Proposta di risoluzione - B8-0406/2017Proposta di risoluzione
B8-0406/2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo

12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Beatrix von Storch a nome del gruppo EFDD

Procedura : 2017/2733(RSP)
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B8-0406/2017
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B8-0406/2017
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B8-0406/2017

Risoluzione del Parlamento europeo sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo

(2017/2733(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 10 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee[1],

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il funzionamento dell'Unione deve fondarsi sul principio della democrazia rappresentativa, sancito dall'articolo 10, paragrafo 1, del TUE;

B.  considerando che il TUE contiene disposizioni intese a rafforzare la democrazia nelle sue dimensioni rappresentativa e partecipativa, ossia democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa/diretta, e che, in particolare, l'articolo 10, paragrafo 4, stabilisce che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione;

C.  considerando che gli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantiscono la libertà di espressione e di informazione, come pure la libertà di riunione e di associazione;

D.  considerando che tutti i partiti politici contribuiscono a mettere in pratica il motto dell'Unione europea "Unita nella diversità", nel rispetto dell'articolo 2 del TUE;

1.  riconosce che tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee finanziati a norma del regolamento n. 1141/2014 contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, mettendo in pratica il motto dell'Unione europea "Unita nella diversità";

2.  riconosce che gli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispongono che il diritto alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico e civico, e il diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, sono diritti fondamentali di ogni cittadino dell'Unione;

3.  riconosce che un'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, del regolamento, che rispetti i valori su cui si fonda l'Unione europea sanciti all'articolo 2 del TUE, ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come partito politico europeo presso il Parlamento europeo;

4.  incoraggia tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a rispettare le disposizioni del regolamento n. 1141/2014;

5.  esorta le pertinenti istituzioni a rispettare il principio di base dell'Unione, ossia "Unita nella diversità", che si applica a tutti i partiti politici europei e a tutte le fondazioni politiche europee che rispettano i valori su cui si fonda l'Unione, come indicato all'articolo 2 del TUE e agli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.