PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul
22.10.2018 - (2018/2885(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans‑Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski a nome del gruppo ECR
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0498/2018
B8‑0499/2018
Risoluzione del Parlamento europeo sull'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul
Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Arabia Saudita,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
– vista la Carta araba dei diritti dell'uomo, ratificata dall'Arabia Saudita nel 2009,
– vista la dichiarazione congiunta del 14 ottobre 2018 dei ministri degli Esteri di Regno Unito, Francia e Germania sulla scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi,
– vista la dichiarazione congiunta del 21 ottobre 2018 di Regno Unito, Francia e Germania sulla morte di Jamal Khashoggi,
– vista la dichiarazione, del 20 ottobre 2018, del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a nome dell'Unione europea sui recenti sviluppi nel caso di Jamal Khashoggi,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il 2 ottobre 2018 Jamal Khashoggi si è recato al consolato del Regno dell'Arabia Saudita di Istanbul (Turchia) per ottenere documenti che attestassero il suo precedente divorzio;
B. considerando che, dopo due settimane di diniego e di dichiarazioni di non sapere nulla circa il destino di Khashoggi, l'Arabia Saudita ha ammesso che la sua morte è avvenuta a seguito di un presunto alterco fisico presso il consolato;
C. considerando che dalla scomparsa e dall'uccisione di Jamal Khashoggi i media internazionali hanno pubblicato numerose speculazioni sul suo destino, basate su un numero considerevole di fughe di notizie nei media turchi riguardanti le indagini in corso;
D. considerando che i servizi segreti turchi affermano di aver ottenuto file audio e persino video dell'uccisione premeditata del giornalista, mediante dispositivi incorporati che non erano stati rilevati; che il Presidente turco Erdogan avrebbe deciso personalmente, mediante consulenti stretti, quali dettagli delle indagini turche divulgare a livello internazionale e in quale momento;
E. considerando che l'indagine congiunta turco-saudita è ancora in corso e che il Presidente Erdogan ha dichiarato che tutti i dettagli di quanto avvenuto saranno divulgati il 23 ottobre 2018, data che coincide con l'apertura della iniziativa per gli investimenti futuri che si terrà a Riyadh in Arabia Saudita;
F. considerando che, dall'ammissione dell'uccisione di Jamal Khashoggi, l'Arabia Saudita ha proceduto all'arresto di 18 cittadini sauditi per tale reato e ha licenziato il vicecapo dei servizi segreti e uno stretto collaboratore del principe ereditario Mohammed bin Salman Al Saud;
G. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno insistito sulla necessità di svolgere un'indagine completa, credibile e trasparente per far opportunamente luce sulle circostanze dell'uccisione di Jamal Khashoggi e garantire che i responsabili rendano pienamente conto del loro operato;
H. considerando che l'Arabia Saudita e la Turchia sono entrambe parti alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e hanno l'obbligo di adottare ogni misura atta a prevenire la tortura, le sparizioni forzate e altre gravi violazioni dei diritti umani, di indagare sulle accuse di atti che costituiscono tali reati e di consegnare alla giustizia coloro che sono sospettati di averli commessi; che la Convenzione delle Nazioni Unite stabilisce che il particolare reato dell'uccisione di Jamal Khashoggi è soggetto alla giurisdizione universale e quindi che qualsiasi sospetto può essere arrestato ovunque nel territorio dei paesi firmatari e, se del caso, processato in uno dei loro tribunali nazionali;
1. condanna con la massima fermezza l'uccisione di Jamal Khashoggi ed esprime il proprio cordoglio alla famiglia e agli amici;
2. sottolinea quanto sia importante difendere la libertà di espressione e la libertà di stampa e garantire la protezione dei giornalisti; sottolinea che minacciare, attaccare o uccidere i giornalisti è inaccettabile in qualsiasi circostanza e costituisce una questione sommamente preoccupante;
3. prende atto della dichiarazione dell'Arabia Saudita e dei suoi risultati preliminari e mette in evidenza la necessità di chiarire esattamente i fatti avvenuti il 2 ottobre 2018 e superare le ipotesi finora espresse nell'indagine saudita, sostanziandole con fatti che possano essere ritenuti credibili;
4. sottolinea che sono necessari e attesi sforzi maggiori per accertare la verità in modo esaustivo, trasparente e credibile; esorta a svolgere le indagini in modo approfondito fino al chiarimento delle responsabilità e a garantire l'adeguata assunzione di responsabilità e un giusto processo per i crimini commessi;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al SEAE, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, a Sua Maestà il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, al Presidente della Turchia, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al Presidente del Majlis ash-Shura e al Presidente della Grande assemblea nazionale della Turchia.