Proposta di risoluzione - B8-0235/2019Proposta di risoluzione
B8-0235/2019

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 marzo 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

2.4.2019 - (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento
Commissione per i problemi economici e monetari

Membro responsabile: Roberto Gualtieri

Procedura : 2019/2680(DEA)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B8-0235/2019
Testi presentati :
B8-0235/2019
Discussioni :
Votazioni :
Testi approvati :

B8-0235/2019

Progetto di decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 marzo 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)02533),

–  vista la lettera in data 28 marzo 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 1 aprile 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni[1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 6,

–  visto il regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti[2],

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.  considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione, il regolamento si applica a decorrere dalla data successiva a quella in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito e all'interno dello stesso a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), salvo laddove entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o laddove il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE sia stato prorogato;

B.  considerando che il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha adottato la decisione (UE) 2019/476[3] che proroga il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE e che, di conseguenza, la seconda condizione per l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/396, ovvero che il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE non sia stato prorogato, non sarà soddisfatta;

C.  considerando che le ragioni alla base del regolamento delegato (UE) 2019/396 continueranno a permanere, indipendentemente da qualsiasi proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, e che il Parlamento ha dichiarato, il 13 febbraio 2019, di non avere obiezioni al regolamento delegato (UE) 2019/396;

D.  considerando che il Parlamento concorda ancora sull'importanza per le autorità competenti e i mercati finanziari di esentare determinate operazioni derivanti da novazione, per un periodo limitato di 12 mesi, se la controparte stabilita nel Regno Unito passa a essere una controparte all'interno dell'UE-27, e che, in tale contesto, accoglie con favore il regolamento delegato del 28 marzo 2019 che affronta il nuovo sviluppo della proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE mediante decisione (UE) 2019/476 del Consiglio;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

Ultimo aggiornamento: 2 aprile 2019
Note legali - Informativa sulla privacy