Proposta di risoluzione - B8-0154/2018Proposta di risoluzione
B8-0154/2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla responsabilità sociale delle imprese

12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Marco Valli a nome del gruppo EFDD

Procedura : 2018/2633(RSP)
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B8-0154/2018
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B8‑0154/2018

Risoluzione del Parlamento europeo sulla responsabilità sociale delle imprese

(2018/2633(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sugli aspetti occupazionali e sociali della strategia Europa 2020[1],

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni[2],

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, in particolare i suoi articoli 22 e 23 sui diritti economici e sociali e sul diritto al lavoro,

–  vista la direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi[3],

–  vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori[4],

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[5],

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il suo titolo IV sulla solidarietà,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare i suoi articoli 6 e 147,

–  visto l'articolo 173 del TFUE, che impone agli Stati membri e all'UE di garantire la competitività dell'industria europea,

–  visto l'articolo 174 del TFUE sulla coesione economica, sociale e territoriale, in particolare nelle zone interessate da transizione industriale,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla responsabilità sociale delle imprese,

–  vista la sua risoluzione del 30 maggio 2002 sul Libro verde della Commissione "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese[6]",

–  vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile[7],

–  vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni[8],

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la decisione della Embraco, una multinazionale che intende trasferire la produzione dallo stabilimento (in attivo) da Riva di Chieri (Torino) in un altro Stato membro, licenziando 497 lavoratori e negando loro qualsiasi prestazione di disoccupazione, solleva una serie di questioni politiche più ampie;

B.  considerando che la scelta della Embraco di delocalizzare l'attività in Slovacchia è basata unicamente su considerazioni finanziarie, in quanto retribuzioni e tasse sono più basse in Slovacchia, e considerando che tale trasferimento è da considerarsi dumping sociale e fiscale all’interno dell’UE;

C.  considerando deplorevole il licenziamento di lavoratori al fine di aumentare ulteriormente i già cospicui margini di profitto;

D.  considerando che il mercato interno dell'Unione dovrebbe favorire la crescita in ogni sua regione, non in una regione a spese di un'altra;

E.  considerando che il recente intervento di Invitalia, l’Agenzia nazionale per attrarre gli investimenti e per lo sviluppo economico, ha fatto sospendere i licenziamenti fino alla fine dell’anno, ma che non vi è alcuna garanzia per fermare i licenziamenti e il processo di delocalizzazione;

F.  considerando che le delocalizzazioni non strategiche all’interno dell’UE, dettate esclusivamente da considerazioni legate ai rendimenti finanziari a breve termine e alla riduzione dei costi, innescano una spirale discendente in termini di posti di lavoro, pregiudicano l’economia nel suo complesso e sono incompatibili con qualsiasi politica industriale efficace, la coesione, l’innovazione e lo sviluppo;

G.  considerando che le imprese che attuano ristrutturazioni o ridimensionamenti hanno la responsabilità di porre il dialogo sociale al centro dei relativi processi, prestando particolare attenzione a informare e consultare i lavoratori, e che esse dovrebbero agire in modo socialmente responsabile;

H.  considerando che la "responsabilità sociale delle imprese" (RSI) è un concetto dalle molteplici sfaccettature che comprende aree diverse della pratica commerciale in termini di responsabilità sociale e ambientale e sociologica;

I.  considerando che i principi fondamentali della RSI includono la sua integrazione nelle attività economiche di base e la promozione della trasparenza e della verificabilità;

J.  considerando che la RSI può contribuire a conseguire gli obiettivi definiti nella Strategia europea per lo sviluppo sostenibile, a condizione che le imprese vadano oltre gli impegni teorici e non la utilizzino esclusivamente come un semplice esercizio di pubbliche relazioni;

K.  considerando che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità (direttiva 2014/95/UE), per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, possono riguardare le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni di lavoro, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità;

1.  esprime la sua profonda solidarietà con i lavoratori che rischiano di perdere il lavoro, o che l'hanno perso, a causa di processi di delocalizzazione e di trasferimento, come nel caso della Embraco;

2.  invita la Commissione a effettuare controlli approfonditi per garantire che non sia stato fatto un uso distorto di fondi pubblici nel caso specifico della Embraco e a valutare se la società ottemperi alle disposizioni della direttiva 2014/95/UE;

3.  denuncia le continue politiche di concorrenza al ribasso adottate dagli Stati membri e condanna fermamente l’uso di fondi pubblici per incoraggiare la delocalizzazione all’interno dell’UE;

4.  invita la Commissione a far espressamente sapere se la delocalizzazione all'interno dell'UE per inseguire salari e tasse più basse sia compatibile con i trattati;

5.  ritiene che le società che delocalizzano all’interno dell’UE dovrebbero essere tenute a coprire il costo della manodopera in esubero, trovandole una nuova occupazione;

6.  invita la Commissione a presentare iniziative legislative e non legislative al fine di affrontare il dumping sociale e fiscale all'interno dell'UE;

7.  deplora l'assenza di una vera politica industriale dell'UE che possa tutelare i lavoratori e le catene di approvvigionamento da decisioni speculative a breve termine;

8.  esorta gli Stati membri a garantire una protezione sociale adeguata, condizioni di lavoro e salari dignitosi, per via legislativa o mediante contratti collettivi, nonché una tutela efficace contro il licenziamento senza giusta causa;

9.  invita la Commissione a prendere in considerazione la necessità di introdurre un regime di reddito minimo europeo per affrontare l'emergenza in termini di posti di lavoro causata dalla globalizzazione, dalla delocalizzazione e dalla deindustrializzazione;

10.  sottolinea il ruolo fondamentale della RSI per garantire una crescita economica sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico nell'Unione europea e nel resto del mondo; esorta la Commissione ad adottare una nuova strategia sulla RSI, che preveda requisiti informativi e di conformità più rigorosi, ed esorta gli Stati membri a sostenere la promozione della RSI;

11.  sottolinea che le norme dell'UE in materia di RSI devono essere difese strenuamente, qualora una società intenda delocalizzare la produzione senza tenere debitamente conto delle conseguenze, sul piano sociale e territoriale, delle sue decisioni a breve termine;

12.  chiede una revisione della politica di concorrenza e delle norme in materia di aiuti di Stato al fine di agevolare l'intervento pubblico inteso a mantenere la coesione sociale e regionale, a migliorare le norme occupazionali e ambientali o a risolvere problemi di sanità pubblica;

13.  invita l’UE e i suoi Stati membri a garantire che le società che trasferiscono le proprie attività all’interno dell’UE coprano i costi della delocalizzazione e trovino un’occupazione alternativa per i lavoratori licenziati;

14.  chiede che la politica sociale e industriale dell’UE sia rivoluzionata a non sia più basata su pratiche discutibili dal punto di vista sociale, fiscale e ambientale ed esorta la Commissione ad affrontare le conseguenze negative profonde e di ampia portata causate dalla delocalizzazione;

15.  sottolinea che la contrazione della domanda non deve condurre a una situazione di concorrenza sleale tra gli Stati membri in termini occupazionali; invita, pertanto, a trovare soluzioni a lungo termine che salvaguardino e creino posti di lavoro di qualità e attività industriale, e siano rigorosamente conformi alla RSI;

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 15 marzo 2018
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