Proposta di risoluzione - B9-0207/2020Proposta di risoluzione
B9-0207/2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti

1.7.2020 - (2020/2686(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

Markus Ferber, David Casa, Roberta Metsola, Emil Radev
a nome del gruppo PPE
José Manuel Fernandes, Birgit Sippel, Eero Heinäluoma, Paul Tang
a nome del gruppo S&D
Luis Garicano, Ramona Strugariu, Frédérique Ries
a nome del gruppo Renew
Saskia Bricmont, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
José Gusmão
a nome del gruppo GUE/NGL


Procedura : 2020/2686(RSP)
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B9-0207/2020

Risoluzione del Parlamento europeo su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti

(2020/2686(RSP))

Il Parlamento europeo,

 vista la comunicazione della Commissione del 7 maggio 2020 relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020)2800),

 visto il pacchetto antiriciclaggio della Commissione, adottato il 24 luglio 2019, costituito da una comunicazione politica dal titolo "Verso una migliore attuazione del quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo"(COM (2019)0360), dalla relazione sulla valutazione di recenti presunti casi di riciclaggio di denaro concernenti enti creditizi dell'UE ("post mortem") (COM(2019)0373), dalla relazione sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (la relazione sulla valutazione sovranazionale del rischio (RVSR)) (COM(2019)0370) e il relativo documento di lavoro dei servizi (SWD(2019)0650), e dalla relazione sull'interconnessione dei meccanismi nazionali centralizzati automatici (registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati) degli Stati membri relativi ai conti bancari (COM(2019)0372),

 vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE[1] del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (quarta direttiva antiriciclaggio)[2], quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta direttiva antiriciclaggio)[3],

 visti il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi[4],

 visti la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI[5] del Consiglio, la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale[6] e il regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005[7],

 visti la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea[8], e la relazione della Commissione sulla sua attuazione, del 2 giugno 2020, dal titolo "Recupero e confisca dei beni: garantire che il crimine non paghi" (COM(2020)0217),

 visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/ CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)[9],

 vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione[10],

 viste le conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2019, sulle priorità strategiche in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo,

 viste le conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 2020, sul rafforzamento delle indagini finanziarie per combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità,

 visto il parere dell'Autorità bancaria europea, del 24 luglio 2019, sulle comunicazioni ai soggetti sottoposti a vigilanza per quanto riguarda i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nell'ambito della vigilanza prudenziale,

 vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso dei giornalisti slovacchi Ján Kuciak e Martina Kušnírová[11],

 vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sullo Stato di diritto a Malta[12],

 vista la sua risoluzione del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia[13],

 vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sullo Stato di diritto a Malta dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia[14],

 vista la tabella di marcia della Commissione dal titolo "Verso una nuova metodologia di valutazione dei paesi terzi ad alto rischio da parte dell'UE a norma della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo",

 visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 giugno 2018 dal titolo "Metodologia per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio a norma della direttiva (UE) 2015/849" (SWD(2018)0362),

 visto i quattro regolamenti delegati adottati dalla Commissione – (UE) 2016/1675[15], (UE) 2018/105[16], (UE) 2018/212[17] e (UE) 2018/1467[18] – che integrano la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche,

 vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'urgenza di una lista nera UE di paesi terzi a norma della direttiva antiriciclaggio[19];

 vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale[20],

 vista la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sullo stato di attuazione della legislazione antiriciclaggio dell'Unione[21],

 visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, secondo la Commissione, circa l'1 % del prodotto interno lordo annuo dell'Unione europea, vale a dire 160 miliardi di EUR, viene utilizzato per attività finanziarie sospette[22] come il riciclaggio di denaro collegato a corruzione, il traffico di armi, di esseri umani e droga, l'evasione e la frode fiscali, il finanziamento del terrorismo o altre attività illecite che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini dell'UE;

B. considerando che, secondo Europol, tra il 2010 e il 2014 è stato provvisoriamente sequestrato o congelato il 2,2 % dei proventi di reato stimati e solo l'1,1 % di tali proventi è stato confiscato a livello dell'UE, il che significa che il 98,9 % dei proventi di reato stimati non è stato confiscato e rimane pertanto nelle mani dei criminali[23];

