Proposta di risoluzione - B9-0238/2019Proposta di risoluzione
B9-0238/2019

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata: BEPS 2.0

12.12.2019 - (2019/2901(RSP))

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B9-000040/2019
a norma dell'articolo 136, paragrafo 5, del regolamento

Irene Tinagli
a nome della commissione per i problemi economici e monetari


Procedura : 2019/2901(RSP)
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B9-0238/2019
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B9-0238/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sull'equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata: BEPS 2.0

(2019/2901(RSP))

Il Parlamento europeo,

 visti gli articoli 4 e 13 del trattato sull'Unione europea (TUE),

 visti gli articoli 107, 108, 113, 115 e 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

 visto il piano d'azione BEPS dell'OCSE dell'ottobre 2015, in particolare l'azione 1,

 visto il programma di lavoro dell'OCSE, del 29 maggio 2019, per sviluppare una soluzione consensuale nei confronti delle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia,

 visti i documenti di consultazione pubblica dell'OCSE del 9 ottobre 2019 e dell'8 novembre 2019 intitolati rispettivamente "Proposta del segretariato per un "Approccio unificato" nell'ambito del pilastro I" e "Proposta intesa a contrastare l'erosione della base imponibile a livello globale (GloBE) - pilastro II" (entrambe del segretariato dell'OCSE),

 viste la risoluzione della sua commissione TAXE del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto[1], la risoluzione della sua commissione TAX2 del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto[2], la raccomandazione della sua commissione PANA del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale[3] e la risoluzione della sua commissione TAX3 del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale[4],

 vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione[5],

 visto il seguito dato dalla Commissione a ciascuna delle summenzionate risoluzioni del Parlamento europeo[6],

 visti gli esiti dei vari vertici G7, G8 e G20 relativi a questioni fiscali internazionali,

 visto il documento orientativo del Fondo monetario internazionale "Corporate Taxation in the Global Economy" (Tassazione delle società nell'economia globale)[7],

 viste le numerose rivelazioni dei giornalisti investigativi come nei casi di LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers e, più recentemente, gli scandali cum-ex, nonché i casi di riciclaggio di denaro con il coinvolgimento, in particolare, di banche in Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Paesi Bassi e Regno Unito,

 visto il suo studio dal titolo "Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies" (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali: sfide e soluzioni)[8],

 visti gli studi della Commissione sugli indicatori in materia di pianificazione fiscale aggressiva[9],

 viste le prove raccolte dalla commissione TAX3 nel corso delle sue 34 audizioni con esperti o negli scambi di opinioni intrattenuti con commissari e ministri e durante le missioni nei seguenti paesi: Stati Uniti, Lettonia, Isola di Man, Estonia e Danimarca,

 visto il quadro ammodernato e più solido relativo all'imposta sulle società introdotto durante l'attuale legislatura, in particolare le direttive anti-elusione (ATAD I[10] e ATAD II[11]),

 viste le proposte della Commissione in attesa di adozione, in particolare per quanto concerne la base imponibile (consolidata) comune per l'imposta sulle società CC(C)TB[12], il pacchetto sulla tassazione del digitale[13] e la rendicontazione pubblica paese per paese (CBCR)[14], nonché la posizione del Parlamento relativa a tali proposte,

 viste la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, adottata il 1° dicembre 1997, relativa a un codice di condotta per la tassazione delle imprese[15], e le relazioni periodiche  del Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" indirizzate al Consiglio ECOFIN,

 vista la comunicazione della Commissione del 21 marzo 2018 sui nuovi requisiti contro l'elusione fiscale nella legislazione dell'UE che disciplina in particolare le operazioni di finanziamento e d'investimento (C(2018)1756),

