PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla lotta contro l'antisemitismo
29.5.2017 - (2017/2692(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Malin Björk a nome del gruppo GUE/NGL
Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken, Eva Joly a nome del gruppo Verts/ALE
Il Parlamento europeo,
– visto il preambolo al trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo comma, i commi dal quarto al settimo, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 6,
– visto l'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000,
– vista la decisione quadro del Consiglio 2008/913/GAI, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale[1],
– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI[2],
– vista la risoluzione 2106 (2016), del 20 aprile 2016, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dal titolo "Rinnovato impegno nella lotta contro l'antisemitismo in Europa",
– viste le conclusioni del primo colloquio annuale della Commissione sui diritti fondamentali, tenutosi a Bruxelles l-2 ottobre 2015, intitolato "Tolleranza e rispetto: prevenire e contrastare l'odio antisemitico e anti-islamico in Europa",
– vista la nomina, nel dicembre 2015, di un Coordinatore della Commissione per la lotta contro l'antisemitismo,
– vista la creazione, nel giugno 2016, del gruppo ad alto livello dell'UE sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza,
– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015[3],
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio[4],
– visto il sondaggio svolto dall'agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) su "Antisemitismo – Quadro d'insieme dei dati disponibili nell'Unione europea 2004-2014",
– visti i violenti e terroristici attacchi mirati nei confronti di cittadini ebrei commessi negli ultimi anni in numerosi Stati membri,
– vista la responsabilità primaria dei governi di garantire la sicurezza e la protezione di tutti i loro cittadini e, quindi, la loro responsabilità primaria di controllare e prevenire la violenza, inclusa la violenza antisemitica, e di perseguirne i responsabili,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che le recenti relazioni della FRA mostrano un aumento della paure dell'insicurezza tra le comunità ebraiche e le comunità di migranti, di musulmani e di Rom nell'UE; che la promozione di una società aperta, pluralista e inclusiva, basata sui diritti fondamentali, è essenziale a questo proposito;
B. considerando che il numero di episodi di antisemitismo negli Stati membri dell'UE è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni, come riferito dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e dalla FRA, come anche da altri organismi;
C. considerando che risulta che la messa in atto di misure di sicurezza mirate contribuisce a prevenire e ridurre il numero di attacchi antisemitici violenti;
D. considerando che la lotta contro l'antisemitismo è una responsabilità della società nel suo insieme;
1. sottolinea che i discorsi improntati all'odio e ogni forma di violenza nei confronti dei cittadini europei ebrei è incompatibile con i valori dell'Unione europea;
2. condanna tutti i reati generati dall'odio e tutti gli episodi d'incitamento all'odio motivati dal razzismo, dalla xenofobia o dall'intolleranza religiosa, o da pregiudizi nei confronti di una persona a causa della sua appartenenza a una minoranza;
3. invita gli Stati membri e le istituzioni e agenzie dell'UE a sostenere gli organi giudiziari e le autorità incaricate dell'applicazione della legge nei loro sforzi volti a identificare e perseguire gli attacchi antisemitici in modo più efficiente ed efficace;
4. invita gli Stati membri a prendere tutte le iniziative necessarie a contribuire attivamente ad assicurare la sicurezza dei loro cittadini ebrei e dei locali destinati al culto, all'istruzione e alle attività culturali ebraici, in stretta consultazione e nel dialogo con le comunità, le associazioni e le ONG ebraiche e con le ONG attive nella lotta contro la discriminazione;
5. accoglie positivamente la designazione del Coordinatore della Commissione per la lotta contro l'antisemitismo ed esorta la Commissione a fornire tutti gli strumenti e il sostegno necessari a rendere tale funzione il più efficace possibile;
6. invita gli Stati membri a designare coordinatori nazionali per la lotta contro l'antisemitismo;
7. incoraggia i membri dei parlamenti nazionali e regionali e i dirigenti politici a condannare sistematicamente e pubblicamente le dichiarazioni antisemitiche e a contrastarle con discorsi alternativi nonché a creare gruppi parlamentari multipartitici al fine di rafforzare la lotta in tutto lo spettro politico;