C. considerando che il quadro dell'Unione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF) è stato rafforzato grazie all'adozione della quarta direttiva antiriciclaggio nel maggio 2015 e della quinta direttiva antiriciclaggio nell'aprile 2018 e grazie al recepimento negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, avvenuto rispettivamente nel giugno 2017 e nel gennaio 2020 insieme ad altri atti e misure complementari; che, sebbene la terza direttiva antiriciclaggio non sia stata correttamente attuata in tutti gli Stati membri, la Commissione non ha ancora avviato alcuna procedura di infrazione; che la Commissione ha avviato procedure di infrazione contro la maggior parte degli Stati membri per non aver recepito correttamente nei loro ordinamenti la quarta direttiva antiriciclaggio e ha avviato procedure di infrazione nei confronti della maggior parte degli Stati membri per non aver comunicato, o aver comunicato parzialmente, le misure di recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio[24];

D. considerando che nel marzo 2019 il Parlamento ha approvato un'ambiziosa risoluzione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, che concludeva affermando la necessità di una revisione complessiva delle norme dell'UE vigenti in materia di antiriciclaggio;

E. considerando che il 7 maggio 2020 la Commissione ha adottato un piano d'azione[25] per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, basato su sei pilastri;

F. considerando che, nella stessa data, è stata pubblicata la nuova metodologia per individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF), che non si basa esclusivamente su fonti di informazione esterne; che detta metodologia prevede l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai paesi terzi identificati come paesi ad alto rischio, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla quarta e dalla quinta direttiva antiriciclaggio;

G. considerando che la frammentazione del panorama legislativo, istituzionale e normativo in tutta l'Unione in materia di AML/CTF genera costi e oneri aggiuntivi per coloro che forniscono servizi transfrontalieri, incentiva le imprese a registrarsi dove le norme sono meno rigorose e consente a singoli, organizzazioni e ai loro intermediari finanziari di svolgere attività illecite in cui la vigilanza e l'esecuzione sono ritenute più deboli e/o più indulgenti; che l'attuale quadro legislativo in materia di AML/CTF conduce a disparità in quanto a interpretazioni e prassi negli Stati membri;

H. considerando che negli ultimi anni si è assistito a una serie di rivelazioni in materia di AML/CTF comprese, fra l'altro, quelle relative ai casi menzionati nella relazione della Commissione sulla valutazione dei presunti casi di riciclaggio di denaro che coinvolgono istituti di credito dell'UE, lo scandalo Cum Ex riguardante l'arbitraggio dei dividendi e lo scandalo Luanda Leaks; che vengono periodicamente diffuse nuove indiscrezioni che spesso riguardano l'uso improprio dei fondi UE e casi di corruzione negli Stati membri; che tali circostanze dimostrano che è necessario che l'UE continui a porre la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in cima alle sue priorità e aggiorni il proprio quadro legislativo in materia di AML/CTF;

I. considerando che nel 2019 il servizio di audit interno della Banca europea per gli investimenti (BEI) ha condotto con un audit sull'attuazione del suo quadro in materia di AML/CTF, principalmente a partire dal 2017, che ha messo in risalto notevoli carenze in parte legate all'insufficiente adeguamento di detto quadro; che la BEI ha elaborato un piano per colmare tutte le lacune individuate entro luglio 2020;

J. considerando che nel maggio 2020 la Task Force "Azione finanziaria" (GAFI)[26] ha messo in guardia dal fatto che l'incremento dei reati correlati alla COVID-19, quali frodi, crimini informatici, cattivo incanalamento e sfruttamento dei fondi pubblici e dell'assistenza finanziaria internazionale, sta generando nuove fonti di proventi per i criminali; che Europol ha inoltre avvertito in merito alle modalità con cui i criminali hanno rapidamente colto l'occasione di sfruttare la crisi adeguando i loro modus operandi e sviluppando nuove attività criminali, segnatamente mediante la cibercriminalità, le frodi, la contraffazione e i reati organizzati contro il patrimonio[27]; che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha specificamente raccomandato alle competenti autorità nazionali di collaborare con i soggetti obbligati al fine di individuare e attenuare gli specifici rischi in materia di AML/CFT derivanti dalla diffusione della COVID-19 e adeguare i loro strumenti di vigilanza[28];

