Proposta di risoluzione - B8-0400/2018Proposta di risoluzione
B8-0400/2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla lotta alla frode doganale e la protezione delle risorse proprie dell'Unione europea

26.9.2018 - (2018/2747(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Ingeborg Gräßle a nome della commissione per il controllo dei bilanci

Procedura : 2018/2747(RSP)
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B8-0400/2018
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B8-0400/2018

Risoluzione sulla lotta alla frode doganale e la protezione delle risorse proprie dell'Unione europea

(2018/2747(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la diciasettesima relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 2016,

–  vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale[1],

–  visti il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")[2], la decisione (UE) 2018/1094 della Commissione, del 1° agosto 2018, che conferma la partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea[3] e la decisione (UE) 2018/1103 della Commissione, del 7 agosto 2018, che conferma la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea[4],

–  visti il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione[5] e i relativi atti delegati e di esecuzione,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 7 aprile 2016, su un piano d'azione sull'IVA (COM(2016)0148),

–  vista la relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea, del 3 marzo 2016, dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi",

–  vista la procedura doganale 42 che permette di ottenere l'esenzione IVA sui beni importati in uno Stato membro che sono destinati a essere successivamente trasportati in un altro Stato membro;

–  vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea[6],

–  vista la relazione speciale n. 19/2017 della Corte dei conti europea, del 5 dicembre 2017, dal titolo "Procedure di importazione: carenze nel quadro giuridico e un'attuazione inefficace incidono sugli interessi finanziari dell'UE",

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per il controllo dei bilanci,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che le risorse proprie tradizionali, costituite principalmente dai dazi sulle importazioni da paesi terzi e dai contributi sullo zucchero, rappresentano circa il 12,8 % delle risorse proprie dell'UE;

B.  considerando che, all'inizio del 2017, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha portato a termine un'indagine su un caso di frode doganale nel Regno Unito, le cui principali conclusioni figurano nella relazione di attività dell'OLAF per il 2017;

C.  considerando che l'OLAF ha calcolato una perdita di gettito per le risorse proprie del bilancio dell'UE per un importo pari a 1,987 miliardi di EUR di dazi doganali dovuti su prodotti tessili e calzature importati dalla Cina nel Regno Unito nel periodo 2013-2016;

D.  considerando che, a titolo di paragone, nel 2016 l'OLAF ha raccomandato il recupero finanziario di un importo totale di 631,1 milioni di EUR a seguito di 272 indagini svolte;

E.  considerando che la frode in questione riguarda un caso di sottovalutazione, che permette agli importatori di realizzare profitti attraverso l'evasione dei dazi doganali e delle imposte connesse, pagando molto meno di quanto è legalmente dovuto;

F.  considerando che l'indagine ha altresì rilevato una sostanziale evasione dell'IVA in relazione alle importazioni attraverso il Regno Unito mediante l'abuso della sospensione del pagamento dell'IVA, prevista dalla cosiddetta procedura doganale 42; considerando che queste perdite sono stimate complessivamente a 3,2 miliardi di EUR per il periodo 2013-2016, causando anche una perdita per il bilancio dell'UE;

G.  considerando che l'OLAF ha formulato una raccomandazione finanziaria destinata alla Direzione generale del Bilancio della Commissione, una raccomandazione amministrativa destinata alla Direzione generale della Fiscalità e unione doganale e una raccomandazione giudiziaria destinata alla Procura generale della Corona del Regno Unito, al fine di avviare procedimenti giudiziari nei confronti dei soggetti implicati nell'evasione fraudolenta dei dazi doganali e dei soggetti consapevolmente coinvolti nel riciclaggio dei proventi di tale reato;

H.  considerando che l'OLAF sta conducendo un'indagine su un nuovo caso di sottovalutazione doganale che riguarda il porto del Pireo in Grecia, che rappresenta una grave perdita per le risorse dell'UE e che si stima abbia causato una perdita per l'Italia di decine di milioni di euro in termini di IVA non pagata, anche se l'indagine è tuttora in corso e l'importo potrebbe risultare molto più elevato;

I.  considerando che i casi relativi al Regno Unito e alla Grecia sono lungi dall'essere isolati e dovrebbero essere uno stimolo per adottare un'azione;

J.  considerando che la Corte dei conti europea ha sottolineato che non vi è un'applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri e che ciò potrebbe incentivare gli autori delle frodi a scegliere l'anello più debole nella catena per effettuare le loro importazioni fraudolente;

1.  accoglie con favore la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione l'8 marzo 2018 per dare un seguito al caso di frode doganale nel Regno Unito;

2.  invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare le risorse proprie dell'UE non riscosse al fine di contribuire alle entrate del bilancio dell'UE;

3.  invita la Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ad adottare un'azione per prevenire futuri abusi della procedura doganale 42;

4.  chiede alla Commissione di dare un seguito alle raccomandazioni dell'OLAF e di riferire al riguardo, e si rammarica del fatto che possano essere necessari fino a 10 anni per recuperare i fondi;

5.  esorta la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino pienamente le disposizioni del Codice doganale dell'Unione, che è entrato in vigore il 1° maggio 2016, e a chiarire le disposizioni che possono dare adito a confusione; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'applicazione delle norme comuni da parte delle autorità doganali sia organizzata in modo tale da prevenire efficacemente le frodi, incluse le frodi carosello, e da rafforzare i controlli presso i porti, gli aeroporti e le frontiere terrestri come pure su Internet;

6.  invita la Commissione a contribuire alla realizzazione e alla sostenibilità finanziaria dei sistemi di informazione doganale dell'UE;

7.  invita la Commissione a mettere a punto una metodologia adeguata e a elaborare stime periodiche del divario doganale a partire dal 2019, nonché a riferire al riguardo al Parlamento con cadenza semestrale;

8.  invita il Consiglio a giungere rapidamente a un accordo con il Parlamento su un quadro giuridico dell'Unione in materia di infrazioni e sanzioni doganali, al fine di consentire l'applicazione di sanzioni amministrative armonizzate e l'utilizzo degli stessi criteri nell'esame delle infrazioni; ricorda che il Parlamento ha approvato la sua posizione nell'ottobre 2016; invita la Commissione a facilitare il conseguimento di tale accordo;

9.  deplora che non tutti gli Stati membri dell'UE abbiano accettato di partecipare alla Procura europea;

10.  esorta la Commissione e gli Stati membri a concludere quanto prima le loro discussioni sugli sforzi intesi ad applicare un sistema dell'IVA definitivo, inteso ad armonizzare le modalità di riscossione e di pagamento dell'IVA a livello di UE, anche al fine di evitare le frodi;

11.  invita la Commissione a elaborare un piano d'azione per garantire l'attuazione piena e tempestiva delle normative sull'IVA in tutti gli Stati membri, al fine di assicurare questa fonte di risorse proprie dell'Unione europea;

12.  invita la Commissione a valutare il possibile trasferimento delle competenze delle autorità doganali dal livello nazionale al livello dell'UE per garantire l'armonizzazione delle procedure nei punti di ingresso dell'UE, monitorare le prestazioni e le attività delle amministrazioni doganali, nonché raccogliere e trattare i dati doganali;

13.  appoggia gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1294/2013 che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea[7] di sostenere le autorità doganali nella tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri, compresa la lotta contro le frodi; sottolinea che la Commissione deve adottare misure appropriate per garantire che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode;

14.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2018
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