PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul commercio illegale di cani nell'Unione europea
23.10.2017
Dominique Bilde
B8-0585/2017
Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul commercio illegale di cani nell'Unione europea
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 133 del suo regolamento,
– visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la decisione della Commissione, del 24 gennaio 2017, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione "Piattaforma sul benessere degli animali"[1],
– vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE[2],
– visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003[3],
A. considerando che il commercio illegale di animali da compagnia viola la direttiva 92/65/CEE e il regolamento (UE) n. 576/2013, e riguarda soprattutto cani di Stati membri dell'Europa orientale; che nel Regno Unito, tra il 2011 e il 2013, il numero di cani importati dalla Lituania e dall'Ungheria è aumentato rispettivamente del 780 % e del 663 %;
B. considerando che le condizioni di allevamento e di trasporto di questi cani sono inadeguate, e che essi non soddisfano sistematicamente i requisiti sanitari previsti dal regolamento (UE) n. 576/2013, segnatamente per quanto attiene alla vaccinazione antirabbica;
1. invita gli Stati membri a intensificare i controlli sull'attuazione del regolamento (UE) n. 576/2013 e a limitare drasticamente le deroghe applicabili agli Stati terzi;
2. invita la Commissione a fare degli animali da compagnia una priorità della sua Piattaforma sul benessere degli animali;
3. invita la Commissione a rafforzare i requisiti relativi alla vaccinazione antirabbica di cui nel regolamento (UE) n. 576/2013, in particolare in rapporto agli Stati membri dove tale malattia è tuttora endemica.