PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo
1.10.2019 - (2019/2825(RSP))
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Deputato responsabile: Anja Hazekamp
B9-0103/2019
Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo[1],
– visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE[2], in particolare l'articolo 21 e l'articolo 17, primo comma,
– visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione[3],
– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[4],
– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari[5],
– visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
A. considerando che la sostanza flumiossazina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio[6] il 1° gennaio 2003 in forza della direttiva 2002/81/CE della Commissione[7] ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;
B. considerando che una procedura per il rinnovo dell'approvazione della flumiossazina nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione[8] è in corso sin dal 2010[9] e che la relativa domanda è stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione[10];
C. considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva flumiossazina è già stato prorogato di cinque anni dalla direttiva 2010/77/UE della Commissione[11] e successivamente di un anno ogni anno, a partire dal 2015, mediante i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1885[12], 2016/549[13], 2017/841[14] e 2018/917[15] della Commissione, e ora è stato prorogato ancora una volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, che estende il periodo di approvazione sino al 30 giugno 2020;
D. considerando che la Commissione non ha motivato le ragioni della proroga, limitandosi a dichiarare che "dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo";
E. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne in gravidanza, neonati e bambini;
F. considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede che abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;
G. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 indica che per motivi di sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che tale periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di tali sostanze, ma che tale proporzionalità è ovviamente carente;
H. considerando che, nei 16 anni trascorsi dalla sua approvazione come sostanza attiva, la flumiossazina è stata identificata e classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1B e come probabile interferente endocrino e che ciò nonostante, durante tale periodo, la sua approvazione non è stata né riesaminata, né ritirata;
I. considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità e la responsabilità di agire secondo il principio di precauzione quando venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga un'incertezza scientifica, adottando misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana;
J. considerando che, più in particolare, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione può in qualsiasi momento riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva, in particolare se, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4; che tale riesame può comportare la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza;
Sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e interferente endocrino
K. considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], la flumiossazina è caratterizzata da una classificazione armonizzata di sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B, altamente tossica per gli organismi acquatici e molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
L. considerando che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha identificato la presenza di aspetti critici già nel 2014 e, successivamente, nel 2017 e nel 2018, poiché la flumiossazina è classificata quale sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e il potenziale effetto di perturbazione del sistema endocrino di tale sostanza non ha potuto essere chiarito in via definitiva ed è stato individuato come un aspetto critico;
M. considerando che nel 2015 la flumiossazina è stata inserita nell'elenco di "sostanze candidate alla sostituzione" dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione in quanto è o deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B;
N. considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate quando rientrano tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B, salvo nei casi in cui, sulla base di prove documentate incluse nella domanda, una sostanza attiva sia necessaria per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, compresi i metodi non chimici, nel qual caso devono essere adottate misure di mitigazione del rischio per ridurre al minimo l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente;
O. considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate se si ritiene che abbiano proprietà d'interferente endocrino in grado di avere effetti nocivi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante interessati in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[17];
P. considerando che la flumiossazina ha un elevato rischio di bioconcentrazione, è altamente tossica per le alghe e le piante acquatiche e presenta una tossicità moderata per i lombrichi, le api mellifere, i pesci e gli invertebrati acquatici;
Q. considerando che è inaccettabile che l'uso di una sostanza di cui è noto che risponde ai criteri di esclusione delle sostanze attive mutagene, cancerogene e/o tossiche per la riproduzione o che hanno proprietà di interferenza endocrina, criteri che sono volti a proteggere la salute umana e ambientale, continui ad essere consentito nell'Unione, mettendo a rischio la salute della popolazione e dell'ambiente;
R. considerando che i richiedenti possono approfittare dell'automatismo insito nei metodi di lavoro della Commissione per ottenere una proroga immediata dei periodi di approvazione delle sostanze attive quando non è stata finalizzata la nuova valutazione dei rischi, e prolungano deliberatamente il processo di riesame fornendo dati incompleti e chiedendo ulteriori deroghe e condizioni speciali, il che comporta rischi inaccettabili per l'ambiente e la salute umana, in quanto durante tale periodo l'esposizione alla sostanza pericolosa continua;
S. considerando che, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento sui prodotti fitosanitari, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a "garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina";
T. considerando che il parlamento dei Paesi Bassi ha espresso preoccupazione in merito a tali proroghe e chiede che sia posto termine alle proroghe dell'approvazione di sostanze di cui è noto che costituiscono una minaccia significativa per la biodiversità (in particolare per le api e i calabroni) o che siano cancerogene, mutagene, interferenti con il sistema endocrino e/o tossiche per la riproduzione[18];
1. ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;
2. ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/707 della Commissione non sia conforme al principio di precauzione;
3. ritiene che la decisione di prorogare il periodo di approvazione della flumiossazina non sia conforme ai criteri di sicurezza stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sia basata né sulla prova che tale sostanza possa essere utilizzata in modo sicuro, né su un comprovato bisogno urgente della sostanza attiva flumiossazina per la produzione alimentare nell'Unione;
4. chiede alla Commissione di abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 e di presentare al comitato un nuovo progetto che tenga conto delle prove scientifiche riguardo alle proprietà nocive di tutte le sostanze interessate, in particolare della flumiossazina;
5. invita la Commissione a presentare progetti di regolamenti di attuazione volti a prorogare i periodi di approvazione di sostanze solo nei casi in cui si ritiene che lo stato attuale della scienza non indurrebbe la Commissione a proporre di non prorogare l'approvazione della sostanza attiva in questione;
6. invita la Commissione a revocare l'approvazione delle sostanze in caso di dubbio o ragionevole dubbio circa il fatto che esse non soddisfino i criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009;
7. invita gli Stati membri a garantire il riesame corretto e tempestivo delle autorizzazioni delle sostanze attive per le quali sono Stati membri relatori, e a garantire che gli attuali ritardi siano risolti in modo efficace il prima possibile;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 16.
- [2] GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
- [3] GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18.
- [4] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
- [5] Testi approvati, P8_TA(2018)0356.
- [6] Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
- [7] Direttiva 2002/81/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28).
- [8] Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
- [9] GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 48.
- [10] Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
- [11] Direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 48).
- [12] Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).
- [13] Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4).
- [14] Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12).
- [15] Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxil-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor (GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13).
- [16] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
- [17] Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
- [18] TK 21501-32 nr. 1176.