Proposta di risoluzione - B9-0091/2020Proposta di risoluzione
B9-0091/2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul regolamento delegato della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune

5.2.2020 - (C(2019)07772 – 2019/2907(DEA))

presentata a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento

Marie Toussaint, Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE 
Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace, Marco Zullo

Procedura : 2019/2907(DEA)
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B9-0091/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune

(C(2019)07772 – 2019/2907(DEA))

Il Parlamento europeo,

 visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)07772),

 visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009[1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 16, paragrafo 5,

 visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010[2],

 visto il regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione, del 23 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune[3],

 vista la decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici[4],

 vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi nel 2019 a Madrid (Spagna) (COP 25)[5],

 viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019, in cui si approva l'obiettivo di rendere l'UE a impatto climatico zero entro il 2050,

 vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale[6],

 vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

 vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo[7],

 visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,

A. considerando che l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici seguito alla 21a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("accordo di Parigi"), impegna le Parti a "contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5° C al di sopra dei livelli preindustriali";

B. considerando che le emissioni di gas a effetto serra provenienti da combustibili fossili sono quelle che più contribuiscono al cambiamento climatico; che le nuove infrastrutture per il gas sono destinate a durare almeno da 40 a 50 anni e in alcuni casi anche più a lungo; che la Commissione ha osservato che il quarto elenco di progetti di interesse comune non è stato oggetto di una valutazione climatica o della sostenibilità;

C. considerando che la costruzione di nuovi progetti di infrastrutture per il gas elencati nel regolamento delegato della Commissione crea una nuova dipendenza dai combustibili fossili, che è incompatibile con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi;

D. considerando che, nella sua risoluzione del 18 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, il Parlamento ha chiesto "la revisione degli orientamenti in materia di reti transeuropee dell'energia (RTE-E) prima dell'adozione del prossimo elenco di progetti di interesse comune (PIC), onde allineare il quadro legislativo alla priorità della diffusione delle reti intelligenti ed evitare di impegnare risorse in investimenti ad alta intensità di carbonio";  che, nella sua posizione del 17 aprile 2019 adottata in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014, l'articolo 27, paragrafo 2, stabilisce che "La Commissione valuta l'efficacia e la coerenza rispetto alle politiche del regolamento (UE) n. 347/2013 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che riporta i risultati di tale valutazione entro il 31 dicembre 2020. In tale valutazione la Commissione prende in considerazione, tra l'altro, gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030, l'impegno di decarbonizzazione a lungo termine dell'Unione e il principio dell'efficienza energetica al primo posto. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa finalizzata alla revisione del regolamento";

E. considerando che il Parlamento riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per mantenere nell'elenco dei progetti di interesse comune dell'Unione un numero costante di progetti nel settore dell'elettricità, necessari per aprire efficacemente la strada alla transizione energetica europea;

F. considerando che è essenziale conseguire gli obiettivi dell'Unione di sicurezza degli approvvigionamenti e di indipendenza energetica, ma che le stime in eccesso, la sovracapacità e gli impianti inattivi non faranno che comportare prezzi più elevati, compromettendo la competitività delle industrie dell'Unione e aumentando le bollette energetiche per tutti i cittadini;

1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3. chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che consenta di evitare la costruzione di nuove infrastrutture alimentate da qualsiasi tipo di combustibili fossile con potenziali effetti di dipendenza e che sia pienamente compatibile con gli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nell'ambito dell'accordo di Parigi;

4. sottolinea la necessità di rivedere il regolamento (UE) n. 347/2013 entro il 31 dicembre 2020 e di pubblicare simultaneamente orientamenti per la spesa a titolo del meccanismo per collegare l'Europa, nonché di selezionare i progetti per il quinto elenco di progetti di interesse comune in linea con gli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro dell'accordo di Parigi;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

 

 

Ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2020
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