 

 viste le indagini e le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato[16],

 vista la comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2016 su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)0024), in cui la Commissione ha chiesto all'UE di "dare il buon esempio",

 viste le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,

 vista la nota della presidenza, del 28 ottobre 2019, sullo stato dei lavori in merito alla tassazione del digitale,

 vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo[17],

 vista la comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2019 dal titolo "Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE" (COM(2019)0008),

 viste le lettere d'incarico e le audizioni della vicepresidente esecutiva per un'Europa pronta per l'era digitale, del vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone e del commissario per gli Affari economici e monetari e l'euro[18],

 vista l'interrogazione alla Commissione sull'equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata: BEPS 2.0 (O-000040/2019 – B9-000040/2019),

 visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che le attuali norme internazionali in materia di imposta sulle società potrebbero essere disfunzionali e necessitare di essere aggiornate in quanto risalgono all'inizio del XX secolo e non sono state concepite per rispondere alle sfide dell'economia digitale, inducendo i paesi ad adottare misure unilaterali per far fronte a tali sfide;

B. considerando che, a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009 e di una serie di rivelazioni da parte di giornalisti e organizzazioni della società civile in merito a pratiche di evasione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva, elusione fiscale e riciclaggio di denaro, i paesi del G20 hanno convenuto di affrontare tali questioni globalmente a livello dell'OCSE attraverso il progetto sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), che ha condotto al piano d'azione BEPS; che vi sono stati vari livelli di partecipazione e impegno nell'applicazione delle norme BEPS dell'OCSE;

C. considerando che il piano d'azione BEPS è riuscito a stabilire un consenso globale su molti aspetti per combattere l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale; che, tuttavia, non vi è stato alcun accordo per affrontare le sfide in materia fiscale poste dalla digitalizzazione dell'economia, il che ha condotto a una distinta relazione finale del 2015 in merito all'azione 1 del piano BEPS;

D. considerando che il Parlamento europeo, nelle sue risoluzioni TAXE, TAX2, TAX3 e PANA, nonché nel suo parere sulla base imponibile comune per l'imposta sulle società, ha ripetutamente chiesto una riforma del sistema internazionale di imposta sulle società per contrastare l'evasione fiscale e l'elusione fiscale e affrontare le sfide della tassazione dell'economia digitale, e ha invitato la Commissione e gli Stati membri a concordare una posizione comune europea a livello di OCSE/G20 o ad agire a livello di UE qualora non sia possibile un accordo internazionale;

E. considerando che nel 2018, durante i negoziati in corso per trovare un accordo internazionale, la Commissione ha presentato due proposte relative alla tassazione dell'economia digitale; che il Parlamento europeo ha sostenuto tali proposte, le quali tuttavia non sono state adottate in sede di Consiglio a causa dell'opposizione di un numero esiguo di Stati membri, il che ha impedito di conseguire un accordo unanime: una soluzione a breve termine che introduce un'imposta sui servizi digitali (ISD), e una soluzione a lungo termine che definisce una presenza digitale significativa quale nesso per la tassazione delle società e che dovrebbe sostituire l'ISD;

F. considerando che, a seguito del mandato conferito dai ministri delle finanze del G20 nel marzo 2017, il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sul BEPS, operando attraverso la sua task force sull'economia digitale, ha presentato una relazione interlocutoria nel marzo 2018 intitolata "Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione";

G. considerando che nel maggio 2019 il quadro inclusivo ha adottato un programma di lavoro per conseguire un consenso, approvato dal G20, allo scopo di raggiungere un accordo entro la fine del 2020;

H. considerando che il quadro inclusivo suggerisce di raggruppare le proposte dei membri per affrontare le sfide della digitalizzazione in esame in due pilastri: il pilastro I è incentrato sulla ripartizione dei diritti impositivi attraverso una nuova allocazione degli utili e nuove norme in materia di nesso, mentre il pilastro II affronta le rimanenti questioni riguardanti il BEPS, introducendo misure per garantire un livello minimo d'imposta;

I. considerando che il 9 ottobre 2019 il segretariato dell'OCSE ha avviato una consultazione pubblica sulla base della sua proposta per un "Approccio unificato", con l'obiettivo di conseguire un consenso tra le tre alternative stabilite nel pilastro 1; che il 18 ottobre 2019 il G20[19] ha accolto con favore gli sforzi del segretariato dell'OCSE intesi a presentare l'approccio unificato proposto nell'ambito del pilastro 1, pur non avendo formalmente approvato la proposta; che l'8 novembre 2019 il segretariato dell'OCSE ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta "GloBE" nell'ambito del pilastro II;

