presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
sui sistemi d'arma autonomi (2018/2752(RSP))
Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski
a nome del gruppo PPE
Risoluzione del Parlamento europeo sui sistemi d'arma autonomi(2018/2752(RSP))
B8-0309/2018
Il Parlamento europeo,
– visto il suo studio del 3 maggio 2013 sulle implicazioni sotto il profilo dei diritti umani dell'utilizzo di droni e robot autonomi nei conflitti bellici ("Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare",
– viste le sue numerose posizioni, raccomandazioni e risoluzioni, tra cui il mandato ad avviare negoziati, approvato dall'Aula il 13 marzo 2018, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla politica dell'Unione europea in materia(1), la sua raccomandazione al Consiglio del 7 luglio 2016 sulla 71ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite(2) e la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati(3),
– viste le dichiarazioni dell'Unione europea sui sistemi d'arma autonomi letali (LAWS) in occasione delle riunioni del Gruppo di esperti governativi delle parti della Convenzione su certe armi convenzionali (CCW), tenutesi a Ginevra dal 13 al 17 novembre 2017 e dal 9 al 13 aprile 2018,
– visti i contributi di vari Stati, tra cui Stati membri dell'Unione europea, a monte delle riunioni del 2017 e 2018 del Gruppo di esperti governativi,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite su certe armi convenzionali mira a proibire o limitare l'utilizzo di tipi specifici di armi che si ritiene infliggano sofferenze inutili o ingiustificate ai combattenti o colpiscano indiscriminatamente i civili;
B. considerando che i sistemi d'arma autonomi sono oggetto di discussione e analisi, a Ginevra, in seno al Gruppo di esperti governativi delle parti della Convenzione su certe armi convenzionali;
C. considerando che non esistono ancora sistemi d'arma letali completamente autonomi; che i sistemi non autonomi, quali i sistemi automatizzati, azionabili a distanza e telecomandati non dovrebbero essere considerati sistemi d'arma autonomi letali (LAWS);
D. considerando che per le decisioni letali sono fondamentali l'intervento e la supervisione di un essere umano, poiché è a questi che incombe la responsabilità ultima delle decisioni sulla vita o la morte di persone;
E. considerando che il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, si applica senza riserve a tutti i sistemi d'arma e ai loro operatori, e che il rispetto del diritto internazionale è un requisito fondamentale che gli Stati devono soddisfare, in particolare per quanto riguarda il rispetto di principi quali la protezione della popolazione civile o l'adozione di precauzioni negli attacchi;
F. considerando che un sistema d'arma letale dovrebbe essere considerato autonomo se specificamente progettato in modo da consentirgli di modificare la sua logica interna, di ignorare il suo compito originario e di modificare le sue regole di ingaggio senza interazione umana;
G. considerando che il controllo umano su un sistema d'arma letale dovrebbe essere considerato significativo se consente all'operatore umano di modificare il compito del sistema o di porre fine all'ingaggio per rispettare il diritto internazionale umanitario;
1. evidenzia la necessità di affrontare le sfide che i LAWS potrebbero porre a livello internazionale, pur ricordando che tali sistemi non sono stati ancora pienamente sviluppati; invita gli Stati membri ad adoperarsi per raggiungere una posizione unitaria;
2. sottolinea che, visti i diversi approcci degli Stati parte della Convenzione su certe armi convenzionali, è necessario pervenire a una definizione operativa preliminare delle nozioni di LAWS e di controllo umano significativo, in quanto un simile passo da parte dell'UE potrebbe contribuire a stabilire e articolare norme internazionali accettabili nonché a definire future limitazioni a tali sistemi;
3. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, gli Stati membri e il Consiglio, alla luce di quanto sopra, a elaborare e adottare una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi; sottolinea la necessità di includere disposizioni in materia di controllo umano significativo per quanto riguarda l'uso della forza letale;
4. evidenzia che nessuna delle armi o nessuno dei sistemi d'arma attualmente utilizzati dalle forze dell'UE o dalle forze alleate è un sistema d'arma autonomo letale; ricorda che le armi e i sistemi d'arma specificamente progettati per difendere le proprie piattaforme, le proprie forze e la popolazione contro minacce estremamente dinamiche come missili, munizioni e aeromobili nemici non sono considerate LAWS; sottolinea che le decisioni di ingaggio contro aerei che hanno a bordo esseri umani dovrebbero essere prese da un operatore umano;
5. avverte che decisioni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri volte a introdurre un numero eccessivo di autorestrizioni in relazione a potenziali LAWS potrebbero significare la perdita di una posizione di avanguardia tecnologica e la concessione di possibili vantaggi sui campi di battaglia del futuro, qualora gli altri principali attori internazionali non intendano attenersi a norme restrittive analoghe;
6. insiste sul fatto che tutti gli operatori di futuri sistemi d'arma autonomi debbano seguire una formazione rigorosa e globale in merito agli aspetti legali, etici e morali dell'utilizzo di tali sistemi e alle sue possibili implicazioni;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché al Segretario generale della NATO.