RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del mercoledì 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i livelli di ripartizione geografica
28.1.2019 - (2018/3002(DEA))
Bernd Lange a nome della commissione per il commercio internazionale
B8-0080/2019
Progetto di decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i livelli di ripartizione geografica
(C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)08872),
– vista la lettera, in data 28 gennaio 2019, della commissione per il commercio internazionale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero[1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 6,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per il commercio internazionale,
– visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
A. considerando che, il 29 marzo 2017, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea; che i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine;
B. considerando che il regolamento (CE) n. 184/2005 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero;
C. considerando che, con il recesso dall'Unione, il Regno Unito diventerebbe un paese terzo e quindi le statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero dovrebbero riguardare il Regno Unito come paese terzo, piuttosto che come uno Stato membro;
D. considerando che le sole modifiche previste dal regolamento delegato C(2018)08872 prevedono la classificazione del Regno Unito come paese terzo ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 184/2005;
E. considerando che la rapida pubblicazione del regolamento delegato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea consentirebbe una maggiore certezza del diritto e tempo adeguato per l'attuazione entro il 30 marzo 2019;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato C(2018)08872;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.