K. considerando che tra i 10 principali paradisi fiscali al mondo, quali classificati secondo l'indice di opacità finanziaria del Tax Justice Network, figurano due Stati membri dell'UE, un altro si situa in Europa e due sono territori d'oltremare di un ex Stato membro dell'UE; che, pertanto, la lotta al riciclaggio di denaro e alla corruzione deve iniziare all'interno dell'UE;

L. considerando che, secondo l'indice di opacità finanziaria del 2020, i paesi appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OSCE) sono responsabili del 49 % della segretezza finanziaria totale a livello mondiale;

Piano d'azione dell'UE e quadro in materia di AML/CTF

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 7 maggio 2020 relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, che pone le basi per ulteriori miglioramenti in particolare per quanto concerne l'applicazione e l'attuazione della legislazione vigente; invita l'Unione a realizzare progressi riguardo a tutti i sei pilastri del piano d'azione il prima possibile;

2. valuta positivamente l'intenzione della Commissione di istituire un corpus normativo unico in materia di AML/CTF, tra l'altro convertendo le disposizioni pertinenti della direttiva antiriciclaggio in un regolamento nell'ottica di garantire un insieme più armonizzato di norme per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; suggerisce che la Commissione consideri l'inclusione dei seguenti settori nell'ambito di applicazione di tale regolamento: l'identificazione dei titolari effettivi; l'elenco dei soggetti obbligati e i relativi obblighi di segnalazione; i requisiti di adeguata verifica della clientela, inclusi quelli relativi alle persone politicamente esposte; le disposizioni relative ai registri sulla titolarità effettiva e ai registri centralizzati dei conti di pagamento e dei conti bancari; il quadro di cooperazione tra le autorità competenti e le unità di informazione finanziaria; le norme in materia di vigilanza dei soggetti obbligati finanziari e non finanziari; la protezione delle persone che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; rileva che, anche se potrebbe essere necessario adottare norme tecniche aggiuntive, le misure essenziali di armonizzazione dovrebbero essere incluse nel regolamento per garantire il ruolo adeguato del Parlamento e del Consiglio in quanto colegislatori in questo settore molto delicato;

3. valuta positivamente l'intenzione della Commissione di presentare, entro i prossimi 12 mesi, una nuova architettura istituzionale dell'UE in materia di AML/CTF, basata su un'autorità di vigilanza AML/CTF a livello dell'UE e su un meccanismo di sostegno e coordinamento dell'UE per le unità di informazione finanziaria; invita la Commissione a considerare la possibilità di istituire il meccanismo di sostegno e coordinamento dell'UE sotto forma di unità di informazione finanziaria dell'UE; sollecita la Commissione a garantire che le responsabilità dell'autorità di vigilanza in materia di AML/CTF includano i soggetti obbligati finanziari e non finanziari e prevedano poteri di vigilanza diretta su alcuni soggetti obbligati in funzione delle loro dimensioni e del rischio che rappresentano, come pure la vigilanza sull'applicazione delle norme dell'UE da parte delle autorità di vigilanza nazionali; chiede che sia stabilita una netta distinzione tra i poteri dell'autorità di vigilanza dell'UE e delle autorità di vigilanza nazionali e che siano individuate condizioni chiare per la vigilanza diretta da parte dell'autorità di vigilanza AML/CTF dell'UE a seguito di una valutazione dei rischi come pure nei casi in cui il comportamento o le azioni delle autorità di vigilanza nazionali siano considerati inadeguati e/o insufficienti; chiede che l'autorità di vigilanza AML/CTF dell'UE e le unità di informazione finanziaria dell'UE siano indipendenti sul piano finanziario e operativo;

4. invita la Commissione ad ampliare il corpus normativo unico in materia di AML/CTF al fine di allargare la portata dei soggetti obbligati, in modo che includa segnatamente settori di mercato nuovi e dirompenti come pure l'innovazione tecnologica e l'evoluzione delle norme internazionali, e di garantire che la prestazione di servizi sia disciplinata allo stesso modo della fornitura di beni; chiede alla Commissione di far fronte ai rischi posti dalle cripto-attività applicando in modo ampio il principio della conoscenza del proprio cliente ("Know Your Customer") e assicurando nel contempo il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità; invita la Commissione a garantire che i soggetti obbligati non finanziari siano sottoposti a una vigilanza simile a quella prevista per i soggetti finanziari, esercitata da un'autorità pubblica indipendente a livello nazionale, e ad assicurare che i livelli di sensibilizzazione, formazione, conformità e applicazione delle sanzioni in caso di comportamento scorretto di tali autorità nazionali indipendenti siano adeguati; invita la Commissione a provvedere affinché l'attuazione delle disposizioni in materia di AML/CTF non comporti l'introduzione di ostacoli eccessivi per le attività delle organizzazioni della società civile nella legislazione nazionale;

