Proposta di risoluzione - B9-0206/2020Proposta di risoluzione
B9-0206/2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti

1.7.2020 - (2020/2686(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

Gunnar Beck, Hélène Laporte, Herve Juvin, Marco Zanni
a nome del gruppo ID

Procedura : 2020/2686(RSP)
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B9-0206/2020
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Risoluzione del Parlamento europeo su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti

(2020/2686(RSP))

Il Parlamento europeo,

 vista la comunicazione della Commissione del 7 maggio 2020 relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (COM(2020)2800),

 vista la risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-002805/2019,

 vista la risposta data dalla Commissione durante la riunione della commissione per i problemi economici e monetari del 5 settembre 2019 per quanto riguarda l'esame delle ONG in relazione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo,

 vista la relazione della Commissione del 24 luglio 2019 sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (COM(2019)0370),

 vista la raccomandazione VIII del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), del giugno 2015, sulla lotta al ricorso illecito alle organizzazioni non a scopo di lucro,

 vista la relazione annuale 2017 del commissario maltese per le organizzazioni di volontariato,

 vista la relazione speciale n. 35/2018 della Corte dei conti europea, del 18 dicembre 2018, dal titolo "La trasparenza dei finanziamenti UE la cui esecuzione è demandata alle ONG: è necessario compiere maggiori sforzi", in cui si chiede all'UE di elaborare una definizione giuridica di ONG,

 vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-78/18 Commissione europea contro Ungheria[1],

 vista la dichiarazione del Consiglio e della Commissione dell'8 luglio 2020 su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti,

 visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) considerano le ONG "soggetti a rischio" nel quadro antiriciclaggio, sia come organismi di facciata di organizzazioni terroristiche che raccolgono e trasferiscono fondi che come imprese legittime che sostengono indirettamente le finalità di organizzazioni terroristiche;

B. considerando che l'Unione europea ha adottato una solida legislazione per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

1. esprime rammarico per il fatto che le ONG non sono ancora soggetti obbligati a norma della quinta direttiva antiriciclaggio o degli standard internazionali del GAFI e che esse sono solo marginalmente assoggettate alle misure di adeguata verifica della clientela in quanto clienti di banche, avvocati ed esperti contabili, nonostante le constatazioni di Europol ed Eurojust secondo cui tali organizzazioni sono "soggetti a rischio" nel quadro antiriciclaggio;

2. è preoccupato per le osservazioni espresse dalla Commissione dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari il 5 settembre 2019, in cui la Commissione ha indicato di "non voler dare l'impressione che tali organizzazioni svolgessero attività illegali", il che sembra implicare che tali organizzazioni beneficino di un trattamento preferenziale da parte delle autorità di regolamentazione e di vigilanza e che gli attori economici già controllati dalle autorità di vigilanza nel quadro antiriciclaggio siano in qualche modo criminalizzati; sottolinea che si potrebbe facilmente evitare tale impressione se esistesse un adeguato regime antiriciclaggio per le ONG;

3. si rammarica che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza nella causa C-78/18, abbia stabilito che gli obblighi in materia di trasparenza delle ONG adottati dall'Ungheria, che avrebbero potuto rappresentare un importante strumento per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, costituiscono una violazione del diritto dell'UE; sottolinea che la libera circolazione dei capitali, stabilita dall'articolo 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dagli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non dovrebbe essere interpretata in modo da facilitare il riciclaggio di denaro; manifesta il proprio stupore per il ragionamento della Corte per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE, secondo cui il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo non costituiscono di per sé una minaccia sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività; si rammarica che la sentenza confermi l'impressione che le ONG siano al di sopra della legge;

4. ricorda che la relazione annuale 2017 del commissario maltese per le organizzazioni di volontariato, sostenuto da Moneyval, indica chiaramente che le organizzazioni senza scopo di lucro sono predisposte al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, il che sembra essere in contrasto con quanto affermato dalla Commissione nella risposta all'interrogazione scritta E-002805/2019, secondo cui i livelli di rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e la vulnerabilità di tali organizzazioni sono considerati meno significativi;

5. esorta la Commissione a presentare una definizione formale di ONG, in quanto l'assenza di tale definizione ostacola gli sforzi intesi a regolamentare efficacemente la trasparenza e la rendicontabilità finanziaria delle ONG;

6. si compiace che la Commissione intenda esaminare se l'insieme degli operatori privati attualmente soggetti alle norme in materia di antiriciclaggio (AML) e di contrasto del finanziamento del terrorismo (CTF) sia adeguato e trarre insegnamento dalle esperienze degli Stati membri; si rammarica che non si terrà conto dell'esperienza dell'Ungheria; invita la Commissione a includere le ONG nel novero dei soggetti obbligati a norma della direttiva antiriciclaggio, a esaminare attentamente il loro finanziamento e le loro spese, nonché ad adottare misure avanzate in materia di trasparenza;

7. ritiene che le ONG dovrebbero seguire le raccomandazioni del GAFI sulla prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo e che gli Stati membri debbano esaminare l'adeguatezza delle loro leggi e delle loro normative riguardanti i soggetti che possono essere usati in modo illecito a fini di finanziamento del terrorismo, incluse le ONG, come proposto da Marco Letizi, l'esperto della Commissione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT);

8. esorta la Commissione a non cooperare, in sede di discussione o di elaborazione di norme in materia di AML/CFT, con ONG che non siano state oggetto di attente verifiche e non abbiano dichiarato l'origine dei loro finanziamenti e delle loro spese;

9. manifesta la propria preoccupazione riguardo al fatto che l'annunciata adozione di una proposta legislativa relativa all'introduzione di una vigilanza a livello di UE in materia AML/CTF nel primo trimestre del 2021 comprometterà ulteriormente le competenze delle autorità di vigilanza nazionali; ritiene che l'incapacità di un numero limitato di autorità di vigilanza nazionali di far fronte al riciclaggio di denaro non giustifichi un trasferimento delle competenze dal livello nazionale al livello europeo in tutta l'UE; è sorpreso che, nel contesto dell'attuale crisi del debito sovrano e del settore bancario nell'UE, la Commissione presenti il funzionamento del meccanismo di vigilanza unico e del comitato di risoluzione unico come un esempio di prassi eccellenti; è contrario alla creazione di un nuovo organismo di vigilanza a livello di UE; indica che linee guida sull'applicazione del diritto dell'UE sarebbero una soluzione più idonea per uniformare l'applicazione pratica dell'AML;

10. mette in evidenza la mancanza di credibilità dell'elenco dell'UE dei paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di AML/CTF e, a tale riguardo, sottolinea che molti paesi che sono fonte di preoccupazione secondo le raccomandazioni del GAFI non sono stati inclusi nell'elenco, presumibilmente a seguito di forti pressioni politiche, mentre sono stati inseriti altri paesi che avevano ottenuto una valutazione positiva;

11. rileva che, stando alle recenti indagini, i servizi di trasferimento di denaro, che sono spesso utilizzati dagli immigrati per inviare denaro nei loro paesi d'origine, costituiscono una grave minaccia, in quanto esistono le prove che questi servizi sono sfruttati a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; rileva inoltre che fonti delle autorità di contrasto hanno suggerito alle autorità competenti per il controllo delle reti di trasferimento di denaro di adottare un approccio non vincolante su base volontaria, visto che tali imprese sono generalmente di proprietà di comunità immigrate e sono utilizzate da queste ultime, e considerando che un approccio più severo potrebbe dar luogo ad accuse di razzismo e di discriminazione;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Gruppo di azione finanziaria internazionale.

 

 

Ultimo aggiornamento: 6 luglio 2020
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