PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici
16.9.2019 - (2019/2800(RSP))
a norma dell'articolo 136, paragrafo 5, del regolamento
Paolo De Castro
a nome del gruppo S&D
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B9-0040/2019
B9-0044/2019
Risoluzione del Parlamento europeo sulla brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici
Il Parlamento europeo,
– vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici[1],
– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali[2],
– vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche[3], che stabilisce i principi relativi alla brevettabilità del corpo umano e delle sue parti, degli animali e delle piante, in particolare l'articolo 4, il quale stabilisce che i prodotti ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici non sono brevettabili,
– vista la convenzione sul brevetto europeo (CBE) del 5 ottobre 1973, in particolare l'articolo 53, lettera b),
– visto il regolamento di esecuzione della CBE, del 5 ottobre 1973, in particolare l'articolo 26, a norma del quale la direttiva 98/44/CE costituisce uno strumento complementare di interpretazione per le domande di brevetto europeo e per i brevetti in materia di invenzioni biotecnologiche,
– vista la decisione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) del 29 giugno 2017 che modifica gli articoli 27 e 28 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo (CA/D 6/17),
– visto il deferimento, da parte del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, di una questione di diritto alla commissione allargata di ricorso (articolo 112, paragrafo 1, lettera b), della CBE),
– vista l'interrogazione alla Commissione sulla brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici (O-000026/2019 – B9-0051/2019),
– visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'accesso al materiale biologico di riproduzione vegetale e animale è assolutamente necessario per promuovere l'innovazione e per lo sviluppo di nuove varietà e razze al fine di garantire la sicurezza alimentare globale ed evitare monopoli nel settore della riproduzione animale e vegetale, offrendo nel contempo maggiori opportunità per le PMI e gli agricoltori;
B. considerando che gli agricoltori e i produttori di sementi necessitano di un accesso facile al materiale riproduttivo per selezionare i vegetali in condizioni locali e ultra-locali al fine di migliorare la resilienza dinanzi agli effetti del cambiamento climatico sulle condizioni meteorologiche e sulla disponibilità idrica, nonché dinanzi alle minacce di nuovi parassiti e nuove fitopatologie;
C. considerando che la coltivazione di piante e l'allevamento di animali sono procedimenti praticati dagli agricoltori e dalle comunità agricole fin dalle origini dell'agricoltura e che le varietà e i metodi di produzione non brevettati sono importanti ai fini della diversità genetica;
D. considerando che possono essere concessi brevetti nel campo dell'ingegneria genetica ma che va salvaguardato il divieto di brevettare varietà vegetali e animali;
E. considerando che i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici, quali piante, sementi, caratteristiche autoctone e geni, dovrebbero essere esclusi dalla brevettabilità;
F. considerando che la direttiva 98/44/CE disciplina le invenzioni biotecnologiche, in particolare l'ingegneria genetica, ma che non era intenzione del legislatore consentire la brevettabilità dei prodotti ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
G. considerando che numerose domande relative a prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici sono attualmente in attesa di una decisione dell'UEB; che l'UEB deve chiarire urgentemente le sue norme al riguardo;
H considerando che fino al 1° ottobre 2019 terzi possono inviare alla commissione allargata di ricorso osservazioni sulla questione delle domande rivoltele dal presidente dell'UEB per ottenere chiarimenti giuridici sulla brevettabilità dei procedimenti essenzialmente biologici;
1. esprime profonda preoccupazione per il fatto che la decisione della commissione tecnica di ricorso dell'UEB sulla brevettabilità delle piante del 5 dicembre 2018 (T 1063/18) prevede la possibilità di concedere brevetti per i tratti naturali introdotti in nuove varietà mediante procedimenti essenzialmente biologici come l'incrocio e la selezione;
2. ritiene che le norme decisionali interne dell'UEB non possano pregiudicare il controllo politico democratico del diritto brevettuale europeo e la sua interpretazione o l'intento del legislatore precisato nella comunicazione della Commissione relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche[4];
3. invita la commissione allargata di ricorso dell'UEB a ripristinare la certezza del diritto nell'interesse degli utenti del sistema brevettuale europeo e del pubblico, rispondendo positivamente alle due domande poste dal presidente dell'UEB nel deferimento di una questione di diritto alla commissione allargata di ricorso (articolo 112, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sul brevetto europeo);
4. invita la Commissione a presentare le osservazioni e le dichiarazioni necessarie per riaffermare, nell'ambito della commissione allargata di ricorso dell'UEB, che non dovrebbero essere concessi brevetti per i prodotti di procedimenti essenzialmente biologici, quali l'incrocio e la selezione, ad esempio per i tratti naturali introdotti nelle piante mediante tali procedimenti;
5. invita la Commissione a inviare, entro il termine stabilito, osservazioni alla commissione allargata di ricorso dell'UEB in relazione alla causa G3/19 sulla brevettabilità delle piante ottenute esclusivamente mediante un procedimento essenzialmente biologico, a seguito delle conclusioni della suddetta comunicazione;
6. invita la Commissione, nell'ambito dei colloqui sull'armonizzazione del diritto multilaterale dei brevetti, a impegnarsi a favore dell'esclusione dalla brevettabilità dei procedimenti essenzialmente biologici;
7. invita la Commissione, nella negoziazione di accordi commerciali e di partenariato con i paesi terzi, a impegnarsi a favore dell'esclusione dalla brevettabilità dei procedimenti essenzialmente biologici e dei relativi prodotti;
8. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che l'Unione europea tuteli la garanzia di accessibilità e utilizzo del materiale ottenuto mediante procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di vegetali, al fine di evitare, ove del caso, che vi siano interferenze con le pratiche che garantiscono l'esenzione per i costitutori;
9. invita la Commissione a presentare una relazione sugli sviluppi e sulle implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica, come previsto dall'articolo 16, lettera c), della direttiva 98/44/CE e come richiesto dal Parlamento nelle sue risoluzioni del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici e del 17 dicembre 2015 sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'Ufficio europeo dei brevetti.