PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul divario retributivo di genere
22.1.2020 - (2019/2870(RSP))
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento
Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs
a nome del gruppo ID
B9‑0083/2020
Risoluzione del Parlamento europeo sul divario retributivo di genere
Il Parlamento europeo,
– vista la dichiarazione della Commissione del 13 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere,
– vista la risposta della Commissione all'interrogazione con richiesta di risposta scritta P - 003684/2019,
– visto l'articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il divario retributivo di genere è definito come la differenza tra la retribuzione oraria lorda media degli uomini e delle donne espressa sotto forma di percentuale della retribuzione oraria lorda media degli uomini;
B. considerando che il divario retributivo di genere è definito "non corretto", in altri termini esso è non corretto in funzione delle caratteristiche individuali;
C. considerando che l'UE sta realizzando da tempo sforzi concertati volti a colmare il divario retributivo di genere;
D. considerando che attualmente non sono disponibili dati sulle medie del divario retributivo di genere specifico per settore e che la Commissione non raccoglie tali dati;
1. ricorda che spetta agli Stati membri e alle parti sociali stabilire i meccanismi di determinazione dei salari;
2. ricorda che l'articolo 153, paragrafo 5, TFUE esclude esplicitamente le retribuzioni dall'ambito di competenza dell'azione dell'UE;
3. ritiene che, conformemente al principio di sussidiarietà, la Commissione non dovrebbe interferire nei mercati del lavoro degli Stati membri e nell'ambito dei rispettivi quadri;
4. ricorda la natura incompleta della definizione del divario retributivo di genere, il quale è non corretto e quindi non tiene conto delle caratteristiche individuali che possono spiegare, in tutto o in parte, la differenza di retribuzione, quali differenze in termini di istruzione, ore lavorate, tipologia di lavoro e interruzioni di carriera o lavoro a tempo parziale dopo la nascita di un figlio;
5. sottolinea che la Commissione in alcuni studi fornisce una spiegazione per il divario retributivo di genere residuo facendo riferimento all'omissione di alcune variabili (quali le interruzioni di carriera) e a variabili non osservabili (quali i vantaggi negoziali), nonché a preferenze specifiche di genere per quanto riguarda le scelte del percorso di studi e del percorso lavorativo;
6. ricorda che numerosi studi mostrano che se viene utilizzata una misura corretta, il divario retributivo di genere supera appena la tolleranza di errore statistico;
7. chiede che tutte le analisi future siano fondate su un divario retributivo di genere corretto, che tenga conto di tutti gli aspetti osservabili che potrebbero potenzialmente avere un effetto sulle retribuzioni, quali interruzioni di carriera, preferenze specifiche di genere in termini di scelta del percorso lavorativo in alcuni settori, ecc.;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.