5. ribadisce la necessità che l'Unione disponga di registri interconnessi e di elevata qualità dei titolari effettivi, garantendo nel contempo norme rigorose in materia di protezione dei dati; invita la Commissione a considerare la possibilità di ridurre la soglia per l'identificazione dei titolari effettivi, tenendo conto delle prassi in vigore negli Stati Uniti, e a suggerire la creazione di registri pubblicamente accessibili dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; chiede alla Commissione di presentare proposte volte a colmare le lacune esistenti, che consentono alle società di nascondere i propri titolari effettivi finali ricorrendo a delegati, nonché di permettere alle società di chiedere la cessazione del rapporto commerciale qualora non sia possibile identificare il titolare effettivo finale; invita la Commissione a valutare la necessità e la proporzionalità dell'armonizzazione delle informazioni contenute nei registri catastali di terreni e immobili e ad adoperarsi per connettere tali registri; invita la Commissione a corredare la relazione, se del caso, di una proposta legislativa;

6. sollecita la Commissione a ovviare alla carenza nei registri nazionali di dati sufficienti e accurati per l'identificazione dei titolari effettivi finali, segnatamente nei casi in cui viene utilizzata una rete di società di comodo; chiede che le norme in materia di trasparenza riguardanti la titolarità effettiva siano rafforzate a livello sia di Unione europea che di Stati membri, al fine di garantire che prevedano meccanismi di verifica riguardo all'accuratezza dei dati; invita la Commissione a rafforzare la sorveglianza sul recepimento delle disposizioni relative alla creazione di registri della titolarità effettiva negli Stati membri onde assicurare che tali registri funzionino in modo adeguato e garantiscano l'accesso del pubblico a dati di elevata qualità;

7. accoglie con favore il piano inteso a garantire l'interconnessione dei registri centralizzati dei conti di pagamento e dei conti bancari in tutta l'UE al fine di agevolare un accesso più rapido alle informazioni finanziarie da parte delle autorità di contrasto e delle unità di informazione finanziaria nelle diverse fasi delle indagini, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati;

8. invita la Commissione a sottoporre a riesame le norme relative al quantitativo di informazioni da raccogliere durante la costituzione delle società e la creazione di altri soggetti giuridici, trust e istituti giuridici affini e a proporre disposizioni più dettagliate in materia di adeguata verifica della clientela per l'apertura di conti finanziari, inclusi i conti bancari;

9. sollecita la Commissione a proporre una serie più armonizzata di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive a livello dell'UE in caso di mancato rispetto della normativa in materia di AML/CTF;

Attuazione della direttiva antiriciclaggio

10. deplora profondamente che non sia stata avviata alcuna procedura di infrazione per incorretta attuazione della terza direttiva antiriciclaggio e invita la Commissione ad avviare tali procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri, ove giustificato; esprime la massima preoccupazione per la mancata attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio da parte di numerosi Stati membri; accoglie pertanto con favore l'approccio di tolleranza zero adottato dalla Commissione come pure l'avvio di procedure di infrazione nei confronti di alcuni Stati membri sulla base dell'esito dei controlli di completezza effettuati; esprime profonda preoccupazione per il fatto che molti Stati membri non hanno rispettato la scadenza di recepimento del 10 gennaio 2020 per la quinta direttiva antiriciclaggio e le scadenze del 10 gennaio 2020 per i registri dei titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici e del 10 marzo 2020 per i registri dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; si compiace pertanto del fatto che la Commissione abbia già avviato alcune procedure di infrazione e chiede che essa avvii al più presto ulteriori procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri sulla base dell'esito dei controlli di completezza effettuati;

