PROPOSTA DI RISOLUZIONE sugli orientamenti sul quadro delle relazioni future tra l'UE e il Regno Unito
7.3.2018 - (2018/2573(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Raymond Finch a nome del gruppo EFDD
B8-0134/2018
Risoluzione del Parlamento europeo sugli orientamenti sul quadro delle relazioni future tra l'UE e il Regno Unito
Il Parlamento europeo,
– vista la notifica inviata dal Primo ministro del Regno Unito al Consiglio europeo il 29 marzo 2017, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visto il discorso tenuto dal Primo ministro del Regno Unito il 2 marzo 2018,
– visto il progetto di accordo di recesso, pubblicato dalla Commissione il 28 febbraio 2018,
– vista la risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite,
– visto lo studio del 22 novembre 2017 elaborato per la sua commissione per gli affari costituzionali, dal titolo "Frontiere intelligenti 2.0 – evitare l'innalzamento di una frontiera fisica nell’isola d'Irlanda per i controlli doganali e la libera circolazione delle persone",
– visto il documento pubblicato il 4 marzo 2017 dalla commissione ristretta della Camera dei Lord sull'Unione europea, dal titolo "La Brexit e il bilancio dell'UE",
– visti l'articolo XXIV, paragrafo 4, delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'interpretazione e l'applicazione dello stesso da parte dell'OMC,
– visti gli obiettivi, i principi e gli obblighi delineati nel TUE e in particolare di cui agli articoli 2, 3, paragrafo1, 8 e 21,
– visto l'accordo di Belfast del 1998,
– vista la sentenza n. 120/78 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung fur Branntwein, comunemente nota come la sentenza "Cassis de Dijon",
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il 23 giugno 2016 il 51,8 % degli elettori del Regno Unito (17,4 milioni di persone) ha votato a favore dell'uscita dall'Unione europea; osserva che in occasione del referendum l'affluenza alle urne è stata superiore a quella registrata durante le ultime elezioni generali nel Regno Unito;
B. considerando che nella sua notifica del 29 marzo 2017, il Regno Unito ha dichiarato l'intenzione di recedere dalla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE);
C. considerando che nella medesima notifica il governo del Regno Unito ha indicato che le sue relazioni future con l'Unione europea non includeranno l'adesione al mercato interno o all'unione doganale;
D. considerando che nell'interpretazione e nell'applicazione delle proprie norme l'OMC precisa che "una unione doganale dovrebbe agevolare gli scambi all'interno dell'unione doganale stessa, ma non dovrebbe farlo in un modo che crei barriere al commercio con i paesi terzi";
E. considerando che la risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dispone quanto segue: "Ogni Stato deve astenersi da qualsiasi azione intesa all'interruzione parziale o totale dell'unità nazionale e dell'integrità territoriale di qualsiasi altro Stato o paese"; considerando che la stessa risoluzione afferma inoltre che: "Nessuno Stato può applicare misure coercitive economiche, politiche o di qualunque altra natura, o incoraggiarne l'uso, per costringere un altro Stato a subordinare l'esercizio dei propri diritti sovrani";
F. considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del TUE recita che "l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli", e l'articolo 2 stabilisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto, fra l'altro, della "democrazia";
G. considerando che, a norma dell'articolo 8 del TUE, l'Unione sviluppa con "i paesi limitrofi relazioni privilegiate" fondate sulla "prosperità" e la "cooperazione";
H. considerando che l'articolo 21 del TUE stabilisce che: "L'Unione [...] si adopera per un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: [...] b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale; c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite [...]; e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali";
I. considerando che l'Unione è già pronta a concludere accordi bilaterali con paesi terzi, quali l'Australia, il Canada, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Svizzera e gli Stati Uniti, che comprendono il riconoscimento reciproco delle norme di regolamentazione, dimostrato recentemente per quanto riguarda: a) i servizi finanziari, con l'approvazione a larga maggioranza del Parlamento di un accordo bilaterale tra l'UE e gli Stati Uniti su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione; b) i farmaci, tramite l'accordo UE-Israele sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali; e c) la fabbricazione, tramite l'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA);
