Proposta di risoluzione - B9-0154/2019Proposta di risoluzione
B9-0154/2019

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla ricerca e il soccorso nel Mediterraneo

21.10.2019 - (2019/2755(RSP))

presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B9-0052/2019 e B9-0053/2019
a norma dell'articolo 136, paragrafo 5, del regolamento

Juan Fernando López Aguilar
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni


Procedura : 2019/2755(RSP)
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B9-0154/2019
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B9-0154/2019
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B9-0154/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sulla ricerca e il soccorso nel Mediterraneo

(2019/2755(RSP))

Il Parlamento europeo,

 visti la Convenzione di Ginevra del 1951, in particolare l'articolo 33, il protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS), la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS) e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo del 1979 (SAR), quale modificata, nonché le relative risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in particolare la risoluzione del Comitato per la sicurezza marittima MSC.167(78) del 20 maggio 2004 dal titolo "Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare",

 vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti del 24 aprile 2013, dal titolo "Regional Study: management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants", (Studio regionale sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e sul suo impatto sui diritti umani dei migranti),

 vista la comunicazione congiunta elaborata dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, dall'esperto indipendente sui diritti umani e la solidarietà internazionale, dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e l'intolleranza ad essi connessa, dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e dal relatore speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori, il 15 maggio 2019 (AL ITA 4/2019),

 vista la posizione espressa dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) sui rimpatri in Libia nel settembre 2018,

 vista la relazione della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia e dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo sulla situazione dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati in Libia, del 20 dicembre 2018,

 vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, del 26 agosto 2019,

 vista la raccomandazione del commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo del giugno 2019, dal titolo "Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean" (Vite salvate, diritti tutelati: ovviare alla mancanza di protezione per i rifugiati e i migranti nel Mediterraneo),

 visto l'appello espresso il 7 ottobre 2019 dal commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo a favore di misure più coraggiose per tutelare i diritti umani e la dignità di tutti i migranti nel Mediterraneo,

 visto l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

 vista la dichiarazione comune di intenti relativa a una procedura di emergenza controllata – impegni volontari degli Stati membri a favore di un meccanismo temporaneo di solidarietà prevedibile, del 23 settembre 2019 (da parte di Germania, Francia, Italia, Malta e XXX alla presenza della Presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione e della Commissione),

 vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2015 dal titolo "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)" (COM(2015)0285),

 visti la relazione 2019 sui diritti fondamentali redatta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il relativo aggiornamento del giugno 2019 dal titolo "NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal investigations" (Navi di ONG coinvolte in operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e indagini penali),

 vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione[1],

 vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 su come far funzionare la procedura di ricollocazione[2],

 vista la sua risoluzione del 18 aprile 2018 sui progressi relativi ai patti mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare[3],

 vista la sua risoluzione del 5 luglio 2018 su orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria[4],

 vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017[5],

 visto l'aggiornamento del 2018 del suo studio del 2016 dal titolo "Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants" (Idonea allo scopo? La direttiva sul favoreggiamento e la criminalizzazione dell'assistenza umanitaria ai migranti irregolari),

 vista l'audizione sulla ricerca e il soccorso nel Mediterraneo tenutasi il 3 ottobre 2019 in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

 viste le interrogazioni rivolte al Consiglio (O-000024/2019 – B9-0052/2019) e alla Commissione (O-000025/2019 – B9-0053/2019) sulla ricerca e il soccorso,

 visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

 vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

A. considerando che, secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), dall'inizio del 2019 ad oggi 933 persone sarebbero morte o date per disperse nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa; che il numero di morti nel Mediterraneo è in calo dal 2015 (3 771 nel 2015, 2 277 nel 2018); che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nonostante il calo significativo degli arrivi (141 472 nel 2018 rispetto a 1 032 408 nel 2015), la rotta dalla Libia verso l'Europa continua a essere la rotta migratoria con il numero di vittime più elevato del mondo (646 decessi finora nel 2019) e con un numero di morti, nel 2018, cinque volte superiore a quello del 2015, in particolare a causa di una riduzione delle attività di ricerca e soccorso al largo delle coste libiche;

B. considerando che tra coloro che cercano di raggiungere l'Europa attraversando il Mediterraneo vi sono molte persone vulnerabili, come le donne e i minori non accompagnati; che molte di queste persone sono a rischio di tratta e sfruttamento e necessitano pertanto di protezione immediata (la percentuale di minori non accompagnati che arrivano attraverso la rotta del Mediterraneo centrale negli ultimi 5 anni è rimasta invariata al 15 %, mentre sono più di 1 100 i minori non accompagnati che hanno raggiunto le coste italiane quest'anno);