J. considerando che un sistema impositivo equo ed efficiente è fondamentale per affrontare le iniquità e garantisce la certezza e la stabilità, che sono prerequisiti per la competitività, nonché condizioni di parità tra le imprese, in particolare tra le piccole e medie imprese; che un sistema di tassazione equo ed efficiente è altresì fondamentale per gli Stati membri al fine di garantire gettiti fiscali che consentano loro di attuare politiche solide, il che a sua volta comporta benefici per l'UE nel suo insieme attraverso una maggiore stabilità;

K. considerando che le aliquote nominali d'imposta sulle società sono diminuite a livello di UE passando da una media del 32 % nel 2000 al 21,7 % nel 2019[20], il che rappresenta una diminuzione del 32 %; che tale diminuzione può incidere sulla sostenibilità degli stati sociali dell'UE e può avere potenziali effetti di ricaduta su altri paesi; che in 22 dei 38 paesi presi in esame nella relazione 2018 dell'OCSE sulle riforme della politica fiscale[21] vigono ora aliquote d'imposta legali combinate sul reddito delle società pari o inferiori al 25 %, rispetto a soli sei paesi nel 2000;

L. considerando che in alcune relazioni per paese la Commissione ha sollevato critiche contro le carenze nei sistemi fiscali nazionali che facilitano la pianificazione fiscale aggressiva, sostenendo che compromettono l'integrità del mercato unico europeo;

M. considerando che vi è stato un graduale passaggio dalla produzione di beni tangibili alle attività immateriali nelle catene di valore delle imprese multinazionali, come riflesso nei relativi tassi di crescita delle entrate da royalty e diritti di licenza negli ultimi cinque anni (quasi il 5 % all'anno) rispetto agli scambi di beni e agli investimenti esteri diretti (meno dell'1 % all'anno); che alcune multinazionali non pagano quasi alcuna imposta in alcuni Stati membri ricorrendo a strategie legali di pianificazione fiscale, nonostante la loro presenza digitale significativa e le considerevoli entrate maturate in tali Stati membri;

N. considerando che un trasferimento di competenze nel settore della tassazione dal livello nazionale a quello dell'UE richiederebbe una modifica del trattato;

Trovare una soluzione consensuale nei confronti delle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia

1. prende atto dei progressi compiuti con il piano d'azione BEPS e la sua attuazione nell'UE attraverso la direttiva anti-elusione (ATAD), ma riconosce che alcune sfide, in particolare quelle legate alla globalizzazione e alla digitalizzazione dell'economia, non sono ancora state affrontate;

2. sottolinea che l'ATAD è andata oltre il piano d'azione BEPS, in particolare con le nuove norme dell'UE sulle società controllate estere che consentono di tassare nel paese dell'UE in cui ha sede l'impresa multinazionale gli utili parcheggiati nei paradisi fiscali; osserva che questi tipi di misure limitano la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale;

3. ricorda che anche le proposte dell'UE per una C(C)CTB vanno ben al di là delle alternative dell'OCSE a livello di UE, in particolare discostandosi dal principio dell'entità separata; ricorda la posizione del Parlamento sulla C(C)CTB;

4. ritiene che le proposte dell'UE per una C(C)CTB apportino benefici sia alle imprese che ai cittadini, poiché semplificherebbero il quadro fiscale e contribuirebbero alla lotta contro l'elusione fiscale; sottolinea l'importanza del consolidamento nel ridurre gli oneri amministrativi, i costi di adempimento e gli ostacoli fiscali per le società transfrontaliere nell'UE ed eliminare la necessità di disposizioni complesse sui prezzi di trasferimento;  esorta pertanto il Consiglio ad adottare rapidamente le due proposte;

5. ricorda che l'UE è stata pioniera negli sforzi volti ad affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione, in particolare attraverso le proposte in materia di C(C)CTB, imposta sui servizi digitali e presenza digitale significativa;

