PROPOSTA DI DECISIONE sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale
11.6.2020 - (2020/2684(RSO))
Conferenza dei presidenti
B9‑0189/2020
Decisione del Parlamento europeo sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
– visto l'articolo 207 del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione europea ha competenze chiare nel settore dell'agenda digitale e dell'intelligenza artificiale ai sensi degli articoli 4, 13, 16, 26, 173, 179, 180, 181, 182, 186 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che la commissione speciale così istituita dovrebbe mirare a definire, secondo un approccio olistico, una posizione comune e a lungo termine che metta in evidenza i valori e gli obiettivi fondamentali dell'UE relativi all'intelligenza artificiale nell'era digitale;
C. considerando che è importante garantire una transizione digitale antropocentrica e coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
D. considerando che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale solleva sfide importanti in materia di diritti fondamentali quali, ma non solo, la protezione dei dati personali e il diritto al rispetto della vita privata, nonché sviluppi tecnologici significativi e la diffusione di soluzioni innovative;
E. considerando che la transizione digitale avrà un impatto su ogni aspetto dell'economia e della società;
F. considerando che la digitalizzazione trasformerà la nostra industria e i nostri mercati e la legislazione in vigore dovrebbe essere adeguata di conseguenza;
G. considerando che è importante che l'Unione europea si esprima con una sola voce, per evitare la frammentazione del mercato unico, dovuta alle differenze tra le legislazioni nazionali;
1. decide di costituire una commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale, investita delle seguenti attribuzioni rigorosamente definite:
(a) analizzare il futuro impatto dell'intelligenza artificiale nell'era digitale sull'economia dell'UE, in particolare in termini di competenze, occupazione, tecnologia finanziaria, istruzione, salute, trasporti, turismo, agricoltura, ambiente, difesa, industria, energia ed e-government;
(b) esaminare ulteriormente la sfida rappresentata dalla diffusione dell'intelligenza artificiale e il suo contributo al valore delle imprese e alla crescita economica;
(c) analizzare l'approccio dei paesi terzi e il loro contributo all'integrazione delle azioni dell'UE;
(d) presentare alle pertinenti commissioni permanenti del Parlamento una valutazione che definisca gli obiettivi comuni dell'UE a medio e lungo termine e includa le fasi principali necessarie per conseguirli, utilizzando come punto di partenza le seguenti comunicazioni della Commissione pubblicate il 19 febbraio 2020:
- Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)0067),
- Una strategia europea per i dati (COM(2020)0066),
- Libro bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)0065),
- Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità (COM(2020)0064),
inclusa una tabella di marcia su "Un'Europa pronta per l'era digitale", che dovrà fornire all'UE un piano strategico che definisca i suoi obiettivi comuni a medio e lungo termine e le principali fasi necessarie per conseguirli;
2. sottolinea che qualsiasi raccomandazione alla commissione speciale sarà presentata alle competenti commissioni permanenti del Parlamento, che, se necessario, vi daranno seguito;
3. decide che i poteri, il personale e le risorse a disposizione delle commissioni permanenti del Parlamento competenti per le questioni concernenti l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore di competenza della commissione speciale non saranno influenzati o duplicati e rimangono pertanto invariati;
4. decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, compresi studi scientifici o parti di essi cui è attribuito lo status di riservatezza a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[1], le riunioni della commissione si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse;
5. decide che l'elenco delle persone invitate alle riunioni pubbliche, l'elenco di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici;
6. decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati secondo la procedura di cui all'articolo 221 del suo regolamento; decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'elaborazione della relazione finale della commissione speciale;
7. decide che la commissione speciale sarà composta di 33 membri;
8. decide che il mandato della commissione speciale avrà una durata di 12 mesi e avrà inizio alla data della riunione costitutiva della commissione;
9. decide che la commissione speciale può presentare al Parlamento una relazione intermedia e che presenterà al Parlamento una relazione finale in cui figureranno conclusioni di fatto e raccomandazioni in merito alle misure e alle iniziative da adottare, fatte salve le competenze delle commissioni permanenti di cui all'allegato VI del suo regolamento.
- [1] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).