J. considerando che l'UE ha omesso di esaminare, cercare e cogliere le opportunità per il riconoscimento reciproco derivanti dalla sentenza del "Cassis de Dijon";
1. chiede che le future relazioni tra l'Unione e il Regno Unito siano definite contemporaneamente all'accordo di recesso e inserite in un trattato separato; osserva, a tale proposito, che è necessario comprendere e concordare le relazioni future in dettaglio, nello stesso momento in cui vengono concluse le disposizioni dell'accordo di recesso riguardanti il confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord; sottolinea che in mancanza di un accordo parallelo al trattato sulle relazioni future, le disposizioni dell'accordo di recesso che si estendono al di là del periodo transitorio (comprese quelle relative all'Irlanda del Nord) e tutti i pagamenti dovrebbero essere subordinati all'accordo definitivo sulle relazioni future con il Regno Unito;
2. avverte che l'inserimento nell'accordo di recesso di disposizioni sulle relazioni future permanenti che si estendono al di là del periodo transitorio, o di disposizioni che riguardano le "competenze di tipo misto" o le competenze esclusive degli Stati membri, potrebbe esporre la Commissione a ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE per aver utilizzato la procedura errata, ai sensi del TUE, per concludere l'accordo di recesso;
3. deplora il tentativo della Commissione di dividere il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, mantenendo quest’ultima in modo permanente nell'unione doganale dopo la data del recesso; insiste sul fatto che la Commissione deve avviare immediatamente i negoziati di libero scambio con il Regno Unito, in parallelo ai negoziati in corso sul recesso;
4. ricorda alla Commissione che la negoziazione, la conclusione e il testo del quadro per le relazioni future tra l'UE e il Regno Unito devono essere conformi ai principi enunciati nella risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati, nonché conformi alla Carta delle Nazioni Unite;
5. respinge la necessità di un periodo transitorio, una volta che il Regno Unito è ufficialmente uscito dall'Unione; insiste sul fatto che, se occorrerà un periodo transitorio, esso debba concludersi al più tardi entro il 31 dicembre 2020;
6. sottolinea che le campagne del referendum per "Remain" (Restare) o "Leave" (Uscire) hanno riconosciuto, accettato e sostenuto che l'uscita dall'Unione europea avrebbe implicato l'uscita dal mercato unico e dall'unione doganale;
7. chiede che qualsiasi accordo sulle relazioni future con il Regno Unito sia coerente con i valori della democrazia, come stabilito agli articoli 2, 8, 10 e 21 del TUE, e di buon vicinato, quali indicati all'articolo 8 del TUE;
8. osserva che, per essere coerenti con gli articoli 2, 10 e 21 del TUE:
a) qualsiasi partecipazione all'unione doganale deve rispettare il principio di "nessuna tassazione senza rappresentanza";
b) il parlamento del Regno Unito deve avere il diritto di respingere l'applicazione al Regno Unito di una normativa emanata dall'Unione europea durante il periodo transitorio o dopo tale periodo;
c) la giurisdizione della CGUE nel Regno Unito deve cessare alla data del recesso;
d) non vi può essere alcuna restrizione dopo la data del recesso del Regno Unito ai suoi diritti di negoziare, concludere e ratificare accordi commerciali con altri paesi terzi (a condizione che tali accordi non entrino in vigore durante il periodo transitorio) o di condurre le proprie relazioni internazionali quando lo ritenga opportuno;
9. insiste sul fatto che la Commissione deve rispettare il risultato del referendum del Regno Unito e non ostacolare l'intenzione del governo britannico di onorare le istruzioni impartite dai suoi cittadini nel referendum, di porre fine alla libera circolazione delle persone alla data del recesso;
10. insiste sul fatto che la Commissione non dovrebbe interferire nelle procedure amministrative o nei controlli sull'immigrazione che il Regno Unito porrà in essere dopo il recesso; ritiene che le spese amministrative richieste ai cittadini dell'UE che chiedono un diritto permanente di soggiorno nel Regno Unito siano giustificate e ragionevoli, a condizione che siano coerenti con quelle applicate ai cittadini provenienti da altri paesi terzi;