6. deplora che gli Stati membri dell'UE non siano stati in grado di concordare un approccio comune riguardo alla C(C)CTB, all'imposta sui servizi digitali e alla presenza digitale significativa; osserva che l'OCSE mira ad affrontare le sfide fiscali connesse alla digitalizzazione dell'economia e a raggiungere, entro la fine del 2020, una soluzione a lungo termine basata sul consenso; ritiene che una soluzione globale permetterebbe di affrontare tali sfide in maniera più efficiente;

7. osserva che alcuni Stati membri hanno istituito, o stanno valutando la possibilità di istituire, un'imposta sui servizi digitali o una norma in materia di presenza digitale significativa a livello nazionale come potenziale soluzione di intervento, qualora i negoziati a livello di OCSE e UE non abbiano esito positivo;

8. accoglie con favore il programma di lavoro del quadro inclusivo quale passo importante verso un accordo internazionale in seno all'OCSE/quadro inclusivo sulla riforma del sistema internazionale di imposta sulle società, come richiesto dal Parlamento;

9. accoglie con favore la partecipazione in condizioni di parità di tutti i paesi coinvolti nel quadro inclusivo, che riunisce oltre 130 paesi e giurisdizioni al fine di collaborare all'attuazione del pacchetto OCSE/G20 BEPS e negoziare soluzioni congiunte per affrontare le rimanenti sfide in materia di BEPS; ricorda, tuttavia, che i paesi in via di sviluppo sono stati coinvolti nel processo BEPS solo nelle fasi successive dei negoziati;  accoglie pertanto con favore l'inclusività dei negoziati in corso; ricorda la posizione del Parlamento riguardo alla creazione di un organismo fiscale intergovernativo nel quadro delle Nazioni Unite;

10. osserva che le conclusioni preliminari della valutazione d'impatto del segretariato dell'OCSE indicano che l'effetto combinato del pilastro I e del pilastro II comporterebbe un aumento significativo dei gettiti fiscali globali e una ridistribuzione dei diritti di imposizione alle giurisdizioni del mercato; osserva in particolare che il pilastro II produrrebbe un aumento significativo delle entrate fiscali provenienti dall'imposta sul reddito delle società a livello globale; rileva che i due pilastri non influirebbero negativamente sulla questione cruciale del contesto degli investimenti[22]; invita gli Stati membri a insistere affinché l'OCSE ampli l'ambito di applicazione delle sue valutazioni d'impatto, includendovi diverse versioni delle proposte e un'analisi del modo in cui il nesso inciderebbe sulle entrate fiscali provenienti dall'imposta sul reddito delle società nei singoli paesi, e pubblichi tali valutazioni d'impatto, una volta ultimate, al fine di fornire i necessari orientamenti sulle riforme proposte;

11. sottolinea le specificità del mercato unico, che prevede la libera circolazione di beni e servizi, e ritiene pertanto che qualsiasi riforma dell'imposta sulle società a livello internazionale debba assicurare il corretto funzionamento del mercato unico, segnatamente salvaguardando condizioni di parità per tutte le imprese, in particolare le PMI, anche garantendo che le imprese paghino la giusta quota di imposte lì dove hanno luogo l'attività economica sostanziale e reale e la creazione di valore e che il gettito fiscale sia equamente distribuito tra tutti gli Stati membri; ritiene che l'accesso al mercato unico, che è uno dei più grandi bacini di consumatori al mondo e accresce la competitività dell'UE, vada di pari passo con la responsabilità fiscale;

12. attira l'attenzione sulla necessità di mantenere la concorrenza fiscale tra Stati membri equa e trasparente, e pertanto favorevole alla crescita e all'occupazione;

Pilastro I – Verso un approccio unificato per un'attribuzione più equa dei diritti di imposizione

13. si compiace della proposta del segretariato dell'OCSE di fondere nel pilastro I tutte e tre le alternative in esame, dal momento che esse condividono i seguenti obiettivi:

 riattribuire i diritti di imposizione a favore della giurisdizione dell'utente/del mercato,

 prevedere una nuova norma relativa al nesso che non dipenda dalla presenza fisica nella giurisdizione dell'utente/del mercato,

 partire dagli utili globali delle multinazionali e abbandonare il principio dell'entità separata,

 puntare alla semplicità, alla stabilizzazione del sistema fiscale e all'aumento della certezza fiscale in fase di attuazione;

