PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE
24.10.2017 - (2017/2897(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova a nome del gruppo ALDE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0576/2017
B8-0580/2017
Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009[1], in particolare gli articoli 20, 21, 23 e 31,
– vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 2014 intitolata "Violence against women" (La violenza contro le donne)[2],
– vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)[3],
– vista la relazione sull'indice dell'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),
–- vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE Estonia-Bulgaria-Austria del luglio 2017 sulla parità tra donne e uomini,
– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne, il cui articolo 2 stipula che la violenza contro le donne comprende "la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata",
– vista la quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne e la piattaforma d'azione di Pechino per la parità, lo sviluppo e la pace (1995),
– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI[4] (la direttiva sui diritti delle vittime),
– visto l'accordo quadro sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro, concluso nel 2007 tra ETUC/CES, BusinessEurope, UEAPME e CEEP,
– vista la relazione della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) intitolata "The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The work of equality bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality" (Il persistere della discriminazione, delle molestie e della disuguaglianza per le donne. Il contributo degli enti nazionali per le pari opportunità a una nuova strategia per la parità tra uomini e donne della Commissione europea), pubblicata nel 2015,
– vista la convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in particolare gli articoli 2 e 40[5],
– visto l'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea,
– viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015[6] e del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013[7],
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, come riconosciuto nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali, l'uguaglianza di genere è un valore cardine dell'UE, che quest'ultima si è impegnata a integrare in tutte le sue attività;
B. considerando che l'UE è una comunità di valori basata sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, iscritti tra i suoi principi e obiettivi primari nei primi articoli del trattato sull'Unione europea e nei criteri di adesione all'Unione;
C. considerando che le molestie sessuali sono definite nel diritto dell'UE come una "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo"[8];
D. considerando che la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale è vietata dal diritto dell'UE;
E. considerando che le molestie sessuali sono contrarie al principio dell'uguaglianza di genere e costituiscono una discriminazione basata sul genere e che, pertanto, sono vietate nel mondo del lavoro, anche per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, alla formazione professionale e alla promozione;
F. considerando che la definizione di violenza contro le donne nel quadro della piattaforma d'azione di Pechino comprende, tra l'altro, la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove[9];
G. considerando che la direttiva sui diritti delle vittime definisce la violenza di genere come "una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore"; che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza[10];
H. considerando che il diritto dell'UE impone agli Stati membri di garantire l'esistenza di un ente nazionale per le pari opportunità che fornisca un'assistenza indipendente alle vittime di molestie e molestie sessuali, svolga indagini indipendenti, pubblichi relazioni indipendenti e formuli raccomandazioni su questioni relative all'occupazione e alla formazione professionale, all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, e per i lavoratori autonomi;
I. considerando che il sessismo, le molestie e la violenza contro le donne nelle istituzioni dell'UE sembrano essere estremamente reali e diffusi[11], [12];
J. considerando che, secondo lo studio dal titolo "Violence against women", condotto a livello europeo dalla FRA nel 2014, il 55 % delle donne è vittima di bullismo e molestie negli spazi pubblici e nella vita politica e il 32 % sul luogo di lavoro;
K. considerando che gran parte dei casi di molestie sessuali e bullismo non sono denunciati alle autorità;
L. considerando che nelle organizzazioni delle parti sociali le donne tendono tuttora a essere sottorappresentate a livello dirigenziale, su scala sia europea che nazionale;
M. considerando che le molestie sessuali sono definite all'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea[13];
N. considerando che la distribuzione iniqua del potere tra uomini e donne, gli stereotipi di genere e il sessismo, ivi compresi i discorsi d'odio sessisti, sia offline che online, costituiscono una delle cause alla base di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;
O. considerando che il sessismo non è un atteggiamento innocuo, ma può invece portare a molestie sessuali;
P. considerando che i politici, in qualità di rappresentanti eletti dai cittadini, hanno la responsabilità fondamentale di agire come modelli positivi nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali nella società;
1. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare adeguatamente la corretta attuazione delle direttive dell'UE che vietano le molestie basate sul genere e le molestie sessuali, nonché ad assicurare che gli enti nazionali per le pari opportunità di tutti gli Stati membri dispongano di un mandato chiaro e di risorse sufficienti per coprire i tre ambiti, vale a dire occupazione, lavoro autonomo e accesso a beni e servizi;
2. invita la Commissione a valutare, scambiare e confrontare le migliori pratiche esistenti di lotta contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro e a divulgare i risultati di tale valutazione quanto alle misure efficaci che gli Stati membri potrebbero adottare per incoraggiare le imprese, le parti sociali e le organizzazioni per la formazione professionale a prevenire ogni forma di discriminazione basata sul genere, segnatamente per quanto riguarda le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro;
