Proposta di risoluzione - B8-0309/2018Proposta di risoluzione
B8-0309/2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sui sistemi d'arma autonomi

5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski a nome del gruppo PPE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0308/2018

Procedura : 2018/2752(RSP)
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B8-0309/2018
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B8-0309/2018
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B8-0309/2018

Risoluzione del Parlamento europeo sui sistemi d'arma autonomi

(2018/2752(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il suo studio del 3 maggio 2013 sulle implicazioni sotto il profilo dei diritti umani dell'utilizzo di droni e robot autonomi nei conflitti bellici ("Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare",

–  viste le sue numerose posizioni, raccomandazioni e risoluzioni, tra cui il mandato ad avviare negoziati, approvato dall'Aula il 13 marzo 2018, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla politica dell'Unione europea in materia[1], la sua raccomandazione al Consiglio del 7 luglio 2016 sulla 71ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite[2] e la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati[3],

–  viste le dichiarazioni dell'Unione europea sui sistemi d'arma autonomi letali (LAWS) in occasione delle riunioni del Gruppo di esperti governativi delle parti della Convenzione su certe armi convenzionali (CCW), tenutesi a Ginevra dal 13 al 17 novembre 2017 e dal 9 al 13 aprile 2018,

–  visti i contributi di vari Stati, tra cui Stati membri dell'Unione europea, a monte delle riunioni del 2017 e 2018 del Gruppo di esperti governativi,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite su certe armi convenzionali mira a proibire o limitare l'utilizzo di tipi specifici di armi che si ritiene infliggano sofferenze inutili o ingiustificate ai combattenti o colpiscano indiscriminatamente i civili;

B.  considerando che i sistemi d'arma autonomi sono oggetto di discussione e analisi, a Ginevra, in seno al Gruppo di esperti governativi delle parti della Convenzione su certe armi convenzionali;

C.  considerando che non esistono ancora sistemi d'arma letali completamente autonomi; che i sistemi non autonomi, quali i sistemi automatizzati, azionabili a distanza e telecomandati non dovrebbero essere considerati sistemi d'arma autonomi letali (LAWS);

D.  considerando che per le decisioni letali sono fondamentali l'intervento e la supervisione di un essere umano, poiché è a questi che incombe la responsabilità ultima delle decisioni sulla vita o la morte di persone;

E.  considerando che il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, si applica senza riserve a tutti i sistemi d'arma e ai loro operatori, e che il rispetto del diritto internazionale è un requisito fondamentale che gli Stati devono soddisfare, in particolare per quanto riguarda il rispetto di principi quali la protezione della popolazione civile o l'adozione di precauzioni negli attacchi;

F.  considerando che un sistema d'arma letale dovrebbe essere considerato autonomo se specificamente progettato in modo da consentirgli di modificare la sua logica interna, di ignorare il suo compito originario e di modificare le sue regole di ingaggio senza interazione umana;

G.  considerando che il controllo umano su un sistema d'arma letale dovrebbe essere considerato significativo se consente all'operatore umano di modificare il compito del sistema o di porre fine all'ingaggio per rispettare il diritto internazionale umanitario;

1.  evidenzia la necessità di affrontare le sfide che i LAWS potrebbero porre a livello internazionale, pur ricordando che tali sistemi non sono stati ancora pienamente sviluppati; invita gli Stati membri ad adoperarsi per raggiungere una posizione unitaria;

2.  sottolinea che, visti i diversi approcci degli Stati parte della Convenzione su certe armi convenzionali, è necessario pervenire a una definizione operativa preliminare delle nozioni di LAWS e di controllo umano significativo, in quanto un simile passo da parte dell'UE potrebbe contribuire a stabilire e articolare norme internazionali accettabili nonché a definire future limitazioni a tali sistemi;

3.  invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, gli Stati membri e il Consiglio, alla luce di quanto sopra, a elaborare e adottare una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi; sottolinea la necessità di includere disposizioni in materia di controllo umano significativo per quanto riguarda l'uso della forza letale;

4.  evidenzia che nessuna delle armi o nessuno dei sistemi d'arma attualmente utilizzati dalle forze dell'UE o dalle forze alleate è un sistema d'arma autonomo letale; ricorda che le armi e i sistemi d'arma specificamente progettati per difendere le proprie piattaforme, le proprie forze e la popolazione contro minacce estremamente dinamiche come missili, munizioni e aeromobili nemici non sono considerate LAWS; sottolinea che le decisioni di ingaggio contro aerei che hanno a bordo esseri umani dovrebbero essere prese da un operatore umano;

5.  avverte che decisioni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri volte a introdurre un numero eccessivo di autorestrizioni in relazione a potenziali LAWS potrebbero significare la perdita di una posizione di avanguardia tecnologica e la concessione di possibili vantaggi sui campi di battaglia del futuro, qualora gli altri principali attori internazionali non intendano attenersi a norme restrittive analoghe;

6.  insiste sul fatto che tutti gli operatori di futuri sistemi d'arma autonomi debbano seguire una formazione rigorosa e globale in merito agli aspetti legali, etici e morali dell'utilizzo di tali sistemi e alle sue possibili implicazioni;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché al Segretario generale della NATO.

Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2018
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