Ambito di applicazione

14. chiede di non isolare l'economia digitale, dal momento che le sfide fiscali che il sistema fiscale internazionale sta affrontando attualmente non sono soltanto dovute alla digitalizzazione dell'economia ma sono anche connesse a un'economia globalizzata ancora più grande;

15. è del parere che l'ambito di applicazione della riforma, oltre a impedire che le PMI siano gravate da oneri ulteriori e superflui, dovrebbe comprendere tutte le grandi imprese che hanno la possibilità di attuare pratiche BEPS utilizzando regimi legali di pianificazione fiscale in diversi Stati membri e paesi terzi; osserva che l'attuale proposta del segretariato dell'OCSE limita l'ambito di applicazione della riforma alle imprese altamente digitali o a diretto contatto con i consumatori, un concetto ancora non chiaramente definito, e interessa solo un numero limitato di imprese multinazionali coinvolte in operazioni di pianificazione fiscale aggressiva;

16. raccomanda che, di norma, gli utili di esercizio siano ricavati dai conti finanziari consolidati a seguito di uno studio di fattibilità; riconosce tuttavia l'esistenza di scarti temporali nel caso in cui si faccia affidamento sui conti finanziari consolidati e invita gli Stati membri a chiarire tale punto durante i negoziati a livello di quadro inclusivo;

17. prende atto che l'attuale proposta del segretariato dell'OCSE prevede l'esclusione di settori specifici, quali il settore estrattivo e il settore delle materie prime, ed esorta la Commissione a inserire tali esclusioni nella sua valutazione d'impatto, in particolare per garantire che la riforma internazionale rispetti l'iniziativa dell'UE per la coerenza delle politiche per lo sviluppo;

18. esorta l'OCSE a operare nella sua proposta una distinzione chiara tra settori e dimensioni delle imprese;

19. ritiene che il quadro fiscale debba essere in grado di trovare il giusto equilibrio tra le diverse situazioni, segnatamente per le rendite di monopolio e le imprese innovative con forti potenzialità di crescita;

Nuovo nesso

20. plaude all'idea di sviluppare un nuovo nesso che vada al di là del concetto della presenza fisica in un paese per attribuire a quel paese i diritti di imposizione; ritiene che il nesso debba essere progettato in modo da includere tutte le imprese che interagiscono con i clienti e gli utenti in tale paese, anche con mezzi digitali;

21. plaude all'idea di elaborare una soglia di entrate specifica per paese, calibrata in modo da garantire che anche le economie più piccole ottengano una giusta quota di diritti di imposizione; ricorda, in tale contesto, la proposta dell'UE sulla presenza digitale significativa;

22. accoglie con favore l'idea che il nuovo nesso costituirebbe una disposizione a sé stante, eliminando così la necessità di rivedere tutti i trattati fiscali;

Nuova attribuzione dei diritti di imposizione

23. plaude all'idea di elaborare una nuova attribuzione dei diritti di imposizione che superi il principio di libera concorrenza e che attribuisca nuovi diritti di imposizione alle giurisdizioni del mercato;

24. ritiene che operare una distinzione tra utili ordinari e non ordinari, concetti non ancora chiaramente definiti che potrebbero portare a una distinzione solo artificiosa, e mantenere norme in materia di prezzi di trasferimento basate sul principio di libera concorrenza per gran parte dell'attribuzione degli utili significherà aggiungere un notevole onere in termini di complessità e incertezza a carico delle imprese, in particolare per quanto riguarda le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento; crede che sarebbe opportuna una revisione più completa delle norme in materia di prezzi di trasferimento; esprime preoccupazione per il fatto che ciò potrebbe creare ulteriori opportunità di aggirare le nuove norme concordate;

