  esprime la sua più viva preoccupazione per la prassi che applicano alcuni Stati membri, in violazione della libera circolazione dei lavoratori, espellendo cittadini europei che vi hanno lavorato, poco dopo la scadenza del loro contratto di lavoro;

3.  invita la Commissione a chiarire, aggiornare e ampliare i propri orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE al fine di integrare in particolare le recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) (cause C-456/12[15] e 457/12[16]); raccomanda l'utilizzo dei piani di attuazione per il recepimento (TIPS) al fine di garantire una completa e corretta applicazione;

4.  sottolinea il principio della pari retribuzione per uguale lavoro e si rammarica del fatto che alcuni Stati membri dell'UE neghino la protezione sociale ai lavoratori che non sono cittadini UE; esorta gli Stati membri a rispettare l'attuale legislazione dell'UE e i principi fondamentali del diritto del lavoro al fine di tutelare tutti i lavoratori dell'UE; chiede una migliore definizione delle condizioni esistenti per consentire ai cittadini dell'UE e ai familiari cittadini di paesi terzi di beneficiare dei loro diritti sociali;

5.  accoglie con favore la creazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) che aiuta gli enti previdenziali a livello UE a scambiarsi informazioni in modo più rapido e più sicuro; chiede agli Stati membri di migliorare la loro capacità tecnologica per adeguarsi al nuovo tipo di scambio di informazioni; chiede che siano valutate le possibilità di favorire i contratti collettivi transnazionali e la creazione di piattaforme europee che promuovano le buone pratiche;

6.  invita gli Stati membri a istituire un unico sito web ufficiale a livello nazionale, come previsto dalla direttiva 2014/67/UE; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare le proprie attività di orientamento e consulenza onde rafforzare ulteriormente la libertà dei cittadini di circolare, lavorare e studiare in altri Stati membri e a sensibilizzare l'opinione pubblica; invita la Commissione a migliorare l'efficacia degli strumenti creati per fornire informazioni sui posti di lavoro e sulle opportunità di apprendimento in tutta l'UE, quali EURES e PLOTEUS, e a sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica al riguardo; prende atto del nuovo regolamento EURES (regolamento (UE) n. 2016/589), volto a fare di EURES uno strumento efficace per l’occupazione attraverso un'equa mobilità del lavoro intra-UE; sottolinea che un miglioramento dell'assistenza e della cooperazione consolare contribuisce a sensibilizzare in merito allo status personale e alla protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori o degli studenti mobili facilitandone l'armoniosa integrazione nello Stato membro ospitante;

7.  invita gli Stati membri a fornire orientamenti chiari e una formazione adeguata ai funzionari pubblici e agli impiegati amministrativi coinvolti nell'attuazione dei diritti sociali dei cittadini comunitari e dei cittadini, dei lavoratori e dei loro familiari che non sono cittadini UE e soggiornano legalmente nell'UE;

8.  chiede il miglioramento del servizio SOLVIT, ad esempio con la creazione di un servizio di assistenza telefonica, e il rafforzamento di ogni altra autorità competente, alla quale i cittadini dell'UE possono inviare i loro interrogativi specifici in materia di mercato interno, per consentire loro e ai loro familiari di ricevere tempestivamente informazioni e sostegno quando si trovano di fronte a ostacoli all'esercizio del diritto alla libera circolazione;

9.  chiede miglioramenti in materia di raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul numero di cittadini che usano la portabilità dei loro diritti sociali da uno Stato membro all'altro al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento tra gli Stati membri e rafforzare i diritti dei cittadini dell'UE con soluzioni strategiche per conseguire livelli più elevati di protezione sociale;

10.  chiede una migliore armonizzazione dell'interpretazione della nozione di "residenza abituale";

