Proposta di risoluzione - B8-0293/2017Proposta di risoluzione
B8-0293/2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

9.5.2017 - (D050182 – 2017/2675(RSP))

presentata a norma dell'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del regolamento
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Procedura : 2017/2675(RSP)
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B8-0293/2017
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B8-0293/2017

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(D050182 – 2017/2675(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D050182),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 2,

–  visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 27 marzo 2017 senza esprimere parere,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[2],

–  visti il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 21 settembre 2016 e pubblicato il 21 ottobre 2016[3];

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  viste le sue precedenti risoluzioni contrarie all'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati[4],

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il 25 marzo 2011, Bayer ha presentato, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di immissione in commercio relativa ad alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone GHB119 all'autorità competente dei Paesi Bassi; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di cotone geneticamente modificato GHB119 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale cotone e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione;

B.  considerando che il 21 settembre 2016, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il venerdì 21 ottobre 2016[5];

C.   considerando che l’identificativo unico BCS-GHØØ5-8 assegnato al cotone GHB119, come descritto nella domanda, esprime la proteina PAT che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato ammonio e la proteina Cry2Ae che conferisce resistenza a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri; considerando che l’autorizzazione di importazioni di questo cotone nell’Unione comporterà indubitabilmente un aumento della sua coltivazione in altre parti del mondo, con un corrispondente aumento nell’uso di erbicidi a base di glufosinato ammonio;

D.  considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009[6]; che l'approvazione del glufosinato scade il 31 luglio 2018;

E.  considerando che studi indipendenti sollevano preoccupazioni in merito a rilevanti lacune in materia di valutazione comparativa, ad esempio il fatto che, sebbene siano state rilevate differenze statisticamente significative nella composizione di molti composti, non sia stata ritenuta necessaria un'ulteriore ricerca; preoccupazioni circa gravi lacune per quanto riguarda la valutazione tossicologica, ad esempio il fatto che sia stato considerato un solo modo di azione delle tossine Bt, che non siano state effettuate indagini sugli effetti combinatori e che non sia stata effettuata alcuna valutazione dei residui di pesticidi; e preoccupazioni circa una valutazione inconclusiva del possibile impatto sul sistema immunitario[7];

F.  considerando che durante il periodo di consultazione di tre mesi gli Stati membri hanno presentato varie osservazioni critiche, che si riferiscono, tra l'altro: a dati mancanti per quanto riguarda l'identificazione e la quantificazione dei residui di erbicidi e di metaboliti nelle piante GM e nei semi utilizzati per alimenti/mangimi, le lacune nella valutazione del rischio ambientale e del piano di monitoraggio ambientale, che riguardano, tra l'altro, opinioni diverse in merito alla segnalazione di parenti selvatici in Europa, o a dati mancanti per quanto riguarda la potenza germinativa del seme importato, nonché il fatto che non siano stati presi in considerazione effetti indesiderati; considerando che alcuni di questi commenti hanno ulteriormente criticato la banca dati molto scarsa in generale e, più in particolare, il fatto che si sia tenuto conto solo di un numero limitato di studi e che, ad esempio, non siano stati effettuati un adeguato test di tossicità con materiali vegetali provenienti dal cotone GHB119, né studi appropriati sull'effetto del cotone GM sulla salute umana e animale e che lo studio nutrizionale presentato non sia stato considerato ricevibile[8];

G.  considerando che, nonostante tutte le riserve precedentemente esposte, l’ESFA non ha ritenuto necessario alcun monitoraggio post-commercializzazione degli alimenti/dei mangimi ottenuti dal cotone GHB119;

H.  considerando che il 27 marzo 2017 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 non ha espresso un parere; che 15 Stati membri hanno votato a sfavore, mentre solo 11 Stati membri, che rappresentano appena il 38,69 % della popolazione dell'Unione ha votato a favore e 2 si sono astenuti;

I.  considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; considerando che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione Juncker in quanto non democratica[9];

J.  considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 e ha chiesto alla Commissione di ritirarla e di proporne una nuova;

K.  considerando che il considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, sancisce chiaramente che: "Nell'esaminare l'adozione di altri progetti di atti di esecuzione relativi a settori particolarmente sensibili, in particolare la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente, la Commissione, onde trovare una soluzione equilibrata, dovrà, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione"[10];

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  ritiene che la decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002[11], nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.  invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati finché la procedura di autorizzazione on sarà rivista in modo tale da affrontare le carenze dell’attuale procedura che si è rivelata inadeguata;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.