25. chiede alla Commissione e agli Stati membri di chiarire in che modo il nuovo nesso e la nuova attribuzione dei diritti di imposizione possano coesistere con le attuali norme in materia di prezzi di trasferimento, come suggerito dall'OCSE; auspica pertanto una soluzione che favorisca l'attribuzione frazionata degli utili globali, sulla base di fattori che rappresentino l'attività economica sostanziale e reale e la creazione di valore, in particolare le vendite, i dipendenti, le attività e gli utenti; ricorda dunque, a tale riguardo, la sua posizione in merito alle proposte sulla C(C)CTB e sulla presenza digitale significativa, compresi gli investimenti in R&S;

26. si compiace della volontà di garantire la certezza fiscale e di limitare le controversie che potrebbero emergere dall'attuazione del nuovo nesso e dalla nuova attribuzione dei diritti di imposizione; invita, pertanto, a vagliare la fattibilità di un meccanismo, quale uno sportello unico, che semplifichi il calcolo e il pagamento dell'imposta dovuta e riduca l'onere amministrativo sia per le imprese che per le autorità fiscali, rispettando al contempo gli obblighi delle amministrazioni fiscali; sottolinea, tuttavia, che il modo migliore per conseguire la certezza fiscale sarebbe stabilire norme semplici, chiare e armonizzate che evitino le controversie a monte; solleva preoccupazioni in merito alla proposta del segretariato dell'OCSE sull'Importo C per quanto concerne l'arbitrato obbligatorio, tenuto conto dell'esistenza del meccanismo di risoluzione della controversie a livello dell'UE[23];

Pilastro II - Una proposta intesa a contrastare l'erosione della base imponibile a livello mondiale (GloBE)

27. si compiace dell'accordo sul pilastro II del programma di lavoro, raggiunto[24] dai membri del quadro inclusivo, che prevede "di vagliare un approccio che conceda alle giurisdizioni la libertà di stabilire il proprio sistema fiscale, comprese l'applicazione di un'imposta sul reddito delle società e la definizione delle loro aliquote fiscali, ma che prenda in considerazione il diritto di altre giurisdizioni di applicare le norme analizzate di seguito laddove il reddito sia tassato a un'aliquota effettiva inferiore a un'aliquota minima"[25];

28. prende atto degli impegni del G7, dove, "nell'ambito del pilastro II, i ministri hanno convenuto che un livello minimo di tassazione efficace, come ad esempio il regime GILTI degli Stati Uniti, contribuirebbe a garantire che le imprese paghino la loro giusta quota di imposte"[26];

29. accoglie con favore la proposta GloBE, che è intesa a garantire che un livello minimo d'imposta sia pagato nel luogo in cui è creato il valore e in cui si svolge l'attività economica; ritiene che il fine ultimo delle misure del pilastro II debba essere affrontare le rimanenti questioni relative al BEPS e impedire al contempo la concorrenza fiscale dannosa, segnatamente mediante la riduzione delle pressioni per la concessione di incentivi fiscali ingiustificati senza alcun impatto economico positivo, oltre alle misure esistenti volte a contrastare l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale; invita la Commissione a valutare e monitorare l'impatto di questa futura norma minima su una potenziale riduzione generalizzata dell'aliquota legale dell'imposta sul reddito delle società in tutta l'UE;

30. invita gli Stati membri ad assicurare che la proposta GloBE preveda il quadro più semplice possibile, che non porti allo sviluppo di regimi fiscali dannosi; ricorda la richiesta del Parlamento di stilare un elenco delle misure fiscali dannose; sottolinea che il ricorso a eccezioni ed esenzioni comprometterebbe l'intento strategico e l'efficacia della proposta GloBE; raccomanda di inserire nella proposta GloBE tutte le pratiche fiscali dannose contenute nell'azione 5 del piano BEPS;

31. prende atto che la proposta GloBE costituirebbe un insieme di misure difensive, quali una norma sull'inclusione dei redditi, una norma sullo switch-over, una norma sui pagamenti sottotassati e una norma sull'assoggettamento all'imposta; ricorda, a tale riguardo, la sua risoluzione legislativa sull'ATAD[27];