11. ritiene che il dovere di cooperare lealmente dopo la data del recesso, durante il periodo transitorio o successivamente, debba essere reciproco e coerente con la capacità del Regno Unito di condurre le proprie relazioni internazionali quanto lo ritenga opportuno;
12. sottolinea che, a decorrere dalla data del recesso, il Regno Unito deve essere libero di allacciare relazioni internazionali quando lo ritenga opportuno, comprese l'espressione delle proprie opinioni in seno alle organizzazioni internazionali e la negoziazione di accordi commerciali con altri paesi terzi (a condizione che tali accordi non entrino in vigore durante il periodo transitorio); sottolinea che la negoziazione delle relazioni future, impedendo al contempo al Regno Unito di condurre le proprie relazioni internazionali quando lo ritenga opportuno, sarebbe considerata una violazione della risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare, come ivi espresso, la violazione:
a) del principio di "uguaglianza sovrana";
b) del dovere di "[non] di intervenire, direttamente o indirettamente, per qualsiasi motivo, nelle questioni interne o in quelle esterne di qualsiasi altro Stato";
13. invita l'UE a 27 a proporre un approccio di reciprocità per le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, in generale, e per quanto riguarda l'assicurazione, la riassicurazione, i servizi finanziari, la fabbricazione e la medicina, un approccio basato sul reciproco riconoscimento delle norme e delle autorità di regolamentazione, come, ad esempio, quelle recentemente concordate nell'accordo bilaterale tra l'UE e gli Stati Uniti su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione;
14. chiede alla Commissione, per quanto riguarda il principio del riconoscimento reciproco, di valutare con urgenza l'applicazione della sentenza nella causa del "Cassis de Dijon", che creerebbe un ulteriore binario, parallelo e flessibile, per lo scambio effettivamente libero, con barriere tariffarie e non tariffarie effettivamente minime, quando non esistenti;
15. si oppone a qualsiasi tentativo della Commissione di applicare la giurisdizione della CGUE nel Regno Unito durante il periodo transitorio o successivamente, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di sentenze emesse dopo la data del recesso;
16. ribadisce che, se non diversamente convenuto nell'ambito del recesso, non vi è alcun obbligo giuridico che imponga al Regno Unito di versare una compensazione finanziaria una tantum o di continuare a contribuire al QFP dopo il recesso, dato che i trattati che istituiscono l'Unione europea cesseranno di essere applicabili a partire dalla data dello stesso; osserva che la commissione ristretta della Camera dei Lord ha concluso che "tutta la legislazione dell'UE – comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e ai meccanismi di aggiudicazione in atto – cesserà di applicarsi e che il Regno Unito non sarà soggetto ad alcun obbligo giuridicamente vincolante di versare qualunque contributo finanziario";
17. sottolinea che, se la Commissione ritiene che gli impegni di bilancio obblighino il Regno Unito, che è un contribuente netto dell'UE, a continuare i pagamenti per la restante durata del QFP, ne deriva che gli obblighi di pagamento ai beneficiari netti devono anch'essi essere vincolanti; osserva che, diversamente, nel caso in cui l'UE si dissolva, una notevole quantità di denaro dei contribuenti netti resterà inutilizzata;
18. condanna la politica comune della pesca dell'UE e invita i paesi dell'UE a 27 a rispettare il diritto internazionale (UNCLOS) per quanto riguarda l'attuazione post-Brexit della zona economica esclusiva (ZEE) di 200 miglia nautiche del Regno Unito; chiede che l'UE si adoperi per avviare colloqui tripartiti (UE-RU-Norvegia) al fine di stabilire un'equa ripartizione del rendimento massimo sostenibile, a partire da marzo del 2019; respinge i tentativi di minare la sovranità del Regno Unito nel periodo post-Brexit, minacciando con irragionevoli barriere commerciali il pesce e i prodotti della pesca del Regno Unito, barriere che potrebbero recare pregiudizio sia alle PMI che alle grandi imprese in tutta l'UE;
o
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19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.