3. ribadisce fermamente che tutte le forme di molestia ledono gravemente la dignità umana, ma che le forme di violenza e discriminazione basate sul genere, come le molestie sessuali, sono particolarmente degradanti;
4. è allarmato per il fatto che le molestie nei confronti delle donne online, in particolare sui media sociali, che vanno dai contatti indesiderati, il trolling e il cyberbullismo alle molestie sessuali e alle minacce di stupro e di morte, si stanno diffondendo nella nostra società digitale, dando luogo anche a nuove forme di violenza contro le donne e le ragazze, come il bullismo e le molestie online, l'utilizzo di immagini degradanti online e la diffusione sui media sociali di foto e video privati senza il consenso delle persone interessate;
5. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i meccanismi di finanziamento dei programmi di lotta contro la violenza nei confronti delle donne possano essere utilizzati a fini di sensibilizzazione e per sostenere le organizzazioni della società civile che combattono la violenza contro le donne, comprese le molestie sessuali;
6. invita tutti gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a ratificare e attuare pienamente senza indugio la convenzione di Istanbul;
7. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare i negoziati relativi alla ratifica e all'attuazione della convenzione di Istanbul;
8. invita la Commissione e gli Stati membri, in cooperazione con l'EIGE, a migliorare e promuovere la raccolta di dati disaggregati e comparabili sui casi di violenza, comprese le molestie sessuali, al fine di elaborare una metodologia comune per confrontare le banche dati e le analisi di dati, garantendo in tal modo una migliore comprensione del problema, e per sensibilizzare l'opinione pubblica;
9. chiede alla Commissione di presentare un atto legislativo per sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nella repressione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e di violenza di genere;
10. chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella" mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;
11. chiede una maggiore inclusione delle donne nei processi decisionali, nei sindacati e nelle posizioni dirigenziali di organizzazioni o imprese;
12. invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le ONG, le parti sociali e gli enti nazionali per le pari opportunità, a intensificare considerevolmente le misure di sensibilizzazione riguardo ai diritti delle vittime di molestie sessuali e di discriminazione basata sul genere;
13. sottolinea l'urgente necessità che gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati promuovano attività di sensibilizzazione sulle molestie sessuali e sostengano e incoraggino le donne a denunciare immediatamente gli incidenti di questo tipo;
14. sottolinea il ruolo centrale che tutti gli uomini possono svolgere impegnandosi a favore del cambiamento e per porre fine a tutte le forme di molestia e violenza sessuale, contrastando le circostanze e le strutture che rendono possibili, anche passivamente, i comportamenti che conducono a tali atti nonché opponendosi a qualsiasi comportamento scorretto o inappropriato; invita gli Stati membri a coinvolgere attivamente gli uomini nelle campagne di sensibilizzazione e di prevenzione;
15. invita il Presidente e l'amministrazione del Parlamento a:
– esaminare urgentemente e approfonditamente le recenti notizie diffuse dai media sulle molestie e gli abusi sessuali al Parlamento europeo, a condividere i risultati con i deputati e a proporre misure adeguate per impedire il verificarsi di nuovi casi;
– promuovere l'esistenza e l'attività del comitato consultivo competente per le denunce di molestie riguardanti assistenti parlamentari accreditati e deputati al Parlamento europeo; rafforzare il comitato consultivo per il personale del Parlamento per la prevenzione delle molestie; indagare sui casi ufficialmente noti, mantenere un registro riservato dei casi e adottare gli strumenti migliori per garantire la tolleranza zero a tutti i livelli dell'istituzione;
– sostenere appieno le vittime nelle procedure in seno al Parlamento e/o con la polizia locale; attivare, ove necessario, misure di protezione o di salvaguardia d'emergenza e applicare pienamente l'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, assicurando che si indaghi sui casi in modo approfondito e che si adottino misure disciplinari;
– garantire una formazione obbligatoria, rivolta a tutto il personale e ai deputati, sul rispetto e la dignità sul lavoro, per assicurare che l'approccio basato sulla tolleranza zero divenga la norma; impegnarsi pienamente in campagne di sensibilizzazione con tutti i deputati e i servizi amministrativi, accordando un'attenzione particolare ai gruppi che si trovano in una posizione di maggiore vulnerabilità, come i tirocinanti, gli assistenti parlamentari accreditati e gli agenti contrattuali, e creare una rete istituzionale di consulenti confidenziali per sostenere e consigliare le vittime, come già avviene presso la Commissione;
16. invita tutti i colleghi a sostenere e incoraggiare le vittime a denunciare e segnalare i casi di molestie sessuali attraverso le procedure formali previste dall'amministrazione del Parlamento e/o presso la polizia;
17. invita tutti i politici ad agire come modelli positivi responsabili nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali nei parlamenti e al di fuori di essi;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
- [1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=IT
- [2] http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
- [3] GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
- [4] GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
- [5] https://rm.coe.int/168008482e
- [6] Testi approvati, P8_TA(2017)0073.
- [7] Testi approvati, P8_TA(2015)0050.
- [8] http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/final_harassement_en.pdf
- [9] http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm
- [10] Cfr. considerando 17 della direttiva sui diritti delle vittime: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029&from=IT
- [11] Direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma.
- [12] http://archive.ipu.org/pdf/publications/issuesbrief-e.pdf
- [13] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=IT