11. si rammarica per il fatto che la Commissione non abbia potuto effettuare direttamente i controlli di correttezza relativi alla quarta direttiva antiriciclaggio a causa di una carenza di capacità e che tali controlli non siano ancora stati completati diversi anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, il che rallenta ulteriormente la corretta attuazione degli obblighi in materia di AML/CTF negli Stati membri; invita la Commissione a completare quanto prima controlli di correttezza accurati e ad avviare ulteriori procedure di infrazione ove necessario; esorta gli Stati membri che non hanno ancora provveduto in tal senso a recepire e attuare immediatamente e in modo corretto la quarta e la quinta direttiva antiriciclaggio; esprime preoccupazione per la generale assenza di azioni di contrasto in relazione a casi di corruzione e riciclaggio ad alto livello negli Stati membri e invita la Commissione a monitorare molto attentamente gli sviluppi al riguardo e ad adottare azioni più risolute e decise;

12. valuta positivamente l'inclusione di raccomandazioni in materia di AML/CTF nelle raccomandazioni specifiche per paese relative ad alcuni Stati membri adottate dal Consiglio nel quadro del ciclo del semestre europeo; esorta la Commissione a valutare nello specifico se le unità di informazione finanziaria nazionali dispongano di risorse sufficienti per far fronte in modo efficace ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

Elenco UE di paesi terzi ad alto rischio

13. invita la Commissione a valutare ulteriormente la possibilità di istituire una "lista grigia" di paesi terzi potenzialmente ad alto rischio, in modo analogo all'attuale approccio dell'Unione di stilare un elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; esprime preoccupazione per il fatto che la lunghezza del processo di 12 mesi che porta alla valutazione finale per l'individuazione dei paesi terzi con carenze strategiche rischia di causare inutili ritardi per un'azione efficace in materia di AML/CTF; valuta positivamente il fatto che la Commissione non si basi solo sul processo del GAFI per l'elaborazione di tale elenco e che intenda utilizzare i criteri più rigorosi sanciti dalla quinta direttiva antiriciclaggio, in particolare per quanto concerne la trasparenza della titolarità effettiva, onde effettuare una valutazione autonoma dei paesi terzi, che non deve essere soggetta a ingerenze geopolitiche;

14. mette in dubbio l'approccio adottato dalla Commissione nel documento di lavoro dal titolo "Metodologia per individuare i paesi terzi ad alto rischio ai sensi della direttiva (UE) 2015/849", che definisce i paesi che presentano un "livello di minaccia preponderante" mediante due criteri che devono entrambi essere soddisfatti; raccomanda che i paesi che rappresentano una "minaccia significativa di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo" siano automaticamente e immediatamente inseriti nell'elenco delle giurisdizioni non cooperative senza che debbano essere soddisfatte ulteriori condizioni, e che siano rimossi da tale elenco solo dopo aver adempiuto appieno agli impegni necessari;

15. invita la Commissione a garantire un processo pubblico e trasparente, basato su parametri chiari e concreti, per i paesi che si impegnano a realizzare riforme per evitare di essere inseriti nell'elenco; invita inoltre la Commissione a pubblicare le sue valutazioni in merito ai paesi valutati e inseriti nell'elenco al fine di garantire un controllo pubblico che consenta di evitare abusi nel processo di valutazione;

16. sollecita la Commissione a prendere provvedimenti nei confronti dei paesi terzi che non collaborano con le indagini europee in materia di AML/CTF, incluse quelle relative all'assassinio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia;

Attuale vigilanza dell'UE

17. sottolinea che l'attuale quadro dell'Unione in materia di AML/CTF presenta carenze in termini di applicazione delle norme dell'UE e non assicura una vigilanza efficace; è favorevole all'ampliamento già adottato dei poteri dell'ABE ma ribadisce la propria profonda preoccupazione in merito alla capacità dell'ABE di svolgere una valutazione indipendente a causa della sua struttura di governance;

18. invita le autorità nazionali competenti, come pure la BCE, a tenere conto del rischio di reati finanziari nel condurre il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), come già previsto dal quadro legislativo vigente; chiede che alla BCE sia conferito il potere di revocare le licenze delle banche operanti nella zona euro che violano gli obblighi in materia di AML/CTF, indipendentemente dalla valutazione delle autorità antiriciclaggio nazionali;

