Proposta di risoluzione - B8-0120/2018Proposta di risoluzione
B8-0120/2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia

21.2.2018 - (2018/2541(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Ryszard Antoni Legutko a nome del gruppo ECR

Procedura : 2018/2541(RSP)
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B8-0120/2018
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B8-0120/2018
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia

(2018/2541(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il governo polacco in carica ha un solido mandato democratico per attuare una riforma del sistema giudiziario;

B.  considerando che le riforme recentemente attuate in Polonia rispondono alle richieste dell'opinione pubblica, in particolare per quanto concerne la mancanza di fiducia nel sistema giudiziario nonché le preoccupazioni relative alla lunghezza dei processi e al loro costo eccessivo che non corrisponde a risultati efficaci;

C.  considerando che il rispetto dello Stato di diritto è il principio che guida il governo polacco nell'attuazione delle riforme promesse;

D.  considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), sono il Consiglio e il Consiglio europeo, e non la Commissione, gli organismi cui è conferita la facoltà di valutare il rischio evidente di violazione grave dello Stato di diritto;

1.   si rammarica per l'attivazione dell'articolo 7 da parte della Commissione; ribadisce che, a norma dell'articolo 5 del TUE, che definisce il principio di sussidiarietà, "nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri";

2.   richiama l'attenzione, a tal proposito, sul fatto che la Commissione, nel suo dialogo con la Polonia, ha fatto riferimento al processo legislativo in corso, partecipando in tal modo al dibattito politico interno, il che non facilita la risoluzione imparziale della controversia;

3.   esprime il suo rammarico, ancora una volta, per il fatto che la Commissione, quando presenta le sue obiezioni, applica spesso due pesi e due misure, condannando il governo polacco per l'introduzione di soluzioni che si applicano anche in altri Stati membri, come ad esempio differenti età pensionabili per gli uomini e per le donne;

4.  sottolinea che in questa fase il Parlamento europeo non ha alcun ruolo da svolgere, poiché, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, "prima di procedere a tale constatazione [che esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2], il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni"; sottolinea che il Parlamento, prima di adottare ulteriori misure, dovrebbe consentire lo svolgimento di tale processo;

5.   ricorda che l'identificazione del rischio evidente di violazione grave dello Stato di diritto rientra nelle competenze del Consiglio e del Consiglio europeo e non della Commissione;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, agli Stati membri, al Consiglio d'Europa e alla commissione europea per la democrazia attraverso il diritto.

Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2018
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