C. considerando che salvare vite è un atto di solidarietà nei confronti delle persone in pericolo, ma è innanzitutto un obbligo giuridico sia a norma del diritto internazionale, in quanto l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) – ratificata da tutti gli Stati membri e dalla stessa Unione – richiede agli Stati di prestare assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare[6], sia a norma del diritto unionale;

D. considerando che l'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), dell'UNCLOS, in combinato disposto con l'articolo 17, prevede che una nave straniera abbia il diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale degli Stati parte della Convenzione e che il passaggio di una nave straniera sia considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine o la sicurezza dello Stato costiero se tale nave effettua, nel mare territoriale, operazioni di carico o scarico di merci, valute o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, di immigrazione o sanitari dello Stato costiero;

E. considerando che il diritto internazionale del mare e il diritto marittimo richiedono agli Stati di adottare misure preventive, di allarme rapido e di risposta per ridurre il rischio di incidenti mortali in mare, anche attraverso servizi di ricerca e soccorso adeguati ed efficienti; che il diritto europeo in materia di diritti umani impone agli Stati di adempiere a obblighi positivi per quanto riguarda la salvaguardia della vita delle persone che rientrano nella loro giurisdizione e di adottare misure preventive per evitare rischi reali e immediati per la vita umana;

F. considerando che, laddove il centro di coordinamento del soccorso marittimo (MRCC) competente per le attività di ricerca e soccorso nella regione non si assuma la responsabilità di un'operazione, compresi i casi in cui tale omissione è sistemica, in base alle linee guida del 2004 dell'MSC IMO sul trattamento delle persone soccorse in mare, è responsabile il primo centro di coordinamento del soccorso allertato;

G. considerando che il diritto marittimo internazionale[7] e in materia di diritti dell'uomo, nonché il diritto dell'Unione, impongono di sbarcare le persone salvate in un luogo sicuro[8]; che l'Unione definisce "luogo sicuro" un luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale, tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento[9];

H. considerando che tutte le navi che operano nel Mediterraneo, anche quando impegnate in operazioni di salvataggio, sono tenute a rispettare le pertinenti convenzioni internazionali e le altre norme applicabili;

I. considerando che il Consiglio non sta attualmente esaminando alcun meccanismo prevedibile di sbarco e ricollocazione, nonostante le dichiarazioni, rese nel luglio 2019 a seguito di una riunione ad alto livello svoltasi a Parigi, secondo cui 14 Stati membri avevano concordato un nuovo "meccanismo di solidarietà" proposto dalla Germania e dalla Francia e in relazione al quale si è svolta una successiva riunione ad alto livello il 23 settembre a Malta; che la dichiarazione comune rilasciata dopo tale riunione evidenzia l'impegno degli Stati membri firmatari a favore di un meccanismo temporaneo di solidarietà più prevedibile ed efficiente per garantire ai migranti salvati dalle navi in alto mare uno sbarco dignitoso in un luogo sicuro; che il meccanismo avrebbe una validità di 6 mesi, rinnovabili in virtù di un nuovo accordo; che la dichiarazione non istituisce un sistema di cooperazione in materia di ricerca e soccorso tra gli Stati membri partecipanti; che il Parlamento non è stato coinvolto in tali discussioni;

J. considerando che la decisione quadro 2002/946/GAI relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali stabilisce norme minime relative a sanzioni penali per il favoreggiamento dell'ingresso irregolare, così come definito nella direttiva 2002/90/CE del Consiglio, anche se tale favoreggiamento non risponde a fini di lucro, ed estende le norme al transito irregolare, agli istigatori e ai complici; che il comandante e l'equipaggio non dovrebbero essere passibili di sanzioni penali per il solo motivo di aver soccorso persone in pericolo in mare e averle portate in un luogo sicuro[10];

K. considerando che, nella sua risoluzione del 5 luglio 2018  su orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria, il Parlamento ha osservato che la deroga per motivi di assistenza umanitaria dovrebbe essere applicata per estinguere l'azione penale, in modo da garantire che non siano perseguiti gli individui e le organizzazioni della società civile che assistono i migranti per motivi umanitari, e ha esortato la Commissione ad adottare orientamenti destinati agli Stati membri al fine di chiarire quali forme di favoreggiamento non dovrebbero essere configurate come reato; che la criminalizzazione potrebbe dissuadere i comandanti privati dal fornire assistenza; che 10 ONG/navi/persone sono sottoposte a indagini penali per aver salvato vite umane; che le ONG dedite al salvataggio di migranti nel Mediterraneo sono state candidate al Premio Sacharov del Parlamento europeo nel 2018;