8. sottolinea il ruolo importante delle organizzazioni della società civile e dell'istruzione nel prevenire e contrastare tutte le forme di odio e di intolleranza e chiede un loro sostegno finanziario rafforzato;
9. invita gli Stati membri a incoraggiare i mezzi di comunicazione a promuovere il rispetto per tutte le fedi e l'apprezzamento della diversità e ad affrontare ogni tipo di antisemitismo e di pregiudizio;
10. invita gli Stati membri nei quali l'evocazione di motivazioni basate sulla razza, l'origine nazionale o etnica o la religione e il credo non costituisca ancora un'aggravante nei reati penali a porre rimedio a tale situazione e ad agire affinché la decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale sia messa in atto e rispettata pienamente ed adeguatamente, al fine di assicurare che ogni azione antisemitica sia perseguita dalle autorità degli Stati membri sia nel contesto online che in quello offline;
11. insiste che le autorità incaricate dell'applicazione della legge devono beneficiare di una formazione mirata in materia di lotta contro i reati d'odio e la discriminazione e che occorre creare unità ad hoc contro i reati d'odio nell'ambito delle forze di polizia presso le quali tali unità tuttora non esistano; esorta le agenzie dell'UE e le organizzazioni internazionali ad assistere gli Stati membri nel fornire tale formazione;
12. sottolinea l'importanza che tutti siano chiaramente consapevoli dei propri diritti in termini di protezione contro l'antisemitismo e invita gli Stati membri a prendere tutte le misure opportune per incoraggiare la denuncia di reati antisemitici e assicurare protezione e sostegno adeguati alle persone che denunciano tali reati e alle vittime degli stessi;
13. incoraggia la cooperazione transfrontaliera a tutti i livelli nella prosecuzione dei reati d'odio;
14. invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare gli sforzi volti ad assicurare l'introduzione di un sistema globale ed efficiente per la raccolta sistematica di informazioni affidabili, pertinenti e comparabili sui reati d'odio, disaggregate sulla base della motivazione, comprendente gli atti di terrorismo;
15. invita gli Stati membri ad agire celermente per prevenire e contrastare i discorsi d'odio antisemitici online;
16. ribadisce che la tolleranza interculturale e interreligiosa deve essere promossa attraverso sforzi costanti e un dialogo ad ampio raggio che coinvolga tutti i soggetti sociali e tutti i livelli di governo; sottolinea che le scuole offrono un'opportunità unica per la trasmissione dei della tolleranza e del rispetto, poiché esse si rivolgono a tutti i bambini sin dalla più tenera età;
17. incoraggia gli Stati membri a promuovere l'insegnamento dell'olocausto (la "Shoah") nelle scuole e ad assicurare che gli insegnanti siano adeguatamente formati a tal fine e in grado di affrontare il tema della diversità in classe; incoraggia altresì gli Stati membri a considerare una revisione dei libri scolastici al fine di assicurare che la storia ebraica e la vita ebraica contemporanea siano presentate in un modo che prenda le distanze dall'antisemitismo;
18. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il sostegno finanziario per le attività e i progetti formativi mirati contro la discriminazione e i reati d'odio, a creare e rafforzare il partenariato con le comunità, le istituzioni e le organizzazioni della società civile ebraiche europee e a incoraggiare scambi tra bambini e giovani di diverse confessioni attraverso attività comuni, avviando e sostenendo campagne di sensibilizzazione a tale proposito;
19. invita la Commissione a collaborare strettamente con soggetti internazionali quali l'UNESCO, l'OSCE e il Consiglio d'Europa, così come con altri partner internazionali, al fine di lottare contro l'antisemitismo a livello internazionale;
20. invita la Commissione a chiedere lo status consultivo nell'ambito dell'Alleanza internazionale per il ricordo dell'olocausto;
21. incoraggia gli Stati membri a commemorare ufficialmente la Giornata internazionale del ricordo dell'olocausto il 27 gennaio;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati, al Consiglio d'Europa, all'OSCE e alle Nazioni Unite.
- [1] GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
- [2] GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
- [3] Testi approvati, P8_TA(2016)0485.
- [4] GU L 36 del 29.1.2016, pag. 81.