Proposta di risoluzione - B8-0221/2019Proposta di risoluzione
B8-0221/2019

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Lanxess Deutschland GmbH e altri)

22.3.2019 - (D060095/03 – 2019/2654(RSP))

presentata a norma dell'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del regolamento
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Deputato responsabile: Bas Eickhout


Procedura : 2019/2654(RSP)
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B8-0221/2019
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B8-0221/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Lanxess Deutschland GmbH e altri)

(D060095/03 – 2019/2654(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Lanxess Deutschland GmbH e altri) (D060095/03),

–  visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE[1] (regolamento REACH), in particolare l'articolo 64, paragrafo 8,

–  visti i pareri formulati dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e dal comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC)[2], a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[3],

–  vista la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 nella causa T-837/16[4],

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il triossido di cromo è stato aggiunto all'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH nel 2010[5] a causa della sua classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) e mutagena (categoria 1B);

B.  considerando che il triossido di cromo è stato incluso nell'allegato XIV del regolamento REACH nel 2013[6] a causa di tale classificazione, degli elevati volumi attualmente in uso, del gran numero di siti in cui viene utilizzato nell'Unione e del rischio di significativa esposizione dei lavoratori[7], e che la data di scadenza è stata fissata al 21 settembre 2017;

C.  considerando che le imprese intenzionate a continuare a utilizzare il triossido di cromo erano tenute a presentare una domanda di autorizzazione entro il 21 marzo 2016;

D.  considerando che Lanxess e altre sei imprese ("i richiedenti") hanno costituito un consorzio, cui hanno aderito oltre 150 imprese ma la cui composizione esatta non è nota, per presentare congiuntamente domanda[8];

E.  considerando che, avendo presentato congiuntamente la domanda entro il termine del 21 marzo 2016, i richiedenti e i loro utilizzatori a valle sono stati autorizzati a continuare a utilizzare il triossido di cromo in attesa della decisione di autorizzazione di cui all'articolo 58 del regolamento REACH riguardo agli usi oggetto della domanda;

F.  considerando che la Commissione ha ricevuto i pareri del RAC e del SEAC nel settembre 2016; che il ritardo della Commissione nell'elaborare la decisione ha portato di fatto a tollerare l'uso del triossido di cromo per un anno e mezzo dopo la data di scadenza;

G.  considerando che, come indicato al considerando 16 del regolamento REACH quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea[9], l'obiettivo principale di tale regolamento consiste nell'assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;

H.  considerando che, a norma dell'articolo 55 e alla luce del considerando 12 del regolamento REACH, la sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie alternative più sicure costituisce uno scopo centrale dell'autorizzazione;

I.  considerando che il RAC ha confermato che non è possibile determinare un livello derivato senza effetto per le proprietà cancerogene del triossido di cromo e che pertanto quest'ultimo è considerato una sostanza per la quale non è possibile determinare una soglia ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera a), del regolamento REACH; che ciò significa che per questa sostanza non è possibile stabilire un livello teorico sicuro di esposizione da utilizzare come livello di riferimento per valutare se il rischio di utilizzarla sia adeguatamente controllato;

J.  considerando che, secondo le stime del RAC, il rilascio dell'autorizzazione porterebbe a 50 il numero statistico di casi mortali di cancro all'anno;

K.  considerando che, a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH, l'autorizzazione per l'utilizzo di una sostanza i cui rischi non sono adeguatamente controllati può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative;

L.  considerando che la domanda riguarda l'uso di 20 000 tonnellate di triossido di cromo all'anno;

M.  considerando che la domanda riguarda un numero molto elevato di utilizzatori a valle (oltre 4 000 siti) in settori che vanno dall'industria cosmetica a quella aerospaziale, degli imballaggi alimentari, automobilistica, sanitaria ed edilizia e interessa un numero senza precedenti di lavoratori esposti a tale sostanza (oltre 100 000);

N.  considerando che la domanda riguarda formalmente sei "usi"; che le descrizioni di tali usi sono tuttavia talmente generiche da configurare un ambito di applicazione molto ampio, che è stato addirittura definito "estremamente ampio"[10]; che ciò inficia sia la valutazione socioeconomica che la valutazione delle alternative idonee;

O.  considerando che l'articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento REACH prevede che il richiedente presenti una relazione sulla sicurezza chimica elaborata a norma dell'allegato I; che detta relazione deve includere anche una valutazione dell'esposizione[11];

P.  considerando che il RAC ha rilevato una notevole discrepanza tra l'oggetto della domanda presentata e le informazioni in essa fornite[12];

Q.  considerando che il RAC ha individuato gravi carenze nelle informazioni fornite dai richiedenti relativamente agli scenari di esposizione dei lavoratori[13];