11.  deplora che il mancato cumulo dei diritti di sicurezza sociale crei ostacoli per i residenti UE e invita gli Stati membri ad attuare pienamente ed efficacemente il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, al fine di garantire la portabilità delle prestazioni di sicurezza sociale (ad esempio pensioni pubbliche, assicurazione malattia, indennità di disoccupazione e assegni familiari) e quindi di ridurre gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori nell'UE; chiede risolute misure efficaci verso un sistema coordinato di cumulo dei contributi e delle prestazioni sociali per ogni persona a livello UE, come ad esempio una carta di sicurezza sociale volta a facilitare la tracciabilità dei contributi e dei diritti di sicurezza sociale[17];

12.  invita gli Stati membri a dare urgente attuazione alla tessera europea della disabilità che agevolerebbe gli spostamenti e la circolazione delle persone con disabilità da uno Stato membro all'altro;

13.  deplora l'esclusione dei cittadini dell'UE dal sistema sanitario pubblico nazionale di un altro Stato membro, in quanto diritto definito nella direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e nella pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea[18];

14.  chiede un migliore coordinamento del quadro fiscale dell'UE al fine di eliminare la doppia imposizione, tra le altre questioni, come la prevenzione del dumping fiscale;

15.  prende atto del crescente numero di questioni transfrontaliere in materia di custodia dei figli dovuto alla libera circolazione delle persone; chiede una maggiore cooperazione consolare e giudiziaria sulle cause in materia di custodia dei figli tra gli Stati membri; accoglie con favore l'attuale revisione del regolamento Bruxelles II bis;

16.  condanna la pratica dell'utilizzo di cambiali in bianco nei rapporti di lavoro che consente ai datori di lavoro di chiedere più facilmente i danni potenziali e di evitare lunghe controversie nei tribunali del lavoro con l'inversione dell'onere della prova per quanto riguarda la colpa e l'ammontare del danno; sottolinea che tali cambiali in bianco impediscono ai cittadini di godere del loro diritto alla libera circolazione nel mercato interno; invita gli Stati membri ad adottare una legislazione che vieti l'utilizzo di cambiali in bianco nei rapporti di lavoro in tutta l'UE; sollecita la Commissione a elaborare una raccomandazione agli Stati membri sulla necessità di vietare rigorosamente l'utilizzo di cambiali in bianco nei rapporti di lavoro;

17.  è preoccupato per le difficoltà incontrate dai firmatari ad ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali in Europa; chiede un'ulteriore standardizzazione dei titoli accademici e dei diplomi di formazione continua da parte degli Stati membri, un uso sistematico del sistema di informazione del mercato interno (IMI), onde garantire una migliore cooperazione amministrativa e procedure più semplici e più rapide per il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei requisiti relativi allo sviluppo professionale continuo di cui necessitano i professionisti qualificati che intendono lavorare in un altro Stato membro, evitando qualsiasi tipo di discriminazione, in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, nel rispetto comunque delle esigenze del paese ospitante, in piena conformità con la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

18.  è convinto che la mobilità dovrebbe essere coordinata in un ampio processo di regolamentazione volto a garantire posti di lavoro di qualità e stabili con diritti sociali effettivi, affrontando efficacemente tutte le forme di discriminazione e di precarietà;

19.  ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano risolvere con successo la mancanza di opportunità occupazionali e di adeguata protezione sociale nelle regioni d'origine dei lavoratori, al fine di garantire che la mobilità sia volontaria;

20.  invita la Commissione a garantire l'efficacia del controllo e dell'attuazione del regolamento sul mercato unico delle telecomunicazioni che comprenda norme per informare i clienti in merito alla velocità di banda larga minima, normalmente disponibile, massima e pubblicizzata; sostiene le pertinenti campagne di sensibilizzazione che mirano a eliminare la pubblicità ingannevole;

21.  invita gli Stati membri ad applicare pienamente la direttiva 2011/24/UE sull'applicazione dei diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera e a garantire un efficace e tempestivo rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compreso il rimborso dei medicinali che potrebbe costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione.

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.