Proposta di risoluzione - B8-0582/2017Proposta di risoluzione
B8-0582/2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE

24.10.2017 - (2017/2897(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber, Esteban González Pons a nome del gruppo PPE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0576/2017

Procedura : 2017/2897(RSP)
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B8-0582/2017
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B8-0582/2017
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B8-0582/2017

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE

(2017/2897(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro[1],

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d)[2],

–  vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura[3],

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego[4],

–  visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, quali definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio e modificati, da ultimo, dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, in particolare l'articolo 12 bis di tale statuto,

–  visti l'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento, e l'articolo 12 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la molestia sessuale è una forma di violenza contro le donne e le ragazze ed è, tra le forme di discriminazione basate sul genere, la più estrema, ma anche la più persistente; che circa il 90 % delle vittime di molestie sessuali sono di sesso femminile e circa il 10 % di sesso maschile; che si stima che, nei 28 Stati membri dell'UE, tra 83 e 102 milioni di donne (ovvero il 45-55 % delle donne) abbiano subito almeno una forma di molestia sessuale dopo i 15 anni;

B.  considerando che la molestia sessuale, definita dal diritto dell'UE come una discriminazione fondata sul sesso, costituisce una violazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne ed è pertanto vietata in ambito lavorativo, il che comprende l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali;

C.  considerando che il problema delle molestie sessuali persiste in tutti gli Stati membri; che la lotta contro le molestie correlate al sesso e le molestie sessuali mediante il divieto di discriminazione è un valore aggiunto a livello dell'UE;

D.  considerando che le diverse forme di molestie sessuali rimangono esperienze diffuse e comuni nell'Unione europea e si verificano in diversi settori; che la maggior parte delle vittime sono donne, comprese giovani lavoratrici di sesso femminile che sono particolarmente vulnerabili e ampiamente colpite dal fenomeno;

E.  considerando che la molestia sessuale spesso rimane non dichiarata a causa del livello persistentemente basso di consapevolezza sociale riguardo al problema, della scarsità di canali per il sostegno alle vittime e della percezione che si tratti di una questione sensibile per la società, nonostante l'esistenza di procedure formali per affrontarla sul luogo di lavoro e in altri ambiti;

F.  considerando che il Parlamento ha istituito una struttura specifica e norme interne per affrontare le molestie sessuali all'interno dell'Istituzione, ovvero a livello del personale e fra gli assistenti parlamentari accreditati e i deputati al Parlamento europeo, al fine di valutare gli eventuali casi e prevenire comportamenti sessuali inappropriati e illeciti e casi di molestie;

1.  condanna fermamente tutte le forme di molestia sessuale e insiste su un'efficace attuazione del quadro giuridico esistente per affrontare tale fenomeno; incoraggia gli Stati membri dell'UE, come pure le imprese pubbliche e private, ad adottare ulteriori misure per porre fine alle molestie sessuali in modo efficace e prevenire che si verifichino sul luogo di lavoro;

2.  si compiace del fatto che, con decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 aprile 2014, il Parlamento europeo abbia adottato nuove norme che prevedevano la creazione di appositi organi, quali il Comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, nonché per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro, come pure, in precedenza, un Comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) e la relativa prevenzione sul luogo di lavoro per il personale del PE; saluta con favore, inoltre, l'introduzione della segnalazione riservata e l'avvio di una campagna di sensibilizzazione per combattere le molestie sessuali all'interno dell'Istituzione; si compiace del fatto che altre Istituzioni dell'UE abbiano creato organi analoghi;

3.  si compiace delle iniziative, quale ad esempio il movimento #MeToo, intese a denunciare casi di molestia sessuale e di violenza contro le donne; segnala che occorre seguire le procedure giuridiche speciali istituite per affrontare i casi di molestia sessuale sul luogo di lavoro;

4.  invita gli Stati membri dell'UE ad attuare misure per istituire e garantire l'efficace funzionamento di commissioni specifiche che indaghino sui casi segnalati di molestia sessuale e per fornire alle vittime il sostegno di personale e consulenti specializzati, tra cui – ove possibile – consulenti legali, esperti medici e consulenti di fiducia;

5.  invita gli Stati membri dell'UE a potenziare le capacità in termini di risorse umane degli organismi per la parità, il cui compito è monitorare le pratiche discriminatorie, mediante l'apporto di risorse sufficienti a garantirne l'efficace funzionamento;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a creare sistemi di monitoraggio efficaci che consentano di adottare misure di supervisione e controllo per migliorare la raccolta di dati confidenziali sui casi di molestie e discriminazione fondate sul sesso, nonché garantire la riservatezza dell'audizione delle vittime e la loro protezione;

7.  invita la Commissione a proporre chiare misure intese a combattere le molestie sessuali sul luogo di lavoro in modo più efficace e a monitorare attentamente l'efficacia degli organi e delle procedure di denuncia nazionali nel contesto dell'attuazione delle direttive sulla parità di genere;

8.  invita la Commissione a valutare, scambiare e confrontare le migliori pratiche esistenti e a divulgare i risultati di tale valutazione per quanto riguarda l'efficacia delle misure adottate contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro;

9.  sottolinea l'importanza della formazione e di campagne di sensibilizzazione specifiche per quanto riguarda le procedure formali esistenti per denunciare le molestie sessuali sul luogo di lavoro e per quanto riguarda i diritti delle vittime, in modo da far rispettare il principio della dignità sul lavoro e promuovere un approccio di "tolleranza zero" come norma;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.