RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 17 novembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati
5.12.2017 - (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))
Markus Ferber a nome della commissione per i problemi economici e monetari
B8-0667/2017
Progetto di decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 17 novembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati
(C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)07684),
– vista la lettera in data 29 novembre 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 4 dicembre 2017 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012[1] (MiFIR), in particolare gli articoli 32, paragrafo 1, e 50, paragrafo 5,
– visti gli articoli 10, paragrafo 1, e 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione[2],
– visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati a norma del MiFIR, presentato il 28 settembre 2017 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del MiFIR,
– vista la lettera di accompagnamento dell'ESMA alla Commissione, del 28 settembre 2017, sul progetto di norme tecniche di regolamentazione dell'ESMA sull'obbligo di negoziazione a norma del MiFIR,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,
– visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
A. considerando che il regolamento delegato stabilisce nel suo allegato le categorie di derivati che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di negoziazione introdotto dall'articolo 28 del MiFIR; che i derivati soggetti a tale obbligo possono essere negoziati solo su un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione, in un sistema organizzato di negoziazione o in una sede di negoziazione di un paese terzo giudicata equivalente dalla Commissione;
B. considerando che l'ESMA ha presentato il progetto di norme tecniche di regolamentazione il 28 settembre 2017, con una lettera di accompagnamento alla Commissione, in chi chiede a tutte le parti in causa di impegnarsi ad abbreviare i rispettivi termini al fine garantire il conseguimento dell'obiettivo politico di applicare l'obbligo di negoziazione a partire dal 3 gennaio 2018; che l'ESMA constata, inoltre, che un numero significativo di determinazioni di equivalenza deve ancora essere completato prima della data di decorrenza dell'obbligo di negoziazione;
C. considerando che il Parlamento ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione al testo, le norme tecniche di regolamentazione adottate non corrispondano a quelle contenute nel progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato dall'ESMA, e che il Parlamento ritiene di poter sollevare obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione entro un termine di tre mesi ("periodo di controllo");
D. considerando che il regolamento delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dal 3 gennaio 2018, data di applicazione della direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") e del regolamento MiFIR, e che se il Parlamento utilizzasse interamente il periodo di controllo di tre mesi di cui dispone, si andrebbe oltre la data di applicazione delle norme relative all'obbligo di negoziazione;
E. considerando che l'obbligo di negoziazione per i derivati è un elemento importante degli impegni concordati dai leader del G20 a Pittsburgh nel 2009;
F. considerando che la pubblicazione in tempi rapidi del regolamento delegato nella Gazzetta ufficiale consentirebbe un'attuazione tempestiva e la certezza giuridica delle disposizioni applicabili all'obbligo di negoziazione per i derivati;
G. considerando che il Parlamento sottolinea l'importanza che la Commissione finalizzi le opportune decisioni di equivalenza prima della data di decorrenza dell'obbligo di negoziazione;
H. considerando che il Parlamento constata che il progetto di norme tecniche di regolamentazione non contiene disposizioni specifiche riguardanti le operazioni a pacchetto e che la Commissione e l'ESMA potrebbero necessitare di ulteriori orientamenti sul trattamento dei pacchetti; che il Parlamento ritiene che questi orientamenti dovrebbero essere in linea con le disposizioni contenute nel "quick-fix" della direttiva MiFID II;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.