19. invita l'ABE a indagare sulle rivelazioni dei Luanda Leaks, in particolare per stabilire se siano state commesse violazioni del diritto nazionale o dell'UE nonché per valutare le azioni intraprese dalle autorità di vigilanza finanziaria; sollecita l'ABE a rivolgere alle autorità competenti opportune raccomandazioni in merito alle riforme e alle azioni da intraprendere; invita le altre autorità competenti a livello nazionale ad avviare indagini sulle rivelazioni dei Luanda Leaks o a portare avanti le indagini già intraprese e a perseguire i responsabili delle violazioni delle norme in materia di AML/CTF;

20. evidenzia il ruolo del giornalismo investigativo internazionale e degli informatori nel portare alla luce possibili reati di corruzione, riciclaggio e condotta scorretta commessi da persone politicamente esposte, come pure il ruolo degli intermediari finanziari e non finanziari nell'introdurre denaro di possibile provenienza illecita nel sistema finanziario dell'UE senza effettuare le opportune verifiche;

21. rileva con preoccupazione che i Luanda Leaks e altri scandali del passato quali il Cum Ex, i Panama Papers, i Lux Leaks i Paradise Papers hanno ripetutamente minato la fiducia dei cittadini nei nostri sistemi finanziari e fiscali; sottolinea che è fondamentale ripristinare la fiducia del pubblico nonché garantire sistemi fiscali equi e trasparenti e la giustizia fiscale;

22. rileva che l'ABE e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno condotto indagini distinte sui meccanismi di arbitraggio dei dividendi; prende atto dei risultati dell'indagine condotta dai servizi dell'ABE e del suo piano d'azione in 10 punti per il 2020-2021 inteso a rafforzare il futuro quadro dei requisiti prudenziali e antiriciclaggio applicabili a tali meccanismi; si rammarica tuttavia per il fatto che siano stati necessari oltre 18 mesi perché l'indagine dell'ABE concludesse che era necessario avviare un'indagine formale; invita l'ESMA a condurre un'indagine approfondita e a presentare quanto prima raccomandazioni ambiziose; deplora che le autorità competenti degli Stati membri non intraprendano azioni visibili per indagare e perseguire le entità e le persone responsabili di tali pratiche illegali di arbitraggio dei dividendi e si rammarica per l'assenza di cooperazione tra le autorità;

Cooperazione tra gli Stati membri

23. sottolinea la necessità di una migliore collaborazione tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto all'interno dell'UE; si compiace del fatto che la Commissione abbia accolto la reiterata richiesta del Parlamento di effettuare una valutazione di impatto sull'istituzione di un meccanismo di coordinamento e sostegno per le unità di informazione finanziaria degli Stati membri; invita la Commissione a considerare la creazione di un'unità di informazione finanziaria dell'UE come un'opportunità per sostenere l'individuazione di transazioni transfrontaliere sospette ed effettuare analisi congiunte per la collaborazione transfrontaliera; suggerisce che detto meccanismo dovrebbe avere la facoltà di proporre misure o norme di attuazione comuni per la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria e di promuovere la formazione, lo sviluppo di capacità e la condivisione di esperienze per le unità di informazione finanziaria; sottolinea l'importanza di garantire che tale meccanismo abbia accesso alle pertinenti informazioni nei diversi Stati membri e di consentirgli di operare sui casi transfrontalieri;

24. chiede l'adozione di ulteriori iniziative con l'obiettivo di attuare azioni a livello nazionale e di UE in materia di AML/CTF, tra cui l'ampliamento delle competenze della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il rafforzamento delle agenzie esistenti, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) ed Eurojust; prende atto dell'intenzione della Commissione di elaborare una proposta volta a rafforzare il mandato di Europol come indicato nel suo programma di lavoro modificato e ricorda che un mandato rafforzato dovrebbe andare di pari passo con un adeguato controllo parlamentare; reputa che sarebbe opportuno accordare la priorità al rafforzamento della capacità di Europol di chiedere l'avvio di indagini transfrontaliere, in particolare nel caso di gravi attacchi contro gli informatori e i giornalisti investigativi che svolgono un ruolo fondamentale nel denunciare casi di corruzione, frode, cattiva gestione e altri atti illeciti nel settore pubblico e privato;

25. si compiace dell'istituzione del Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica di Europol, che rafforzerà il sostegno operativo fornito agli Stati membri e agli organi dell'UE in materia di criminalità finanziaria ed economica e promuoverà l'utilizzo sistematico di indagini finanziarie;

