PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo
12.6.2017 - (2017/2733(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Beatrix von Storch a nome del gruppo EFDD
B8-0406/2017
Risoluzione del Parlamento europeo sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 10 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti gli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee[1],
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il funzionamento dell'Unione deve fondarsi sul principio della democrazia rappresentativa, sancito dall'articolo 10, paragrafo 1, del TUE;
B. considerando che il TUE contiene disposizioni intese a rafforzare la democrazia nelle sue dimensioni rappresentativa e partecipativa, ossia democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa/diretta, e che, in particolare, l'articolo 10, paragrafo 4, stabilisce che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione;
C. considerando che gli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantiscono la libertà di espressione e di informazione, come pure la libertà di riunione e di associazione;
D. considerando che tutti i partiti politici contribuiscono a mettere in pratica il motto dell'Unione europea "Unita nella diversità", nel rispetto dell'articolo 2 del TUE;
1. riconosce che tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee finanziati a norma del regolamento n. 1141/2014 contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, mettendo in pratica il motto dell'Unione europea "Unita nella diversità";
2. riconosce che gli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispongono che il diritto alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico e civico, e il diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, sono diritti fondamentali di ogni cittadino dell'Unione;
3. riconosce che un'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, del regolamento, che rispetti i valori su cui si fonda l'Unione europea sanciti all'articolo 2 del TUE, ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come partito politico europeo presso il Parlamento europeo;
4. incoraggia tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a rispettare le disposizioni del regolamento n. 1141/2014;
5. esorta le pertinenti istituzioni a rispettare il principio di base dell'Unione, ossia "Unita nella diversità", che si applica a tutti i partiti politici europei e a tutte le fondazioni politiche europee che rispettano i valori su cui si fonda l'Unione, come indicato all'articolo 2 del TUE e agli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.