L. considerando che, da quando il 31 ottobre 2014 si è conclusa l'operazione Mare Nostrum, non è stata svolta alcuna attività proattiva di ricerca e soccorso di Stato nel Mediterraneo centrale;

M. considerando che il 26 settembre 2019 il Consiglio ha prorogato il mandato di EUNAVFOR MED (Operazione Sophia) fino al 31 marzo 2020, ma ha continuato, come nel caso della precedente proroga del mandato, a limitarla alle operazioni di volo, sospendendo nel contempo tutte le operazioni marittime (navi);

N. considerando che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) dirige attualmente nel Mediterraneo le operazioni Themis (che sostiene l'Italia nel Mediterraneo centrale), Poseidon (che sostiene la Grecia alle frontiere marittime greche con la Turchia) e Indalo (che sostiene la Spagna nel Mediterraneo occidentale); che nel 2018 sono state salvate 37 439 persone con la partecipazione diretta di mezzi Frontex in operazioni di ricerca e soccorso; che in tutte le operazioni congiunte di ricerca e soccorso effettuate da Frontex nel 2019 sono stati finora soccorsi 25 982 migranti, 1 582 dei quali nel Mediterraneo centrale; che, per ammissione di Frontex, la maggior parte delle azioni di ricerca e di salvataggio hanno luogo al di fuori dell'area operativa dell'operazione congiunta Themis;

O. considerando che i migranti rappresentano un'attività redditizia per i passatori e i trafficanti; considerando che il modus operandi di questi ultimi si è adeguato molto velocemente all'evoluzione della situazione sulla terra e in mare; che è importante che l'UE intensifichi la lotta al traffico di migranti;

P. considerando che il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono fenomeni distinti, disciplinati da quadri giuridici diversi a livello internazionale e dell'Unione; che la tratta di esseri umani consiste nel reclutamento, nel trasporto o nell'accoglienza di una persona con metodi violenti, ingannevoli o abusivi a fini di sfruttamento, mentre con traffico di migranti, secondo il protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di migranti[11], si intende il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente;

Q. considerando che nel giugno 2018 le autorità libiche hanno informato l'Organizzazione marittima internazionale in merito a una zona di ricerca e soccorso in Libia; che, secondo la Commissione[12], la guardia costiera libica continua a intercettare o a soccorrere un gran numero di persone in mare – circa 15 000 nel 2018; che in diverse occasioni il centro di coordinamento congiunto per il salvataggio in Libia non ha adempiuto pienamente i propri obblighi a norma del diritto marittimo internazionale in materia di coordinamento delle operazioni di soccorso, spesso non risponde alle richieste di soccorso, ha impedito a navi delle ONG di salvare vite e ha messo a rischio vite umane all'atto di soccorrere o intercettare persone in mare[13]; che i mezzi di Frontex hanno trasmesso al Centro libico di coordinamento del soccorso marittimo informazioni in merito alla presenza di persone in difficoltà in mare;

R. considerando che le persone intercettate dalla guardia costiera libica sono trasferite in centri di detenzione dove sono sistematicamente esposte a detenzioni arbitrarie in condizioni disumane e dove la tortura e altri maltrattamenti, compresi gli stupri, nonché le uccisioni arbitrarie e lo sfruttamento sono endemici; che l'UNHCR ritiene che la Libia non soddisfi i criteri per essere designata come luogo sicuro ai fini dello sbarco a seguito del soccorso in mare;

S. considerando che, a seguito della chiusura di alcuni porti del Mediterraneo, la Commissione ha coordinato un modello ad hoc di sbarco e ricollocazione volontaria; che, dall'inizio del 2019, sono state sbarcate 620 persone a Malta e 718 in Italia; che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ha fornito sostegno a 12 operazioni di sbarco e successiva ricollocazione in Italia e a Malta; che la grande maggioranza delle persone sbarcate presenta domanda di protezione internazionale e che molte di loro sono persone vulnerabili, come donne e minori non accompagnati che necessitano di protezione immediata;

T. considerando che circa 100 città e comuni in tutta Europa hanno espresso la disponibilità ad accogliere rifugiati anche al di sopra delle quote di ricollocazione nazionali stabilite.