26. invita la Commissione a valutare la proposta di istituire un quadro europeo per le indagini fiscali transfrontaliere e altri reati finanziari di natura transfrontaliera;

27. chiede, a tal fine, che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE facilitino la rapida creazione dell'EPPO e ritiene che tutti gli Stati membri che non hanno ancora annunciato la propria intenzione di aderire all'EPPO dovrebbero procedere in tal senso; chiede un'assegnazione realistica delle risorse finanziarie e umane, nonché la nomina di procuratori delegati a tempo pieno da parte degli Stati membri, al fine di far fronte al pesante carico di lavoro atteso per l'EPPO;

28. osserva che le risorse umane e di bilancio proposte non sono sufficienti per offrire un pieno sostegno alle indagini antiriciclaggio e ai meccanismi di coordinamento esistenti, come la rete operativa contro il riciclaggio di denaro e la piattaforma di scambio FIU.net;

Altri aspetti collegati

29. sottolinea il potenziale di un'adeguata cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, compresi eventuali partenariati pubblico-privato nel contesto della raccolta di informazioni finanziarie per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, di cui si dovrà fare un miglior uso in futuro, tra cui piattaforme per la condivisione di informazioni tra le autorità di contrasto, le unità di informazione finanziaria e il settore privato; incoraggia tutte le pertinenti parti interessate a contribuire, in particolare condividendo le prassi ben funzionanti attualmente osservate in occasione della consultazione pubblica; è del parere che tale cooperazione debba rispettare rigorosamente i limiti delle norme sulla protezione dei dati applicabili e dei diritti fondamentali; invita la Commissione a proporre un quadro giuridico chiaro per l'istituzione di piattaforme tripartite che disciplini le funzioni e i profili dei partecipanti e garantisca il rispetto dello stesso insieme di regole per gli scambi di informazioni, la protezione della vita privata e dei dati personali, la sicurezza dei dati, i diritti degli indagati e altri diritti fondamentali; ritiene che un riscontro tempestivo ed esaustivo sull'efficacia delle segnalazioni dei presunti casi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, e del seguito dato alle stesse, sia fondamentale per rendere più efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

30. invita nuovamente gli Stati membri a eliminare gradualmente quanto prima tutti i programmi di cittadinanza tramite investimenti e residenza tramite investimenti esistenti, in particolare nei casi di controlli insufficienti e di mancanza di trasparenza, al fine di ridurre al minimo la minaccia, spesso collegata, del riciclaggio di denaro, la compromissione della fiducia reciproca e dell'integrità dello spazio Schengen, nonché gli altri rischi politici, economici e per la sicurezza dell'UE e dei suoi Stati membri; invita la Commissione a riferire quanto prima sulle misure che intende adottare in relazione ai programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori e sulle eventuali conclusioni del suo gruppo di esperti appositamente istituito; invita la Commissione a valutare ulteriormente se i prerequisiti per l'avvio di procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri per violazioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), siano soddisfatti;

31. sollecita la commissione a monitorare l'applicazione, da parte degli Stati membri, del regolamento (UE) 2018/1805 del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca[29] per facilitare il recupero transfrontaliero di proventi da reato e l'adeguato recepimento e attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea; invita la Commissione ad aggiornare i dati esistenti sui beni sequestrati e confiscati; chiede alla Commissione di includere nelle prossime proposte legislative delle disposizioni volte ad agevolare il congelamento amministrativo per le unità di informazione finanziaria e un quadro giuridico teso a obbligare gli istituti finanziari a monitorare e dare esecuzione agevolmente alle richieste di revoca, nonché disposizioni che consentano una rapida cooperazione transfrontaliera tra le autorità in tal senso; esprime preoccupazione per il fatto che i risultati complessivi in termini di beni confiscati non sono soddisfacenti e che i tassi di confisca nell'UE rimangono molto bassi; invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle norme relative all'uso dei beni confiscati per fini di interesse pubblico o sociale e ad adoperarsi per garantire la restituzione dei beni confiscati alle vittime nei paesi terzi;

32. si compiace della possibilità, prospettata dalla Commissione, di investire l'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CTF di determinate competenze finalizzate a monitorare e sostenere l'attuazione del congelamento di beni nel quadro nelle misure restrittive dell'UE (sanzioni) in tutti gli Stati membri;