32. ritiene che il calcolo delle basi imponibili, nel quadro della proposta GloBE, debba avvenire secondo principi concordati a livello internazionale al fine di evitare l'erosione della base imponibile e una concorrenza dannosa tra paesi che rischi di compromettere l'efficacia di un'eventuale decisione adottata in merito a un livello minimo di tassazione;

33. ritiene che qualsiasi discussione a livello di OCSE/G20 su un'aliquota d'imposta minima debba comprendere riflessioni sulla definizione della base associata a tale aliquota; ritiene che un'eventuale aliquota effettiva minima debba essere fissata a un livello equo e sufficiente per scoraggiare il trasferimento degli utili ed evitare la concorrenza fiscale dannosa;

34. ritiene che, riguardo alla norma sull'inclusione dei redditi, debba essere stabilito un livello minimo di tassazione per ciascuna giurisdizione in cui sono ubicate imprese multinazionali, per limitare la possibilità di continuare ad attuare una pianificazione fiscale aggressiva e, di conseguenza, per mantenere la competitività della nostra economia;

Conclusioni

35. si rammarica della mancanza di un orientamento comune a livello dell'UE in relazione ai negoziati internazionali attualmente in corso;

36. invita la Commissione e gli Stati membri a concordare una posizione dell'UE comune e ambiziosa per i negoziati in sede di OCSE, assicurando che l'UE parli con una sola voce e dia il buon esempio per garantire un'attribuzione più equa dei diritti di imposizione e un livello minimo di tassazione, favorendo l'equità nel contesto fiscale internazionale al fine di contrastare l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale;

37. invita la Commissione a fornire sostegno nell'elaborazione della posizione dell'UE; invita la Commissione a presentare una valutazione d'impatto sulle entrate di ciascuno Stato membro per entrambi i pilastri, compresi gli effetti di ricaduta, in particolare per salvaguardare l'approccio della coerenza delle politiche per lo sviluppo dell'UE; invita la Commissione a informare il Consiglio e il Parlamento delle sue conclusioni;

38. si attende che gli Stati membri condividano sia con l'OCSE che con la Commissione tutti i dati pertinenti che possono essere utilizzati per elaborare con la massima precisione le valutazioni d'impatto e le analisi del caso;

39. incoraggia fortemente la Commissione e gli Stati membri a raggiungere a livello internazionale un accordo da recepire successivamente a livello dell'UE attraverso la pertinente legislazione unionale e nazionale; sostiene altresì l'impegno della presidente della Commissione a proporre una soluzione dell'UE qualora non si raggiunga un accordo internazionale entro la fine del 2020, a condizione che tale soluzione dell'UE non si limiti alle imprese digitali; rileva che tale soluzione rafforzerebbe il mercato unico, stabilendo un livello minimo d'imposta che eviterebbe misure unilaterali;

40. ricorda che la riforma dell'imposta sulle società attualmente in corso si compone di due pilastri di pari importanza e che tali pilastri sono complementari; invita pertanto gli Stati membri a negoziare tali due pilastri come un unico pacchetto di riforme necessarie;

41. invita la Commissione e il Consiglio a elaborare la base giuridica per integrare l'esito di un accordo internazionale nella legislazione dell'UE e a presentare quanto prima una proposta legislativa;

42. invita la Commissione a vagliare la possibilità di evitare una base giuridica che richieda l'unanimità in sede di Consiglio; ricorda il contributo della Commissione nella sua comunicazione dal titolo "Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE", che propone un calendario per il passaggio al voto a maggioranza qualificata;

43. sottolinea che una riforma internazionale efficiente e completa deve essere accompagnata dalla trasparenza; si compiace dei recenti sforzi della presidenza del Consiglio intesi a rilanciare le discussioni sulla proposta di rendicontazione pubblica paese per paese; deplora che il Consiglio non sia tuttora riuscito a concordare un orientamento generale sulla proposta; invita gli Stati membri a concordare quanto prima un orientamento generale; sottolinea che la rendicontazione pubblica paese per paese renderebbe più efficace la riforma del BEPS 2.0;

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al segretariato dell'OCSE e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2019
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