Proposta di risoluzione - B8-0075/2019Proposta di risoluzione
B8-0075/2019

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

23.1.2019 - (D059691/02 – 2019/2523(RSP))

presentata a norma dell'articolo 106, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del regolamento
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Deputato responsabile: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis  

Procedura : 2019/2523(RSP)
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B8-0075/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(D059691/02 – 2019/2523(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D059691/02),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

–  visto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 3 dicembre 2018 senza esprimere parere,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[2],

–  visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) l'8 marzo 2018 e pubblicato il 28 marzo 2018[3],

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati[4],

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,

A.  considerando che il 26 giugno 2015 la società Monsanto Europe S.A./N.V. ha presentato, per conto della società Monsanto, Stati Uniti, all'autorità nazionale competente del Belgio, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato (GM) MON 87403 (in appresso "la domanda"), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87403 per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.  considerando che il granturco MON 87403 è geneticamente modificato per aumentare la biomassa e la resa delle spighe (che diventano la pannocchia di granturco per la raccolta) mediante l'inserimento di una sequenza di geni troncata derivata da un'altra specie vegetale (Arabidopsis thaliana); che ciò determina l'espressione di una proteina (ATH17Δ113) destinata ad agire in concorrenza con una proteina naturale simile che controlla la regolazione genetica e la crescita delle piante;

C.  considerando che durante il trimestre di consultazione le autorità competenti hanno presentato diverse osservazioni critiche[5]; che i commenti comprendevano, tra l'altro, l'osservazione che i dati sperimentali non confermavano l'asserzione di un aumento della resa per il granturco geneticamente modificato MON 87403; che non è possibile concludere in merito alla sicurezza degli effetti a lungo termine in materia di riproduzione o sviluppo dell'intero alimento e/o mangime; che la proposta del richiedente di un piano di monitoraggio ambientale non soddisfa gli obiettivi di cui all'allegato VII della direttiva n. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6] e, soprattutto, che le prove fornite non sono state ritenute sufficienti a rassicurare i consumatori circa la sicurezza del granturco geneticamente modificato MON 87403;

D.  considerando che, nonostante l'EFSA abbia dato il via libera per quanto riguarda la sicurezza del granturco geneticamente modificato MON 87403, un'analisi indipendente della valutazione dell'EFSA indica che i meccanismi molecolari esatti che intervengono nell'espressione del gruppo ATH17Δ113, nonché le modalità di conseguimento degli effetti auspicati e di eventuali effetti collaterali, rimangono poco conosciuti e richiedono ulteriori ricerche[7]; che senza una comprensione completa della modificazione genetica non è possibile valutare appieno i rischi associati;

E.  considerando che l'esito delle prove sul campo effettuate dal richiedente dimostra che gli effetti osservati del tratto voluto, vale a dire l'aumento della biomassa e del rendimento delle spighe, non erano solo decisamente esigui, ma anche incoerenti; che il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA) ha riconosciuto che "la modifica dovuta al tratto previsto è notoriamente di ampiezza limitata ....il che suggerisce che la manifestazione del tratto può dipendere dalle condizioni ambientali nelle prove sul campo"[8];

F.  considerando che le prove sul campo sono state effettuate solo negli Stati Uniti; che, se la sua importazione nell'Unione viene autorizzata, il granturco geneticamente modificato MON 87403 può essere coltivato in un'ampia gamma di paesi produttori di mais, con condizioni climatiche e agronomiche molto diverse e con ulteriori fattori di stress come la limitazione idrica o la siccità; che l'impatto di questi fattori di stress e di queste condizioni, che il gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA riconosce, può incidere sulla manifestazione del tratto (e quindi anche su eventuali effetti indesiderati), e non è quindi stato affrontato in modo adeguato;

G.  considerando che, paradossalmente, mentre il gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA ha concluso che l'analisi della composizione (confronto della composizione del granturco geneticamente modificato MON 87403 con un comparatore non geneticamente modificato sulla base dei risultati delle prove sul campo) "non ha individuato problemi che richiedono un'ulteriore valutazione della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e del suo impatto ambientale", il gruppo di esperti scientifici ha anche messo in dubbio "se i dati sulla composizione ottenuti dalle prove sul campo consentissero una valutazione approfondita del rischio";

H.  considerando che il gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA non ha esaminato adeguatamente i rischi potenziali che questo granturco geneticamente modificato comporta per la salute umana e animale e per l'ambiente; che è inaccettabile che la Commissione proponga di autorizzare questo granturco geneticamente modificato sulla base del parere dell'EFSA;

I.  considerando che uno degli studi citati nel parere dell'EFSA era uno studio redatto congiuntamente da un membro del gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA e da uno scienziato che lavora per Syngenta[9]; che è stato rilevato che i riferimenti a tale studio sono stati successivamente rimossi dal parere dell'EFSA, e che quest'ultima ha osservato che la loro rimozione "non incide materialmente sul contenuto né sull'esito"[10];

J.  considerando che il Parlamento si compiace del fatto che il direttore esecutivo dell'EFSA si sia impegnato a garantire che, in futuro, i membri del personale dell'EFSA non siano più co-autori di pubblicazioni scientifiche insieme agli scienziati legati all'industria, al fine di evitare la percezione di una vicinanza inopportuna all'industria e di accrescere la fiducia dei consumatori nel sistema di sicurezza alimentare dell'Unione europea[11]; che è della massima importanza che tutti gli studi utilizzati dall'EFSA nei suoi lavori siano chiaramente menzionati;

K.  considerando che, il 3 dicembre 2018, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e che pertanto l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;

L.  considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente Juncker in quanto non democratica[12];

M.  considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura[13] la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  è d'avviso che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[14], nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.  ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.  chiede alla Commissione di sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;

6.  invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di organismi geneticamente modificati, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini della coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 29 gennaio 2019
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