Proposta di risoluzione - B8-0139/2019Proposta di risoluzione
B8-0139/2019

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram

21.2.2019 - (D060042/02 – 2019/2541(RSP))

presentata a norma dell'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del regolamento
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Deputati responsabili: Sylvie Goddyn, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp

Procedura : 2019/2541(RSP)
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B8-0139/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram

(D060042/02 – 2019/2541(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi[1],

–  visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram (D060042/02),

–  visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE[2], in particolare l'articolo 17, primo comma,

–  vista la relazione di valutazione del rinnovo dell'ottobre 2017 elaborata a norma del regolamento (UE) n. 1107/2009 della Commissione per quanto concerne il thiacloprid[3],

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[4],

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

Introduzione al contesto

A.  considerando che il thiacloprid è approvato come insetticida dal 1º gennaio 2005;

B.  considerando che dal 2015 è in corso una procedura per il rinnovo dell'approvazione del thiacloprid a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione[5], la quale comprende il preavviso di tre anni richiesto; che l'attuale periodo di approvazione scade il 30 aprile 2019;

C.  considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva thiacloprid è già stato prorogato attraverso il regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione[6];

D.  considerando che la Commissione non spiega le ragioni di una seconda proroga, a parte il fatto di indicare: "Dato che la valutazione di tali sostanze [incluso il thiacloprid] è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo";

E.  considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne in gravidanza, neonati e bambini;

F.  considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto qualora sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e si prevede che non avranno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali, o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

G.  considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce che, per accelerare l'approvazione delle sostanze attive, si dovrebbero stabilire scadenze rigorose per le diverse fasi procedurali, cosa che chiaramente non è avvenuta;

H.  considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 indica che, ai fini della sicurezza, il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che il periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionato ai possibili rischi inerenti all'uso di tali sostanze, ma che tale proporzionalità è ovviamente carente;

I.  considerando che la sostanza attiva thiacloprid è un neonicotinoide ciano-sostituto ampiamente utilizzato in sostituzione di clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam, che sono vietati nell'Unione ad eccezione dell'uso nelle serre;

J.  considerando che le formulazioni basate sul thiacloprid sono irrorate nei campi a un tasso molto più elevato rispetto alle sostanze precedentemente utilizzate clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam;

K.  considerando che le formulazioni di thiacloprid possono essere utilizzate durante la fioritura, in quanto si prevedono minori danni per gli impollinatori;

Proprietà di interferenza endocrina

L.  considerando che diversi studi recenti indicano che il thiacloprid ha effetti nocivi sul sistema endocrino[7], effetti genotossici e citotossici[8],[9], nonché un impatto sullo sviluppo neurologico, ed è neurotossico[10] e immunotossico[11];

M.  considerando che la sostanza attiva thiacloprid si ritiene presenti "proprietà di interferente endocrino" nella banca dati dei pesticidi dell'UE[12] e che è candidata alla sostituzione;

N.  considerando che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha istituito la seguente classificazione ed etichettatura per la sostanza attiva thiacloprid: "sospetto cancerogeno umano e presunto tossico per la riproduzione umana";

O.  considerando che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato conclusioni allarmanti e irrevocabili circa la pericolosità del thiacloprid per la salute umana nella relazione sulla valutazione del rinnovo dell'ottobre 2017 concernente il thiacloprid, che è stata pubblicata per una consultazione pubblica[13];

P.  considerando che nel corso di una riunione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del 16 giugno 2016, il commissario Andriukaitis ha spiegato che in caso di dubbio prevale il principio di precauzione per quanto riguarda i criteri relativi agli interferenti endocrini;

Q.  considerando che ANSES, l'agenzia francese per l'ambiente, nella sua relazione sui neonicotinoidi del maggio 2018[14],[15],[16], ha emesso un parere negativo in merito alla sostanza attiva thiacloprid;

R.  considerando che la Francia ha vietato, dal settembre 2018, l'uso del thiacloprid a causa della sua sospetta cancerogenicità;

Minaccia per la biodiversità

S.  considerando che per le api mellifere il thiacloprid può essere tanto tossico quanto l'imidacloprid e il thiamethoxam[17];

T.  considerando che il thiacloprid può incidere sulla capacità dell'apprendimento e della memoria delle api mellifere e quindi sulla vitalità delle loro colonie[18]; considerando che recenti dati scientifici[19] dimostrano che l'esposizione cronica delle api da miele nei campi, a bassa concentrazione, al principio attivo thiacloprid provoca importanti effetti subletali, come l'alterazione del comportamento nella ricerca di cibo, della comunicazione e dell'orientamento di tali animali, il che significa che è possibile sollevare la questione se l'uso della sostanza attiva thiacloprid sia effettivamente conforme al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[20];

U.  considerando che, oltre agli effetti collaterali già noti dei neonicotinoidi sugli impollinatori, recenti pubblicazioni scientifiche[21] hanno dimostrato che la sostanza attiva thiacloprid influisce sull'immunocompetenza delle api mellifere, che è già notevolmente indebolita;

V.  considerando che l'aumento della tossicità per gli impollinatori è il risultato di un effetto cocktail[22] dovuto all'uso di più antiparassitari e insetticidi, compreso il thiacloprid;

1.  ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;

2.  ritiene che la decisione di registrare il thiacloprid non sia giustificata, dal momento che non esistono prove sufficienti che indichino che saranno evitati rischi inaccettabili per gli animali, la sicurezza alimentare e gli impollinatori;

3.  ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non si basi su una necessità urgente della sostanza attiva thiacloprid ai fini dell'agricoltura nell'Unione;

4.  ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non rispetti il principio di precauzione;

5.  ritiene opportuno che la Commissione proponga invece uno status speciale per le api mellifere, che tenga conto del fatto che gli impollinatori sono indispensabili per un'agricoltura sostenibile, per la produzione vegetale e contemporaneamente per altri animali selvatici e da produzione alimentare, e che proponga di modificare, armonizzare e rafforzare la coerenza dei pertinenti regolamenti alla luce di ciò, al fine di garantire un elevato livello di protezione per le api mellifere e gli altri impollinatori;

6.  invita la Commissione a ritirare il suo progetto di regolamento di esecuzione e a presentare un nuovo progetto alla commissione, il quale tenga conto dell'effetto cronico della sostanza attiva thiacloprid sulle api mellifere, sulla salute umana e animale e sull'ambiente;

7.  invita la Commissione a vietare senza indugio le sostanze attive della classe dei neonicotinoidi o le sostanze che agiscono nello stesso modo, compreso il thiacloprid;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 

Ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2019
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