U. considerando che, a norma del regolamento (UE) 2018/2000[14], di recente adozione, gli Stati membri dovrebbero reimpegnare o trasferire almeno il 20 % degli importi impegnati per il sostegno dell'attuazione delle decisioni di ricollocazione a favore di azioni nei programmi nazionali, per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale, per il reinsediamento o altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché per le misure preparatorie per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale dopo il loro arrivo nell'Unione, anche via mare, o per il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale;

V. considerando che, nella sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione, il Parlamento ha affermato di ritenere che una risposta permanente, solida ed efficace dell'Unione nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare sia fondamentale per scongiurare un ulteriore incremento delle perdite di vite umane tra i migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo; che dovrebbero essere creati percorsi legali e sicuri per ridurre la migrazione irregolare e il numero delle vittime nel Mediterraneo;

W. considerando che, nella sua risoluzione del 18 aprile 2018 sui progressi relativi ai patti mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare, il Parlamento ha chiesto maggiori capacità di ricerca e soccorso per le persone in difficoltà, il dispiegamento di maggiori capacità da parte di tutti gli Stati e il riconoscimento del sostegno fornito da attori privati e ONG nell'esecuzione di operazioni di soccorso in mare e a terra;

1. ribadisce l'obbligo, a norma del diritto internazionale del mare, di assistere le persone in difficoltà e invita tutti gli Stati membri, a titolo individuale e quando agiscono in qualità di Stati membri dell'UE o nei pertinenti consessi internazionali, a rispettare pienamente le norme del pertinente diritto internazionale e dell'Unione; invita tutte le navi che svolgono operazioni di ricerca e soccorso a rispettare le istruzioni trasmesse, conformemente al pertinente diritto internazionale e dell'Unione, dal centro di coordinamento dei soccorsi competente e a cooperare con le autorità degli Stati membri e con Frontex al fine di tutelare la sicurezza dei migranti;

2. invita gli Stati membri a potenziare le operazioni proattive di ricerca e soccorso fornendo una quantità sufficiente di navi e attrezzature specificamente dedicate alle operazioni di ricerca e soccorso, nonché personale, lungo le rotte sulle quali possono contribuire efficacemente al salvataggio di vite umane, nell'ambito di un'operazione coordinata da Frontex o in operazioni internazionali o operazioni nazionali o regionali distinte, preferibilmente civili; invita la Commissione a sostenere politicamente e finanziariamente tali iniziative; invita gli Stati membri a sfruttare appieno tutte le navi in grado di assistere nelle operazioni di ricerca e soccorso, comprese le navi gestite da ONG; ritiene che le navi delle ONG e le navi mercantili non debbano sostituirsi al debito adempimento, da parte degli Stati membri e dell'Unione, dei loro obblighi di ricerca e soccorso nell'ambito di un approccio più a lungo termine, strutturale e coordinato;

3. invita gli Stati membri e Frontex a intensificare gli sforzi a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo ed esprime soddisfazione per il gran numero di persone soccorse da Frontex nel 2018 e nel 2019; si rammarica del fatto che tale contributo positivo alle attività di ricerca e soccorso non sia stato sufficiente a ridurre in misura significativa il numero delle vittime nel Mediterraneo;

4. invita tutti gli attori presenti nel Mediterraneo a trasmettere proattivamente informazioni circa le persone in difficoltà in mare alle autorità competenti per le operazioni di ricerca e soccorso e, se del caso, alle navi che si trovino eventualmente nelle vicinanze e che possano intervenire rapidamente con un'operazione di ricerca e soccorso;

5. invita Frontex ad accrescere in misura significativa le informazioni disponibili circa le sue attività operative in mare e a rendere pubbliche informazioni precise e complete sulle sue attività in mare, pur riconoscendo il suo obbligo giuridico di non rivelare informazioni operative che "comprometterebbero il conseguimento dell'obiettivo delle operazioni"[15]; invita Frontex ad adempiere i propri obblighi specifici di segnalazione a norma del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, tra cui la comunicazione periodica di informazioni dettagliate ai deputati al Parlamento europeo ai quali deve rendere conto, se necessario in un contesto non pubblico; sottolinea pertanto, in particolare, la necessità di informazioni più dettagliate a seguito delle operazioni; invita Frontex a pubblicare informazioni in merito alla sua cooperazione con il centro di coordinamento del soccorso marittimo di Tripoli e con la guardia costiera libica; ritiene che sia necessaria una politica di informazione più proattiva in merito alle sue operazioni in mare, così da consentire il controllo pubblico e, di conseguenza, la protezione dell'Agenzia da accuse infondate; prende atto, in tale contesto, del ricorso proposto dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa T-31/18[16]; deplora, in particolare, che la relazione che Frontex è tenuta a elaborare a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 "sull'applicazione pratica del presente regolamento", e che ad oggi è disponibile soltanto per il 2014, il 2015, il 2016 e il 2017 sul suo sito web, non fornisca quasi alcuna informazione concreta in grado di consentire un'effettiva valutazione delle attività dell'Agenzia in mare;