33. plaude all'approvazione, il 23 ottobre 2018, della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, che introduce nuove disposizioni di diritto penale e facilita una collaborazione transfrontaliera più efficiente e più rapida tra le autorità competenti, onde contrastare più efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata a esso legati; chiede un'ulteriore analisi della necessità di armonizzare le norme esistenti, compresa la definizione di taluni reati presupposto del riciclaggio di denaro, quali i reati fiscali;

34. plaude all'adozione della direttiva 2019/1153, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e attende la valutazione della Commissione in merito alla necessità, e alla relativa proporzionalità, di un ampliamento della definizione di informazioni finanziarie a qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti dalle autorità pubbliche o dai soggetti obbligati e disponibili per le unità di informazione finanziaria, nonché delle opportunità e sfide concernenti l'estensione dello scambio di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie tra le unità di informazione finanziaria all'interno dell'Unione, onde includere gli scambi relativi a reati penali gravi diversi dal terrorismo o dalla criminalità organizzata associata al terrorismo;

35. esprime preoccupazione in merito al fatto che la pandemia di COVID-19 possa influenzare la capacità dei governi e degli attori del settore privato di attuare le norme in materia di AML/CTF; invita la Commissione, di concerto con l'ABE, a condurre consultazioni con le autorità nazionali competenti in materia di AML/CTF, al fine di valutare i rischi e le difficoltà specifici in tale ambito derivanti dall'epidemia di COVID-19 ed elaborare, su tale base, orientamenti concreti per una migliore resilienza e applicazione;

36. sollecita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'UE si esprima con un'unica voce sulla scena globale in materia di AML/CTF, in particolare consentendo alla Commissione di rappresentare l'UE in seno al GAFI, in linea con le disposizioni del trattato e così come avviene per altri settori politici;

37. chiede orientamenti più chiari da parte di organismi dell'UE, quali il comitato europeo per la protezione dei dati, sulla protezione dei dati personali e della vita privata e il rispetto del quadro AML/CTF, in particolare per quanto riguarda gli obblighi in materia di dovere di diligenza e la conservazione dei dati, considerando che in passato gli organismi nazionali deputati alla protezione dei dati hanno adottato approcci divergenti in diversi Stati membri;

38. chiede che siano destinate maggiori risorse umane e finanziarie alla pertinente unità della Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali della Commissione e accoglie con favore l'aumento delle risorse destinate all'ABE;

39. invita gli Stati membri a indagare in modo completo e trasparente su tutti i casi segnalati di riciclaggio di denaro e reati connessi, come omicidi di informatori e giornalisti e violenze nei loro confronti; ribadisce la propria posizione in merito alla creazione di un premio "Daphne Caruana Galizia" che sarà assegnato dal Parlamento; invita le autorità maltesi a mobilitare tutte le risorse disponibili per identificare gli istigatori dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia e a indagare ulteriormente sui soggetti nei confronti dei quali sono ancora in sospeso gravi accuse di riciclaggio di denaro, poiché le sue relazioni sono state confermate dalle rivelazioni dei Panama Papers; sollecita altresì le autorità maltesi a effettuare indagini sugli intermediari finanziari legati a Mossack Fonseca ancora operativi a Malta ed esprime preoccupazione in merito all'inefficace autoregolamentazione della professione contabile; chiede l'estradizione dell'ex titolare e presidente di Pilatus Bank a Malta ora che le accuse a suo carico sono state ritirate dal dipartimento della Giustizia statunitense a seguito di questioni procedurali ed esorta le autorità maltesi a perseguire il banchiere per le accuse di riciclaggio di denaro e altri reati finanziari;

40. esprime profonda preoccupazione per la mancanza di un controllo efficace, come emerso nel corso della valutazione delle prestazioni delle autorità di vigilanza danesi e ed estoni nel quadro dello scandalo Danske Bank; è altresì preoccupato per il recente scandalo Wirecard, nonché per il ruolo rivestito dall'autorità di vigilanza finanziaria tedesca BaFin e le sue potenziali carenze; invita l'UE e le autorità nazionali competenti ad avviare un'indagine relativa agli 1,9 miliardi di EUR mancanti e chiede alla Commissione di valutare possibili modalità per migliorare il funzionamento del settore contabile, anche attraverso audit congiunti;

41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 

Ultimo aggiornamento: 6 luglio 2020
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