R.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ha riconosciuto che i richiedenti non hanno fornito le informazioni necessarie relativamente agli scenari di esposizione dei lavoratori[14];

S.  considerando che, invece di ritenere la domanda non conforme a norma dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento REACH, il progetto di decisione di esecuzione della Commissione esige semplicemente che i richiedenti forniscano i dati mancanti nella loro relazione di revisione, ossia anni dopo l'adozione del progetto di decisione in questione[15];

T.  considerando che la relazione di riesame di cui all'articolo 61 del regolamento REACH non ha lo scopo di dare più tempo alle imprese per colmare le lacune nelle informazioni che avrebbero dovuto fornite preventivamente (dal momento che tali informazioni sono fondamentali per l'adozione di una decisione), ma è tesa a garantire che le informazioni inizialmente fornite nella domanda siano ancora attuali;

U.  considerando che il Tribunale ha chiaramente stabilito che le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione conformemente all'articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento REACH non possono essere finalizzare a ovviare alle potenziali carenze o lacune di una domanda di autorizzazione[16];

V.  considerando che il parere del SEAC ha inoltre evidenziato notevoli incertezze nell'analisi delle alternative presentata dai richiedenti, constatate anche nel progetto di decisione di esecuzione della Commissione[17];

W.  considerando che, conformemente all'articolo 55 e all'articolo 60, paragrafo 4, il richiedente deve dimostrare che non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative agli usi oggetto della domanda;

X.  considerando che è stata dimostrata la disponibilità di idonee alternative per molte delle applicazioni che rientrano negli usi da autorizzare[18],

Y.  considerando che il Tribunale ha ricordato alla Commissione che, per concedere legalmente un'autorizzazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH, essa deve verificare una quantità sufficiente di informazioni concrete e verificabili per poter concludere che non sono disponibili alternative adeguate per gli usi contemplati nella domanda o che le incertezze rimanenti sulla mancanza di alternative disponibili, alla data di adozione dell'autorizzazione, sono trascurabili[19];

Z.  considerando che, nel caso in questione, le incertezze relative all'analisi delle alternative erano lungi dall'essere trascurabili[20];

AA.  considerando che il fatto che gli "usi" per i quali i richiedenti hanno deciso di chiedere l'autorizzazione sono molto generici non può legittimamente giustificare un'analisi incompleta delle alternative;

AB.  considerando che l'articolo 62 del regolamento REACH non prevede alcuna deroga in materia di informazioni per le società che presentano domanda congiuntamente in quanto consorzio;

AC.  considerando che l'autorizzazione proposta dalla Commissione viola quindi l'articoli 60, paragrafi 7 e 4, del regolamento REACH;

AD.  considerando inoltre che alcuni utilizzatori a valle contemplati dal progetto di decisione di esecuzione della Commissione hanno già presentato separatamente domanda di autorizzazione; che il RAC e il SEAC hanno già espresso il loro parere su alcune di tali domande; che sono già state concesse autorizzazioni ad alcuni utilizzatori a valle;

AE.  considerando tuttavia che, tra gli usi estremamente generali della domanda congiunta presentata dai richiedenti, vi possono essere applicazioni specifiche per le quali gli utilizzatori a valle non hanno presentato una domanda di autorizzazione separata, ma per le quali possono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH;

AF.  considerando che tali domande possono riguardare settori importanti;

AG.  considerando che sarebbe dunque opportuno offrire, in via eccezionale, a tali utilizzatori a valle che non hanno ancora presentato una domanda specifica la possibilità di presentare in tempi brevi una domanda separata;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006;

2.  invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto che respinga la domanda di autorizzazione;

3.  invita la Commissione a valutare attentamente se possano essere rilasciate autorizzazioni nel pieno rispetto del regolamento REACH per gli usi specifici contemplati dalla domanda presentata dai richiedenti;

4.  invita la Commissione a concedere, in via eccezionale, agli utilizzatori a valle il cui uso rientra nella domanda da parte dei richiedenti, ma per il quale non è ancora stata presentata alcuna domanda di autorizzazione separata, la possibilità di presentare in tempi brevi la propria domanda;

5.  invita il RAC e il SEAC a esaminare rapidamente tali domande, verificando in particolare che esse contengano tutte le informazioni necessarie specificate all'articolo 62 del regolamento REACH;

6.  invita la Commissione ad adottare rapidamente decisioni relativamente a tali domande, nel pieno rispetto del regolamento REACH;

7.  invita il RAC e il SEAC a non accettare più domande che non includono le informazioni da fornire a norma dell'articolo 62 del regolamento REACH;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2019
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