6. ricorda che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché gli illeciti definiti negli articoli 1 e 2 della direttiva 2002/90/CE siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione;

7. esorta nuovamente la Commissione ad approvare entro la fine dell'anno orientamenti per gli Stati membri al fine di chiarire quali forme di assistenza non dovrebbero essere configurate come reato, in modo da garantire maggiore coerenza nella normativa penale relativa al favoreggiamento in tutti gli Stati membri, riducendo la criminalizzazione indebita;

8. invita la Commissione a valutare se le azioni adottate da alcuni Stati membri conformemente al loro diritto nazionale per impedire alle imbarcazioni di soccorso di entrare nelle loro acque territoriali senza un'autorizzazione preventiva siano in linea con il diritto dell'UE in materia di asilo e con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali, letti alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Convenzione di Ginevra;

9. invita gli Stati membri a mantenere i loro porti aperti alle navi delle ONG;

10. invita la Commissione a condividere informazioni e dati completi sul livello di sostegno offerto mediante finanziamenti dell'UE e degli Stati membri alle guardie di frontiera e costiere di paesi terzi, compresi la Libia, la Turchia, l'Egitto, la Tunisia e il Marocco, non solo attraverso trasferimenti diretti ma anche con assistenza materiale, tecnica e nell'ambito della formazione, anche nel quadro delle attività delle agenzie dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le accuse di gravi violazioni dei diritti fondamentali da parte della guardia costiera libica e a porre fine alla cooperazione nel caso di gravi violazioni dei diritti fondamentali subite dalle persone intercettate in mare a seguito della trasmissione di informazioni da parte di mezzi dell'UE alla guardia costiera libica; sostiene, a tale riguardo, la raccomandazione del commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo di riesaminare urgentemente tutte le attività e le pratiche di cooperazione con la guardia costiera libica, individuare quali di esse influiscano, direttamente o indirettamente, sul ritorno delle persone intercettate in mare a situazioni in cui si verificano gravi violazioni dei diritti umani e sospendere tali attività e pratiche finché non siano state introdotte garanzie relative al rispetto dei diritti umani;

11. invita la Commissione, gli Stati membri e Frontex a garantire che gli sbarchi avvengano soltanto in un luogo sicuro ai sensi del pertinente diritto internazionale e dell'Unione e ad astenersi dall'impartire ai comandanti istruzioni che possano comportare, direttamente o indirettamente, lo sbarco delle persone salvate in un luogo non sicuro;

12. invita gli Stati membri a evacuare rapidamente i centri di detenzione in Libia e a trasferire i migranti, anche nell'UE;

13. ribadisce che la creazione di percorsi sicuri e legali è il modo migliore per evitare la perdita di vite umane ed esorta gli Stati membri a sostenere pienamente le operazioni di evacuazione dell'UNHCR dalla Libia e a intensificare le misure di ricollocazione e creare corridoi umanitari verso l'Unione europea;

14. invita la Commissione ad avviare immediatamente i lavori per un nuovo approccio, più sostenibile, affidabile e permanente, alla ricerca e al soccorso che sostituisca le soluzioni ad hoc esistenti, a sviluppare uno specifico piano d'azione operativo per valutare le necessità e le capacità in materia di ricerca e soccorso e rispondervi, nonché a fornire sostegno materiale e finanziario agli Stati membri al fine di rafforzare la loro capacità di salvare vite umane in mare e di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso;

15. invita il Consiglio a presentare tempestivamente una posizione su un meccanismo equo e sostenibile di distribuzione per le persone che sono state salvate in mare o che sono giunte autonomamente nell'UE e ad avviare negoziati con il Parlamento in qualità di colegislatore; si compiace dell'esito della riunione ministeriale di Malta riguardo allo sviluppo di un meccanismo temporaneo di solidarietà più prevedibile ed efficiente;

16. invita la Commissione a includere un meccanismo sostenibile ed equo di ricollocazione delle persone che arrivano via mare nella riforma delle norme in materia di asilo, di cui prevede il rilancio;

17. invita il futuro commissario o i futuri commissari competenti per le suddette questioni a riferire in merito ai pertinenti sviluppi alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni entro l'inizio del 2020;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, agli Stati membri e ai loro parlamenti nazionali, a Frontex, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), a Europol, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e alle ONG che conducono attività di ricerca e soccorso.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2019
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